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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 12997/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcoltest, con tasso alcolemico pari ad gr/lt 1,83, con le aggravanti di avere provocato un sinistro stradale e di avere posto in essere la condotta in ora notturna.

Formula due motivi di impugnazione.

Con il primo si duole del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza in ordine alla sussistenza della penale responsabilità.

Osserva che l'accertamento del tasso alcolemico è intervenuto dopo un'ora dall'intervento delle forze dell'ordine, il che impedisce di attribuire valore scientifico certo ai rilievi effettuati (richiama la sentenza n. 39725/2019 della Suprema Corte).

Rileva che non è stata fornita la prova dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'alcoltest, incombente sul pubblico ministero (richiama la sentenza n. 38618/2019 della Suprema Corte), ciò rendendo inutilizzabile il risultato della prova.

Con il secondo fa valere la falsa applicazione dell'art. 186 comma 2 bis C.d.S. ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale escluso l'aggravante, nonostante l'assenza della prova del nesso causale fra lo stato di ebbrezza ed il sinistro.

Ricorda che all'imputato non è stata elevata alcuna contestazione amministrativa.

Lamenta l'eccessività della pena, sproporzionata al fatto, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti ritenute, non avendo, peraltro, il giudice di seconda cura dato risposta alle doglianze introdotte con l'appello.

Si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, negata esclusivamente sulla base di un reato estinto, non ostativo alla formulazione di un giudizio positivo sulla futura astensione dalla commissione di altri reati.

Censura l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta per avere l'imputato cagionato un sinistro stradale, ancorché manchi la prova che ciò sia accaduto.

Il reato (fatto del 25 maggio 2016) deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo maturato alla data del 15 settembre 2021 il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto delle sospensioni (gg. 49, a far data dall'udienza del 13 ottobre 2020, per richiesta di rinvio della difesa, nonché di gg. 64, in forza della disciplina emergenziale sul Covid-19).

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza va rilevato che la sentenza impugnata non motiva sulla sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza ed il sinistro, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 17183 del 11/01/2019, Rv. 275712; Sez. 4 - , Sentenza n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620). .La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PresØènte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcoltest, con tasso alcolemico pari ad gr/lt 1,83, con le aggravanti di avere provocato un sinistro stradale e di avere posto in essere la condotta in ora notturna. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza in ordine alla sussistenza della penale responsabilità. Osserva che l'accertamento del tasso alcolemico è intervenuto dopo un'ora dall'intervento delle forze dell'ordine, il che impedisce di attribuire valore scientifico certo ai rilievi effettuati (richiama la sentenza n. 39725/2019 della Suprema Corte). Rileva che non è stata fornita la prova dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'alcoltest, incombente sul pubblico ministero (richiama la sentenza n. 38618/2019 della Suprema Corte), ciò rendendo inutilizzabile il risultato della prova. Con il secondo fa valere la falsa applicazione dell'art. 186 comma 2 bis C.d.S. ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale escluso l'aggravante, nonostante l'assenza della prova del nesso causale fra lo stato di ebbrezza ed il sinistro. Ricorda che all'imputato non è stata elevata alcuna contestazione amministrativa. Lamenta l'eccessività della pena, sproporzionata al fatto, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti ritenute, non avendo, peraltro, il giudice di seconda cura dato risposta alle doglianze introdotte con l'appello. Si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, negata esclusivamente sulla base di un reato estinto, non ostativo alla formulazione di un giudizio positivo sulla futura astensione dalla commissione di altri reati. Censura l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta per avere l'imputato cagionato un sinistro stradale, ancorché manchi la prova che ciò sia accaduto. Il reato (fatto del 25 maggio 2016) deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo maturato alla data del 15 settembre 2021 il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto delle sospensioni (gg. 49, a far data dall'udienza del 13 ottobre 2020, per richiesta di rinvio della difesa, nonché di gg. 64, in forza della disciplina emergenziale sul Covid-19). Sotto il profilo della non manifesta infondatezza va rilevato che la sentenza impugnata non motiva sulla sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza ed il sinistro, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 17183 del 11/01/2019, Rv. 275712; Sez. 4 - , Sentenza n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620). .La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PresØènte [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris