CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 46553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro probatorio 19 aprile 2022 avente ad oggetto due telefoni cellulari (uno del [OSCURATO:PERSONA] e uno del PRESENTI) e una cartellina di colore azzurro contenente tutta la documentazione dell'acquisizione possesso e cessione del veicolo [OSCURATO:PERSONA]. SR22 meglio indicato in atti. 2. Propongono ricorso per cassazione gli indagati [OSCURATO:PERSONA] Claudio e PRESENTI Massimo. I ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione agli articoli 253-330 e 335 codice di procedura penale risultando avvenuto il sequestro prima dell'acquisizione della notizia di reato nonché in relazione agli articoli 125-253 codice di procedura penale per assenza di motivazione in punto "legittimità dei disposti sequestri" e sussistenza di esigenze di natura probatoria. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancanza del fumus commissi delicti. Il ricorrente precisa che la vicenda prende le mosse da precedente indagine in materia di evasione di IVA all'importazione con riferimento anche al velivolo oggetto della documentazione sequestrata nella disponibilità del PRESENTI. La formazione del fascicolo nel cui contesto sono stati emessi gli atti oggetto di contestazione risulta avvenuta con provvedimento datato 13-19 aprile 2022 al fine di dare corso l'esecuzione del sequestro dell'aeromobile. Il decreto oggetto del presente giudizio ha disposto il sequestro probatorio delle cose pertinenti al reato di cui all'articolo 512 bis cod pen prospettando l'eventualità che gli aeromobili fossero risultati dismessi. All'esito del mancato reperimento degli aeromobili, veniva disposto il sequestro de quo. A parere del ricorrente, difetterebbe la mancanza di qualsivoglia fumus del delitto di cui all'articolo 512 bis cod pen oggetto di contestazione. Infatti, sarebbe comunque incomprensibile il collegamento tra l'ipotesi delittuosa e la necessità di dar corso al sequestro. Inoltre, la sussistenza del delitto sarebbe stata dimostrata dopo l'infruttuoso tentativo di dare esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo. Infatti, la stessa annotazione di PG che supporterebbe l'iscrizione della notizia reato risulterebbe, per stessa ammissione del Tribunale, successiva alla stesura del decreto di sequestro e alla esecuzione del vincolo probatorio. Lo stesso riferimento fatto nel provvedimento de quo all'eventualità del mancato reperimento dei velivoli dimostrerebbe il carattere meramente esplorativo dell'agire del PM. Infatti, "riscontrata l'assenza dei velivoli da sottoporre a sequestro, ben avrebbe potuto procedere al sequestro di documentazione e supporti fonici o digitali nella disponibilità degli indagati di propria iniziativa" e "l'efficacia del vincolo reale sarebbe stata tuttavia subordinata alla convalida da parte del P.M.". Comunque, l'iscrizione della notizia di reato e la conseguente emissione di un decreto di sequestro probatorio sarebbe stata legittima solo qualora vi fossero stati elementi già acquisiti in atti da cui desumere la sussistenza del delitto, circostanza - questa - che difetterebbe nel caso di specie. Infine, risulterebbe illegittimo il fatto che il PM abbia indirizzato l'attività della Guardia di Finanza subordinando il sequestro probatorio il mancato rinvenimento dei velivoli. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il carattere meramente apparente delle esigenze probatorie esposte nel provvedimento impugnato in conseguenza della mancanza di una previa notitia criminis cui le esigenze probatorie avrebbero dovuto, giocoforza, rapportarsi. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Sia il PM procedente sia la difesa richiamano il contenuto di un precedente procedimento a sua volta oggetto di pronuncia da parte di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 4978 del 13/01/2022 Rv. 282921 - 01/02). In tale contesto, questa Corte aveva già segnalato la presenza di una serie di atti di indagine da cui risulta che gli aeromobili - tra cui quello la cui documentazione è stata sequestrata nel presente procedimento - erano immatricolati negli [OSCURATO:PERSONA] ed intestati ad un trust in quanto la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i relativi referenti hanno curato, per conto di terzi, tutte le pratiche necessarie affinché fosse possibile acquisire e mantenere l'immatricolazione nel [OSCURATO:PERSONA] statunitense dei velivoli in questione, i quali, di fatto, sono utilizzati per fini privati sul territorio dello Stato italiano e risultano nella disponibilità di soggetti stabilmente residenti in Italia". Dal medesimo provvedimento, risulta la presenza di atti di indagine da cui emergeva che "la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attraverso propri amministratori o dipendenti, operava proponendo ai clienti persone fisiche, proprietarie di aeromobili, i servizi di assistenza e consulenza necessari per conferire i velivoli nei suddetti trusts, con la finalità di ottenere l'iscrizione nel registro della F.A.A. con sigla "N" e divenire beneficiari del trust medesimo, così da risultare gli effettivi soggetti esercenti, seppur non formalmente proprietari." Risulta quindi che la precedente vicenda giudiziaria aveva già evidenziato, per effetto di provvedimenti presi in sede di legittimità divenuti in parte qua definitivi, plurimi aspetti da cui desumere un seriale e ripetuto disallineamento tra intestazione formale e intestazione effettiva degli aeromobili ricollegabile ai fini richiamati dalla disposizione incriminatrice (sul punto va ricordato anche che risulta possibile imputare ai soggetti che abbiano partecipato al delitto presupposto l'illecito di cui all'articolo 512 bis codice penale). Nella valutazione del provvedimento impugnato, tale circostanza si combina con l'ulteriore fatto che risultava essere emersa in sede di indagini la cessione di almeno parte dei velivoli con modalità di fatto omologhe alle precedenti vicende. In tali termini, risulta legittima, logica e coerente l'affermazione, contenuta a pagina 4 del provvedimento impugnato, per cui la notitia criminis risultava "fondata sia sulla pregressa vicenda cautelare avente ad oggetto i velivoli sottoposti a sequestro preventivo, sia sul dato obiettivo del mancato rinvenimento dei velivoli" con la conseguenza che il disposto sequestro risultava giustificato "proprio al fine di accertare gli esatti termini della ipotizzata condotta di reato di cui all'articolo 512 bis cod pen". Quanto ai profili attinenti all'alternatività dei beni da sottoporre a sequestro, deve rilevarsi che le esigenze istruttorie correttamente esposte nell'ambito del provvedimento del pubblico ministero - connesse alla determinazione dei termini della condotta decettiva già emersa - sebbene in termini indefiniti - in sede di indagine avrebbero potuto pienamente giustificare la posizione di un vincolo ad entrambe le categorie di oggetti ivi indicati (gli aeromobili e la documentazione afferente agli stessi) e l'apposizione della condizione alternativa risulta quindi una massima limitazione del provvedimento rispetto dei diritti di libertà degli indagati il che esclude alcun profilo di legittimità. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricopsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process