CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21486/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.5ini Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari in data 29.9.2022 che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida senza patente. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge assumendo che nella specie difetta l'elemento costitutivo della recidiva nel biennio 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4 n. 44905 del 12/10/2023, Rv. 285318). Ebbene il giudice di merito ha dato conto con motivazione puntuale ed esaustiva che l'odierno imputato veniva fermato il giorno 8 ottobre 2020 da militari della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in quanto coinvolto alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in un incidente stradale. Nel frangente i militari constatavano altresì che in data 9 settembre 2019 al Sini era già stata contestata la guida senza patente e che tale illecito depenalizzato era stato definitivamente accertato non essendo stato presentato alcun ricorso. 3.11 ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il