CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 37740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 49341 del 19 settembre 2023, la Prima sezione penale di questa Corte, in accoglimento del relativo motivo di ricorso, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20 luglio 2022, nella parte concernente il trattamento sanzionatorio irrogato a Gennaro COSTA in relazione al reato di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1), rigettando nel resto il ricorso. Rilevato che gli accertamenti investigativi relativi all'imputato erano cessati nel 2012, questa Corte ha ritenuto che il regime sanzionatorio da applicare al ricorrente avrebbe dovuto essere quello più favorevole dettato dalla legge n. 125 del 2008 e non quello introdotto dalla legge n. 69 del 2015. 2. Gennaro COSTA ha proposto ricorso straordinario avverso tale sentenza. Il ricorrente lamenta l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima sezione penale di questa Corte per non aver considerato che la retrodatazione della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa dalla medesima operata avrebbe reso impossibile confermare l'aumento di pena per la recidiva applicato dalla Corte territoriale, in quanto la sentenza a tal fine considerata, emessa dalla Corte di cassazione in data 11.5.2016, era divenuta definitiva in data successiva alla cessazione della condotta partecipativa. Si deduce inoltre che la sentenza impugnata, in modo contraddittorio ed illogico, avrebbe negato la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello giudicato con la sentenza definitiva sopra richiamata. Invero, per effetto della suddetta retrodatazione della condotta di cui al capo 1) dell'imputazione, la Corte di cassazione avrebbe dovuto annullare la sentenza della Corte d'appello anche con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione in relazione al reato giudicato con la sentenza Cass. Sez. 2, irrevocabile in data 11.5.2016, la quale aveva ad oggetto un reato commesso tra l'estate del 2003 e l'aprile del 2012. Erroneamente, invece, la Prima sezione di questa Corte avrebbe condiviso la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza della continuazione in considerazione dell'«enorme lasso di tempo intercorrente tra le condotte» oggetto delle due sentenze. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a censurare l'illogicità della sentenza impugnata, così ponendosi fuori dai confini del rimedio straordinario. 4. Con memoria in data 28.6.2024, il ricorrente ha replicato alle conclusioni del PG ribadendo le proprie censure. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai limiti in cui è consentito il rimedio di cui 625-bis cod. proc. pen. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 2017, Troise, Rv. 268953; Sez. 3, n. 47316 del 2017, Vinci, Rv. 271145). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 2.1. Nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819). Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte det rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013 - dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531). In sostanza, il perimetro delia cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità. 2.1. Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordìnario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Pertanto, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta all'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva, esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346). 3. Alla luce di tali principi, le censure formulate dal ricorrente risultano inammissibili. 3.1. Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui dalla affermata retrodatazione al 2012 della condotta associativa contestata al capo 1) dell'imputazione non avrebbe tratto le dovute conseguenze in tema di riconoscimento della recidiva. Si tratta con evidenza di una censura con cui si deduce non già vizio percettivo, né una svista materiale, ma semmai una pretesa illogicità della sentenza impugnata nella valutazione delle conseguenze derivanti dall'aver riconosciuto che la condotta criminosa doveva ritenersi cessata anteriormente rispetto a quanto affermato dalla Corte territoriale. Essa, pertanto, investe il contenuto valutativo della sentenza impugnata, chiedendone sostanzialmente un riesame, sicché si pone fuori dai confini del ricorso straordinario, il quale non è rivolto a eliminare vizi del ragionamento, ma solo quelli di percezione. 3.2. Con riguardo al secondo profilo di censura concernente il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello giudicato con la sentenza definitiva, si rileva che la Corte di cassazione ha confermato la valutazione espressa dalla Corte d'appello, la quale aveva considerato che il reato di estorsione giudicato con la sentenza passata in giudicato era stato accertato come commesso dal 2003 al 2005, sicché il lasso di tempo intercorso tra tale reato e quelli sub iudice non consentiva di ravvisare elementi da cui desumere che, al momento della commissione della prima estorsione, fosse già maturata la determinazione di partecipare alla associazione di cui al capo 1) e commettere successivamente la tentata estorsione di cui al capo 94). Il ricorrente, nel censurare l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata per non aver tenuto conto della retrodatazione della condotta associativa, rivolge ancora una volta le proprie critíche sulla valutazione operata dalla Prima sezione in ordine alla sussistenza dei presupposti di tale vincolo, esulando dai limiti posti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P Q M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in