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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 06368/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Preliminarmente il difensore deposita le note di udienza nell'interesse del Ricorrente.

Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 14 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento ai seguenti reati: 1) associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), in ordine alla sua appartenenza al sodalizio locale ; 2) associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, con l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 2); 3) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup. (capo 20), in ordine all'acquisto ai fini di spaccio di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale, con riferimento al reato sub 1), avrebbe omesso di considerare che, anche considerando il contenuto della conversazione captata tra Spanò e Condina dell'Il novembre 2018, non era possibile rilevare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] nel reato associativo in esame.

Sembrerebbe illogico, infatti, che un soggetto con la dote di "trequartino", nel corso di oltre dieci anni di indagini, non fosse mai stato coinvolto in attività vicine all'associazione di tipo mafioso.

Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'affiliazione rituale all'associazione di tipo mafioso non è idonea, da sola, a dimostrare l'appartenenza del soggetto al sodalizio, se non vi sia anche l'individuazione di un fatto funzionale-dimostrativo.

Il ricorrente, poi, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che i due soggetti intercettati non avrebbero potuto dire il falso, in forza del fatto che l'indagato fosse figlio di un soggetto apicale come [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che, proprio in tali circostanze, gli altri sodali (o ex sodali) possano provare invidia e gelosia reciproca.

Nel ricorso, infine, si evidenzia l'assenza di gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento al diverso reato associativo sub 2, in ordine al quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere che l'indagato facesse parte di tale associazione e che tale associazione fosse stata servente al clan mafioso sub 1).

In particolare, dalla lettura del provvedimento impugnato non vi sarebbe un indizio circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo nell'associazione ex art. 74 T.U. stup. dimostrativo di consapevole aderenza al patto mafioso.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 74, comma 2, T.U. stup. e 416-bis.1 cod. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi erano indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] circa il suo coinvolgimento nella distribuzione della sostanza stupefacente in forma associativa, posto che l'unico episodio contestato, per quantità di sostanza stupefacente coinvolta (rispetto alle notevoli quantità contestate all'associazione), non era idoneo a provare l'inserimento dello stesso in una rete associativa.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere sussistente la circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa in relazione al reato ex art. 74 T.U. stup.

2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe accertato l'attualità del pericolo di recidiva, nonostante i fatti contestati fossero avvenuti quattro anni prima dell'emissione dell'ordinanza genetica della misura cautelare e fossero riferiti a una realtà associativa delocalizzata, non radicata sul territorio.

2.5. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 73 T.U. stup., 110 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale, con riferimento al reato sub 3), avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della sussistenza del concorso di persone, anche considerando che lo stesso giudice di merito aveva evidenziato che l'indagato aveva ricevuto un quantitativo di sostanza stupefacente diverso e distinto rispetto a quella ricevuta dal padre, [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, il ricorrente evidenzia l'assenza della gravità indiziaria sul punto.

2.6. Con memoria depositata il 14 ottobre 2022, il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, specificando che nel paese di [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte non vi è un locale di 'ndrangheta, sicché privo di alcun sostegno appare il contenuto dell'unica intercettazione eteroaccusatoria che afferisce la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il ricorrente nei suddetti motivi non si confronta in modo effettivo con l'ampia e analitica motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale i giudici in modo ineccepibile hanno spiegato ad uno ad uno gli elementi indiziari che, con un ragionamento coerente alle risultanze investigative, lasciano ritenere l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio del padre [OSCURATO:PERSONA] il quale, con una dote di altissimo livello fa parte della c.d. [OSCURATO:PERSONA] e col ruolo di direzione del "locale" unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù del quale) impartisce direttive agli altri associati, pianifica le azioni delittuose da compiere, gli obiettivi da perseguire le vittime da colpire, organizza riunioni sovvenziona lo stato detentivo dei sodali, mantiene i contatti con soggetti appartenenti ad articolazioni dell'associazione già radicati in Calabria, infine rappresenta il naturale referente per gli esponenti di altre organizzazioni criminali che intendono operare sul territorio laziale.

1.2. I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano delineato la presenza del locale di 'ndrangheta in contestazione nel Lazio ed hanno trovato plurimi riscontri negli altri elementi raccolti con le intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di osservazione da parte della polizia giudiziaria, nonché gli accertamenti effettuati nelle banche dati in uso alle forze di polizia.

Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199, secondo il quale quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di una nuova formazione criminale in rapporto di continuità con una cosca mafiosa storica oggetto di passati accertamenti irrevocabili si può prescindere da specifici accertamenti in ordine alla esteriorizzazione del metodo mafioso in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità e come tali continui ad operare su un determinato territorio replicando o comunque sfruttando un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma e dell'articolo 416-bis codice penale.

1.3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente affermato l'esistenza nel territorio di Anzio e Nettuno di un'articolazione dell'organizzazione criminale di tipo mafioso denominata `ndrangheta, che è nata principalmente col commercio della droga si e poi si è infiltrata nell'economia e nella politica locale; in particolare dalla sentenza del Tribunale di Velletri del 21 ottobre 2013, ( nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 25 novembre 2020, i giudici hanno ricostruito la fase del trasferimento della famiglia Gallace nel territorio di Anzio e Nettuno e la formazione fino al 21 ottobre 2013 di un distaccamento dell'organizzazione mafioso} .

Tale struttura costituiva inizialmente una mera articolazione del locale di Guardavalle ed era consorziata con esponenti delle altre famiglie 'ndranghetiste operanti sul territorio laziale, quali quelle di Perronace, dei Tedesco e degli Italiano.

Inoltre, risulta definitivamente accertato il collegamento dei Gallace con il locale ‘ndranghetistico di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], con sede ( -,y nell'area di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte.

Il ricorrente nell'affermare che l'unico elemento indiziario consiste nella intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] (fiduciario del capo-locale [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la dote 'ndranghetista di «trequartino», per come appreso direttamente sia dal padre [OSCURATO:PERSONA] che dal figlio Bruno, non si confronta con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] di Guardavalle, che lo indica espressamente come figlio del capo del locale di Anzio e Nettuno, [OSCURATO:PERSONA], e come soggetto attivo nel sodalizio, diretto dal padre, dedicandosi al settore del traffico della cocaina.

1.4. Il giudice ha poi analizzato in modo completo il dialogo intercettato, dando credibilità al contenuto della conversazione, in particolare per la qualità degli interlocutori che sono inseriti stabilmente nella realtà criminale dell'area geografica in esame (pag. 19 dell'ordinanza impugnata).

Alle pagine successive, il Tribunale ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive sulla ritenuta assenza di altri elementi oltre detta intercettazione siaper le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sia per i sequestri di droga interventi che dimostrano l'operatività della struttura associativa (pag. 22) e gli ingenti capitali manovrati dall'organizzazione (cinque milioni di euro per l'acquisto dei 258 chilogrammi di cocaina, grazie ai collegamenti con i fornitori colombiani), sicché le censure riproposte col ricorso hanno una valenza meramente reiterativa e come tali sono affette da genericità e non tengono conto dei legami esplicitati tra le famiglie di ‘ndrangheta di Guardavalle e le altre suindicate.

In particolare, a pag. 23 e 24 dell'ordinanza impugnata si analizza anche la condotta del [OSCURATO:PERSONA] tenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per avere un chilogrammbdi cocaina, in una conversazione in cui dimostra la piena consapevolezza della condivisione dell'interesse a vendere la sostanza stupefacente e della intenzione a lasciarla comunque a disposizione del gruppo nel caso servisse, da cui il Tribunale deduce il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio cui apparteneva anche [OSCURATO:PERSONA].Appaiono quindi contraddette le affermazioni contenute in ricorso (a pag. 4 e 6) nelle quali il difensore evidenzia sia che l'ordinanza impugnata non permetta di asserire che la figura di [OSCURATO:PERSONA] abbia un vissuto precedente e futuro rispetto alla intercettazione in questione, sia che la pretesa condotta partecipativa ex art. 74 T.U. stup. potesse qualificarsi indiziante anche rispetto all'ipotesi associativa ex art. 416-bis cod. pen.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

1.5. Infine, appaiono infondate le considerazioni difensive (pag. 8 del ricorso) incentrate sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] acquisterebbe della droga senza fare società, avendo alcuni clienti non condivisi con l'organizzazione e manifestando interesse a un solo chilogrammo di droga (capo 20 della rubrica cautelare), quindi ad un quantitativo ben inferiore ai volumi elevati (257 chili) trattati dal gruppo di appartenenza.

Si tratta con evidenza, per quanto sopra evidenziato, di una singola situazione che il Tribunale ha in modo ineccepibile analizzato, evidenziando il rapporto che se ne ricava con l'organizzazione che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] contribuisce a dirigere.

1.6. Altrettando infondato è il terzo motivo, circa la violazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen. contestata nella forma teleologica e riferita all'art. 74 t.u. stup. agli effetti delle esigenze cautelari, atteso che il fine di sostegno al sodalizio mafioso deriva con evidenza - per come evidenziato nell'ordinanza - dai riferimenti fatti da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione suindicata al punto 1.4.

1.7. Anche sul tempo silente agli effetti delle esigenze cautelari (oggetto del quarto motivo di ricorso) il Tribunale, a pag. 25, ha adeguatamente motivato circa il pericolo attuale di recidiva già con i riferimenti fatti dal collaboratore di giustizia Belnome sul fortissimo legame che vincola l'appartenente alla 'ndrangheta, specie di quel livello, alla struttura ass9ciativa che non è stata completamente debellata (") 17.14o (Ane (pag. 26 dell'ordinanza) «la 'ndrangheta ti entra nel sangue e anche se un appartenente si mette in quiescenza l'associazione può sempre richiedere / all'occorrenza la sua partecipazione ad un reato».

Pure con tale parte della motivazione il ricorrente non si confronta.

1.8. Infine, con riferimento al quinto motivo di ricorso sulla dedotta violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. in rapporto all'art. 273 cod. proc. pen. va ribadito che le deduzioni del difensore sono in contrasto con il dato oggettivo evidenziato in ordinanza dal tenore stesso della conversazione intercettata sopra illustrato e dalla condotta successiva; infatti, la consegna a Bruno ed a [OSCURATO:PERSONA] del quantitativo di stupefacente richiesto (mezzo chilo ed un chilo) avviene in modo unitario con un furgone bianco il 29.1.2019 da parte di Spanò e Mezini, i quali adottano la precauzione di attendere l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'autosalone per la consegna «al fine di evitare che il figlio Domenico se la tiri tutta», come evidenziato a pag. 24 nell'ordinanza impugnata e - sotto il profilo cautelare - tali elementi sono sufficienti per la contestazione del concorso di persone nel reato sia nell'acquisto e sia nella ricezione di detti quantitativi di droga.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.

Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Preliminarmente il difensore deposita le note di udienza nell'interesse del Ricorrente. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 14 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento ai seguenti reati: 1) associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), in ordine alla sua appartenenza al sodalizio locale ; 2) associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, con l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 2); 3) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup. (capo 20), in ordine all'acquisto ai fini di spaccio di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale, con riferimento al reato sub 1), avrebbe omesso di considerare che, anche considerando il contenuto della conversazione captata tra Spanò e Condina dell'Il novembre 2018, non era possibile rilevare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] nel reato associativo in esame. Sembrerebbe illogico, infatti, che un soggetto con la dote di "trequartino", nel corso di oltre dieci anni di indagini, non fosse mai stato coinvolto in attività vicine all'associazione di tipo mafioso. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'affiliazione rituale all'associazione di tipo mafioso non è idonea, da sola, a dimostrare l'appartenenza del soggetto al sodalizio, se non vi sia anche l'individuazione di un fatto funzionale-dimostrativo. Il ricorrente, poi, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che i due soggetti intercettati non avrebbero potuto dire il falso, in forza del fatto che l'indagato fosse figlio di un soggetto apicale come [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che, proprio in tali circostanze, gli altri sodali (o ex sodali) possano provare invidia e gelosia reciproca. Nel ricorso, infine, si evidenzia l'assenza di gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento al diverso reato associativo sub 2, in ordine al quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere che l'indagato facesse parte di tale associazione e che tale associazione fosse stata servente al clan mafioso sub 1). In particolare, dalla lettura del provvedimento impugnato non vi sarebbe un indizio circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo nell'associazione ex art. 74 T.U. stup. dimostrativo di consapevole aderenza al patto mafioso. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 74, comma 2, T.U. stup. e 416-bis.1 cod. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi erano indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] circa il suo coinvolgimento nella distribuzione della sostanza stupefacente in forma associativa, posto che l'unico episodio contestato, per quantità di sostanza stupefacente coinvolta (rispetto alle notevoli quantità contestate all'associazione), non era idoneo a provare l'inserimento dello stesso in una rete associativa. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere sussistente la circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa in relazione al reato ex art. 74 T.U. stup. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe accertato l'attualità del pericolo di recidiva, nonostante i fatti contestati fossero avvenuti quattro anni prima dell'emissione dell'ordinanza genetica della misura cautelare e fossero riferiti a una realtà associativa delocalizzata, non radicata sul territorio. 2.5. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 73 T.U. stup., 110 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale, con riferimento al reato sub 3), avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della sussistenza del concorso di persone, anche considerando che lo stesso giudice di merito aveva evidenziato che l'indagato aveva ricevuto un quantitativo di sostanza stupefacente diverso e distinto rispetto a quella ricevuta dal padre, [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il ricorrente evidenzia l'assenza della gravità indiziaria sul punto. 2.6. Con memoria depositata il 14 ottobre 2022, il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, specificando che nel paese di [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte non vi è un locale di 'ndrangheta, sicché privo di alcun sostegno appare il contenuto dell'unica intercettazione eteroaccusatoria che afferisce la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente nei suddetti motivi non si confronta in modo effettivo con l'ampia e analitica motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale i giudici in modo ineccepibile hanno spiegato ad uno ad uno gli elementi indiziari che, con un ragionamento coerente alle risultanze investigative, lasciano ritenere l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio del padre [OSCURATO:PERSONA] il quale, con una dote di altissimo livello fa parte della c.d. [OSCURATO:PERSONA] e col ruolo di direzione del "locale" unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù del quale) impartisce direttive agli altri associati, pianifica le azioni delittuose da compiere, gli obiettivi da perseguire le vittime da colpire, organizza riunioni sovvenziona lo stato detentivo dei sodali, mantiene i contatti con soggetti appartenenti ad articolazioni dell'associazione già radicati in Calabria, infine rappresenta il naturale referente per gli esponenti di altre organizzazioni criminali che intendono operare sul territorio laziale. 1.2. I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano delineato la presenza del locale di 'ndrangheta in contestazione nel Lazio ed hanno trovato plurimi riscontri negli altri elementi raccolti con le intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di osservazione da parte della polizia giudiziaria, nonché gli accertamenti effettuati nelle banche dati in uso alle forze di polizia. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199, secondo il quale quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di una nuova formazione criminale in rapporto di continuità con una cosca mafiosa storica oggetto di passati accertamenti irrevocabili si può prescindere da specifici accertamenti in ordine alla esteriorizzazione del metodo mafioso in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità e come tali continui ad operare su un determinato territorio replicando o comunque sfruttando un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma e dell'articolo 416-bis codice penale. 1.3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente affermato l'esistenza nel territorio di Anzio e Nettuno di un'articolazione dell'organizzazione criminale di tipo mafioso denominata `ndrangheta, che è nata principalmente col commercio della droga si e poi si è infiltrata nell'economia e nella politica locale; in particolare dalla sentenza del Tribunale di Velletri del 21 ottobre 2013, ( nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 25 novembre 2020, i giudici hanno ricostruito la fase del trasferimento della famiglia Gallace nel territorio di Anzio e Nettuno e la formazione fino al 21 ottobre 2013 di un distaccamento dell'organizzazione mafioso} . Tale struttura costituiva inizialmente una mera articolazione del locale di Guardavalle ed era consorziata con esponenti delle altre famiglie 'ndranghetiste operanti sul territorio laziale, quali quelle di Perronace, dei Tedesco e degli Italiano. Inoltre, risulta definitivamente accertato il collegamento dei Gallace con il locale ‘ndranghetistico di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], con sede ( -,y nell'area di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte. Il ricorrente nell'affermare che l'unico elemento indiziario consiste nella intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] (fiduciario del capo-locale [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la dote 'ndranghetista di «trequartino», per come appreso direttamente sia dal padre [OSCURATO:PERSONA] che dal figlio Bruno, non si confronta con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] di Guardavalle, che lo indica espressamente come figlio del capo del locale di Anzio e Nettuno, [OSCURATO:PERSONA], e come soggetto attivo nel sodalizio, diretto dal padre, dedicandosi al settore del traffico della cocaina. 1.4. Il giudice ha poi analizzato in modo completo il dialogo intercettato, dando credibilità al contenuto della conversazione, in particolare per la qualità degli interlocutori che sono inseriti stabilmente nella realtà criminale dell'area geografica in esame (pag. 19 dell'ordinanza impugnata). Alle pagine successive, il Tribunale ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive sulla ritenuta assenza di altri elementi oltre detta intercettazione siaper le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sia per i sequestri di droga interventi che dimostrano l'operatività della struttura associativa (pag. 22) e gli ingenti capitali manovrati dall'organizzazione (cinque milioni di euro per l'acquisto dei 258 chilogrammi di cocaina, grazie ai collegamenti con i fornitori colombiani), sicché le censure riproposte col ricorso hanno una valenza meramente reiterativa e come tali sono affette da genericità e non tengono conto dei legami esplicitati tra le famiglie di ‘ndrangheta di Guardavalle e le altre suindicate. In particolare, a pag. 23 e 24 dell'ordinanza impugnata si analizza anche la condotta del [OSCURATO:PERSONA] tenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per avere un chilogrammbdi cocaina, in una conversazione in cui dimostra la piena consapevolezza della condivisione dell'interesse a vendere la sostanza stupefacente e della intenzione a lasciarla comunque a disposizione del gruppo nel caso servisse, da cui il Tribunale deduce il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio cui apparteneva anche [OSCURATO:PERSONA].Appaiono quindi contraddette le affermazioni contenute in ricorso (a pag. 4 e 6) nelle quali il difensore evidenzia sia che l'ordinanza impugnata non permetta di asserire che la figura di [OSCURATO:PERSONA] abbia un vissuto precedente e futuro rispetto alla intercettazione in questione, sia che la pretesa condotta partecipativa ex art. 74 T.U. stup. potesse qualificarsi indiziante anche rispetto all'ipotesi associativa ex art. 416-bis cod. pen. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). 1.5. Infine, appaiono infondate le considerazioni difensive (pag. 8 del ricorso) incentrate sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] acquisterebbe della droga senza fare società, avendo alcuni clienti non condivisi con l'organizzazione e manifestando interesse a un solo chilogrammo di droga (capo 20 della rubrica cautelare), quindi ad un quantitativo ben inferiore ai volumi elevati (257 chili) trattati dal gruppo di appartenenza. Si tratta con evidenza, per quanto sopra evidenziato, di una singola situazione che il Tribunale ha in modo ineccepibile analizzato, evidenziando il rapporto che se ne ricava con l'organizzazione che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] contribuisce a dirigere. 1.6. Altrettando infondato è il terzo motivo, circa la violazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen. contestata nella forma teleologica e riferita all'art. 74 t.u. stup. agli effetti delle esigenze cautelari, atteso che il fine di sostegno al sodalizio mafioso deriva con evidenza - per come evidenziato nell'ordinanza - dai riferimenti fatti da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione suindicata al punto 1.4. 1.7. Anche sul tempo silente agli effetti delle esigenze cautelari (oggetto del quarto motivo di ricorso) il Tribunale, a pag. 25, ha adeguatamente motivato circa il pericolo attuale di recidiva già con i riferimenti fatti dal collaboratore di giustizia Belnome sul fortissimo legame che vincola l'appartenente alla 'ndrangheta, specie di quel livello, alla struttura ass9ciativa che non è stata completamente debellata (") 17.14o (Ane (pag. 26 dell'ordinanza) «la 'ndrangheta ti entra nel sangue e anche se un appartenente si mette in quiescenza l'associazione può sempre richiedere / all'occorrenza la sua partecipazione ad un reato». Pure con tale parte della motivazione il ricorrente non si confronta. 1.8. Infine, con riferimento al quinto motivo di ricorso sulla dedotta violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. in rapporto all'art. 273 cod. proc. pen. va ribadito che le deduzioni del difensore sono in contrasto con il dato oggettivo evidenziato in ordinanza dal tenore stesso della conversazione intercettata sopra illustrato e dalla condotta successiva; infatti, la consegna a Bruno ed a [OSCURATO:PERSONA] del quantitativo di stupefacente richiesto (mezzo chilo ed un chilo) avviene in modo unitario con un furgone bianco il 29.1.2019 da parte di Spanò e Mezini, i quali adottano la precauzione di attendere l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'autosalone per la consegna «al fine di evitare che il figlio Domenico se la tiri tutta», come evidenziato a pag. 24 nell'ordinanza impugnata e - sotto il profilo cautelare - tali elementi sono sufficienti per la contestazione del concorso di persone nel reato sia nell'acquisto e sia nella ricezione di detti quantitativi di droga. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il r
Sentenza Cassazione n. 06368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris