CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglierelestensore Presidente [OSCURATO:PERSONA]V l.ni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]