CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pagnotta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 806/2016, depositata il 20 giugno 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2303/2017Numero sezionale 3966/2026Numero di raccolta generale 15058/2026Data pubblicazione 19/05/20261. – Con distinti avvisi di accertamento, notificati in data 30gennaio 2013, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale diPadova, procedeva alla rettifica del reddito d’impresa ai fini delleimposte dirette, nonché del volume d’affari ai fini IVA, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle annualità d’imposta 2006 e2007. Gli atti impositivi scaturivano da una verifica fiscale condottanei confronti del contribuente, fondata su fatture reperite pressoclienti del contribuente e non contabilizzate, nonché sumovimentazioni bancarie risultanti da conti correnti intestati alcontribuente o sui quali lo stesso risultava delegato.Avverso tali avvisi il contribuente proponeva distinti ricorsidinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova,deducendo, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazionefinanziaria dal potere di accertamento, in ragione della tardivitàdella notificazione degli atti e della ritenuta insussistenza deipresupposti per l’operatività del raddoppio dei termini, in difetto diuna tempestiva denuncia penale.I ricorsi venivano riuniti e, nel contraddittorio con l’Ufficio, laCommissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza n.87/2015, li respingeva.2. – Il contribuente proponeva appello.L’Agenzia delle entrate si costituiva, depositandocontrodeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, con sentenzan. 806/2016, depositata il 20 giugno 2016, accoglieva l’appello delcontribuente, ritenendo assorbenti le censure relative alla tardivitàdella notificazione degli avvisi di accertamento e all’inapplicabilitàdel raddoppio dei termini, sul presupposto che la denuncia penalefosse stata presentata solo successivamente alla scadenza deitermini ordinari e anche dopo la notificazione degli atti impositivi.Numero registro generale 2303/2017Numero sezionale 3966/2026Numero di raccolta generale 15058/2026Data pubblicazione 19/05/20263. – Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidato a un unico motivo.Il contribuente resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3,del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n.633 del 1972, applicabile ratione temporis, nonché dell’art. 2 deld.lgs. n. 128 del 2015 e la falsa applicazione dell’art. 1, commi 130e 131, della l. n. 208 del 2015, oltre alla violazione dell’art. 11 delledisposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. La ricorrente espone che il raddoppio dei termini didecadenza per l’esercizio del potere di accertamento, nei casi diviolazioni fiscali comportanti obbligo di denuncia penale, è statointrodotto dall’art. 37, commi 24, 25 e 26, del d.l. n. 223 del 2006,mediante l’inserimento del comma 3 nell’art. 43 del d.P.R. n. 600del 1973 e della corrispondente previsione nell’art. 57 del d.P.R. n.633 del 1972. Secondo la prospettazione della ricorrente, ladisciplina successivamente introdotta dal d.lgs. n. 128 del 2015avrebbe inciso esclusivamente sui casi di avvisi notificati dopo il 2settembre 2015, lasciando impregiudicata la validità degli attiimpositivi già notificati anteriormente a tale data, in forza delladisposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, delmedesimo decreto legislativo. La ricorrente sostiene che lasuccessiva l. n. 208 del 2015 non avrebbe abrogato taledisposizione transitoria, ma avrebbe disciplinato esclusivamente icasi di avvisi non ancora notificati alla data della sua entrata invigore, di modo che, per gli avvisi già notificati prima del 1°Numero registro generale 2303/2017Numero sezionale 3966/2026Numero di raccolta generale 15058/2026Data pubblicazione 19/05/2026gennaio 2016, come quelli oggetto del presente giudizio,continuerebbe a trovare applicazione il regime previgente,comprensivo dell’operatività del raddoppio dei terminiindipendentemente dal momento di presentazione della denunciapenale. Viene altresì dedotto che la sentenza impugnata avrebbeerroneamente subordinato l’operatività del raddoppio dei terminialla presentazione della denuncia penale entro il termine ordinariodi decadenza, in contrasto con la disciplina applicabile rationetemporis e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza dilegittimità, nonché con i principi affermati dalla Corte costituzionalein materia.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei terminiprevisto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili rationetemporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, aisensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiaritodalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011, sicché,ove il contribuente denunci il superamento dei termini diaccertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, devecontestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, nonpotendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cuiaccertamento è precluso al giudice tributario (Cass. n.13481/2020).Riguardo ai termini di decadenza dell'accertamento tributario,previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art.57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivinotificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modificheapportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 delNumero registro generale 2303/2017Numero sezionale 3966/2026Numero di raccolta generale 15058/2026Data pubblicazione 19/05/20262015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando ladenuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate daicommi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hannodeterminato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché ladisposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art.1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate daicommi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi alperiodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi (Cass. n. 25191/2024).Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n.208 del 2015 non rilevano, dunque, sugli atti impositivi giànotificati alla data del 2 settembre 2015, come nel caso di specie,per cui il raddoppio dei termini presupponeva unicamente l'obbligodi denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reatiprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione.2. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio allaCommissione tributaria regionale del Veneto, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione tributaria regionale del Veneto, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida