CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39350/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497 bis e 482 cod. pen.; Considerato che tutti e cinque i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 sulla idoneità del documento contraffatto a integrare il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; pag. 3 sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pagg. 3 e 4 sul diniego delle attenuanti generiche, pag. 4 sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1