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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17465/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e suc. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 8 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato quella resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Velletri il 23 settembre 2015, che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle violazioni dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contestate al capo D), ad eccezione di quella in data 11 novembre 2012, e al capo E) della rubrica, reati riuniti in continuazione, con la conseguente condanna alla pena, diminuita per il rito, di anni uno, mesi quattro di reclusione.

La Corte di appello, in virtù della parziale riforma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo E) perché il fatto non costituisce reato e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso questa decisione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ne ha chiesto l'annullamento affidando l'impugnazione a due motivi.

2.1. Con il primo motivo vengono dedotte l'inosservanza degli artt. 40, 42, 43, 47 e 49 cod. pen. in riferimento agli artt. 6 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011.

La censura, per la difesa, si fonda sul principio secondo cui la punibilità è esclusa quando l'evento pericoloso o dannoso è impossibile per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa.

Nel caso di specie, con primario riferimento alla violazione riferita al 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, non aveva voluto l'evento dannoso derivante dall'assenza al controllo di polizia fra le ore 20,00, entro cui avrebbe dovuto rincasare, e le ore 6,30, orario prima del quale non avrebbe potuto uscire, avendo egli stesso comunicato, come da atto allegato, ai Carabinieri di Nettuno il trasferimento presso il domicilio della compagna [OSCURATO:PERSONA], espressamente indicato quale luogo in cui egli poteva essere reperito, in tal senso dovendo considerarsi il monito della Corte costituzionale nell'interpretazione della fattispecie incriminatrice e il dato di fatto che i Carabinieri avevano rinvenuto il prevenuto nel nuovo domicilio all'atto del controllo del 20 dicembre 2012.

Pertanto, avrebbe potuto discutersi della sola, ulteriore violazione del 9 novembre 2011, la quale, tuttavia, da sola non giustificava comunque l'entità della pena detentiva irrogata.

In ogni caso, in relazione al quadro normativo regolatore della vicenda, avrebbe potuto giungersi alla conclusione della mera apparenza della tipicità delle condotte ascritte all'imputato, a meno di non voler affermare che l'illecito penale possa degradare in illecito di pura disobbedienza, disattendendo i principio proprio del diritto penale del fatto.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta due censure.

2.2.1. Con la prima si denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen.

La Corte di merito, secondo la difesa, ha violato il principio secondo cui nel valutare la recidiva il giudice di appello non può limitarsi al tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado: la decisione impugnata ha laconicamente affermato che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] hanno sicuramente inciso sulle sue condotte, senza argomentazioni a sostegno di tale conclusione.

In tal senso - sostiene il ricorrente - la motivazione che ha ritenuto la recidiva reiterata infraquinquennale è apparente, in quanto è del tutto avulsa dalle risultanze processuali e fondata su un argomento di puro genere, vale a dire la sicura tendenza a delinquere del soggetto con precedenti penali.

2.2.2. Con la seconda censura si prospetta il vizio di motivazione in ordine alla stessa statuizione confermativa dell'applicazione della recidiva suindicata.

I giudici di merito, secondo la difesa, non hanno estrinsecato la valutazione di natura concreta relativa alla natura dei reati, al tipo di devianza a cui afferiscono, alla qualità e al grado di offensività del comportamenti, alla collocazione temporale dei rispettivi comportamenti e all'eventuale occasionalità della ricaduta, così eludendo specifici doveri argomentativi.

D'altronde, si aggiunge, l'esame dei precedenti penali risultanti dal richiamato certificato del casellario giudiziale conferma il rilievo, giacché i due precedenti specifici gravanti [OSCURATO:PERSONA] risalgono al 2009 e sono certamente privi di una connessione volitiva con le condotte qui contestate, mentre era risultato che l'imputato aveva integrato questi ultimi comportamenti in un contesto privo di conflittualità, soltanto per andare a vivere presso la compagna e lasciare il domicilio di Nettuno a causa del rapporto contrastato con la madre.

3. Con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo la Corte di appello reso una motivazione logica e completa sia con riferimento alle due violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno operante a suo carico, sia con riferimento all'applicazione della recidiva, giustificata in modo perspicuo e conducente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

2. Per quanto concerne il primo motivo, si rileva che entrambe le infrazioni alle prescrizioni sono state incensurabilmente accertate dia giudici del merito.

2.1. La violazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] nella data del 9 novembre 2012 non è, sotto il profilo dell'accadimento del fatto, contestata dal ricorrente.

I giudici del merito hanno accertato che, nella suddetta data, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Nettuno, aveva violato l'obbligo impostogli di permanenza domiciliare dalle ore 20:00 alle ore 06:30: a fronte della violazione acclarata, [OSCURATO:PERSONA] ha contrapposto l'inoffensività della condotta, in quanto sua intenzione - ha sostenuto - non era quella di sottrarsi ai controlli, ma era quella di trasferirsi presso l'abitazione della sua compagna lasciando la casa ove abitava con la madre allo scopo di sottarsi ai - prospettati come intollerabili - contrasti con la suddetta congiunta.

Sennonché la Corte di appello ha correttamente evidenziato che l'istanza per essere autorizzato a trasferirsi presso il diverso domicilio suindicato risultava essere stata trasmessa da [OSCURATO:PERSONA], peraltro al Tribunale di sorveglianza, in data 16 dicembre 2012, senza che, del resto, fosse stata acquisita nemmeno la prova della deduzione del prevenuto di essersi recato presso il domicilio della compagna all'atto in cui veniva effettuato, in modo vano, il controllo di polizia al suo domicilio, ove egli avrebbe dovuto permanere fino all'ottenimento da parte dell'Autorità giudiziaria competente dell'autorizzazione al trasferimento del luogo di dimora.

Poi, anche con riferimento alla seconda violazione, quella commessa da [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2012, il ragionamento esposto dai giudici di appello si profila incensurabile.

Se è vero che, quando aveva violato l'obbligo suddetto, per non essere presente nel suo domicilio al controllo di polizia effettuato alle ore 02:20, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'autorizzazione al trasferimento del domicilio stesso, è del pari certo che in quel momento egli non aveva ancora ottenuto il provvedimento richiesto e sapeva benissimo di non avere ancora ricevuto l'autorizzazione giudiziale.

Orbene, attesa la funzione che sono mirate a svolgere le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il trasferimento del domicilio da parte prevenuto senza il previo ottenimento autorizzazione integra la violazione dell'art. 75 d.igs. n. 159 del 2011, contestatagli in questa sede.I documenti dalla stessa difesa prodotti, in particolare la nota dei Carabinieri di Nettuno del 19 dicembre 2012, sono stati valutati in modo congruo e logico dai giudici del merito come atti che corroborano la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era stato anche reso edotto delle conseguenze della sua condotta inosservante delle prescrizioni, ma non si era dato cura di evitare l'integrazione del comportamento antigiuridico. 2.2.

Posti tali dati di fatto, acclarati in modo incontestabile nel corso del giudizio di merito, la deduzione di inoffensività delle condotte censurate appare ictu ocu/i destituita di fondamento, essendo state le prescrizioni imposte al prevenuto violate, per due volte, in modo patente.

In relazione alla violazione delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 si consuma nel momento in cui il prevenuto compie in modo consapevole e volontario la condotta che infrange il divieto o l'obbligo che sostanzia la prescrizione.

Va, per il resto, ribadito che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 - 01; v., con riferimento al quadro normativo vigente prima del digs. n. 159 del 2011, Sez. 1, n. 31212 del 22/04/2009, Rea, Rv. 244291 - 01).

Per altro verso, nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore scusabile, con riferimento alla seconda violazione, da parte del prevenuto.

Si precisa, infatti, che, in tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'erronea opinione dell'imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo invece esso niente altro che un errore di diritto inescusabile (Sez. 1, n. 42795 del 08/02/2017, Serratore, Rv. 270970 - 01).

Il primo motivo, adducendo la sostanziale inoffensività della condotta di [OSCURATO:PERSONA], non si è, dunque, confrontato in modo effettivo con gli indicati principi di diritto.

3. Trascorrendo all'esame del secondo motivo, le censure che connotano il quale vanno unitariamente scrutinate, dal momento che esse convergono nel criticare l'avvenuta applicazione della recidiva, si rileva che la motivazione resa dai giudici di appello, a conferma e specificazione di quella offerta dal Tribunale, è, seppur sintetica, sussistente e precisa.

3.1. La Corte di appello, facendo chiaro riferimento alla valutazione dei precedenti penali, risultati anche specifici, di cui è gravato [OSCURATO:PERSONA], ha espresso il convincimento della maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato, proprio in collegamento con le precedenti condotte delittuose, quando ha messo in essere i nuovi comportamenti antigiuridici sanzionati in questa sede, essendo stato specificamente valutato che le antecedenti violazioni ascritte all'imputato avevano sicuramente influito (in tal senso determinando la manifestazione dell'accentuata riprovevolezza del comportamento dell'imputato e dell'incremento della sua pericolosità) sulla commissione dei reati oggetto del presente vaglio, perpetrati in spregio delle prescrizioni e delle regole che il prevenuto era tenuto a osservare, in ulteriore consecutio del pregresso iter deviante.

Le deduzioni svolte dal ricorrente risultano, quindi, fuori centro lì dove addebitano ai giudici di appello di aver applicato l'istituto in modo meccanicistico e senza effettiva motivazione.

Né il riscontro delle risultanze del certificato del casellario giudiziale - che lo stesso ricorrente ha esplicitamente richiamato, chiedendone l'allegazione per l'autosufficienza - può considerarsi foriero di elementi idonei a corroborare la tesi difensiva, giacché la sua consultazione conferma la constatazione effettuata dai giudici di merito esponendo uno svariato campionario di precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e - fra gli altri e al di là di quelli ammessi dal ricorrente - la tentata rapina aggravata commessa il 5 novembre 2011 in Nettuno, accertata con sentenza di condanna del Tribunale di Velletri del 5 dicembre 2011, irrevocabile il 24 febbraio 2012, in virtù della quale a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata già applicata la medesima recidiva di cui all'art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen. 3.2.

I giudici di merito, pertanto, non hanno disatteso i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento, principi qui riaffermati, in base ai quali si muove dal concetto che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01), con la precisazione che lo specifico onere motivazionale incombente sul giudice, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, se si sia in concreto apprezzata la sussistenza - o, a seconda dei casi, l'insussistenza - dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De 6 L) Bellis, Rv. 272803 - 01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), nonché con argomentazione succinta, ove con essa si dia conto del fatto che la nuova condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01).

In questa prospettiva, il motivo si rivela, nel suo complesso, infondato in modo manifesto.

4. Corollario delle considerazioni svolte è l'inammissibilità di tutte le doglianze proposte.

Dall'inammissibilità dell'impugnazione deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e suc. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 8 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato quella resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Velletri il 23 settembre 2015, che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle violazioni dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contestate al capo D), ad eccezione di quella in data 11 novembre 2012, e al capo E) della rubrica, reati riuniti in continuazione, con la conseguente condanna alla pena, diminuita per il rito, di anni uno, mesi quattro di reclusione. La Corte di appello, in virtù della parziale riforma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo E) perché il fatto non costituisce reato e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso questa decisione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ne ha chiesto l'annullamento affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo vengono dedotte l'inosservanza degli artt. 40, 42, 43, 47 e 49 cod. pen. in riferimento agli artt. 6 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011. La censura, per la difesa, si fonda sul principio secondo cui la punibilità è esclusa quando l'evento pericoloso o dannoso è impossibile per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa. Nel caso di specie, con primario riferimento alla violazione riferita al 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, non aveva voluto l'evento dannoso derivante dall'assenza al controllo di polizia fra le ore 20,00, entro cui avrebbe dovuto rincasare, e le ore 6,30, orario prima del quale non avrebbe potuto uscire, avendo egli stesso comunicato, come da atto allegato, ai Carabinieri di Nettuno il trasferimento presso il domicilio della compagna [OSCURATO:PERSONA], espressamente indicato quale luogo in cui egli poteva essere reperito, in tal senso dovendo considerarsi il monito della Corte costituzionale nell'interpretazione della fattispecie incriminatrice e il dato di fatto che i Carabinieri avevano rinvenuto il prevenuto nel nuovo domicilio all'atto del controllo del 20 dicembre 2012. Pertanto, avrebbe potuto discutersi della sola, ulteriore violazione del 9 novembre 2011, la quale, tuttavia, da sola non giustificava comunque l'entità della pena detentiva irrogata. In ogni caso, in relazione al quadro normativo regolatore della vicenda, avrebbe potuto giungersi alla conclusione della mera apparenza della tipicità delle condotte ascritte all'imputato, a meno di non voler affermare che l'illecito penale possa degradare in illecito di pura disobbedienza, disattendendo i principio proprio del diritto penale del fatto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta due censure. 2.2.1. Con la prima si denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen. La Corte di merito, secondo la difesa, ha violato il principio secondo cui nel valutare la recidiva il giudice di appello non può limitarsi al tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado: la decisione impugnata ha laconicamente affermato che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] hanno sicuramente inciso sulle sue condotte, senza argomentazioni a sostegno di tale conclusione. In tal senso - sostiene il ricorrente - la motivazione che ha ritenuto la recidiva reiterata infraquinquennale è apparente, in quanto è del tutto avulsa dalle risultanze processuali e fondata su un argomento di puro genere, vale a dire la sicura tendenza a delinquere del soggetto con precedenti penali. 2.2.2. Con la seconda censura si prospetta il vizio di motivazione in ordine alla stessa statuizione confermativa dell'applicazione della recidiva suindicata. I giudici di merito, secondo la difesa, non hanno estrinsecato la valutazione di natura concreta relativa alla natura dei reati, al tipo di devianza a cui afferiscono, alla qualità e al grado di offensività del comportamenti, alla collocazione temporale dei rispettivi comportamenti e all'eventuale occasionalità della ricaduta, così eludendo specifici doveri argomentativi. D'altronde, si aggiunge, l'esame dei precedenti penali risultanti dal richiamato certificato del casellario giudiziale conferma il rilievo, giacché i due precedenti specifici gravanti [OSCURATO:PERSONA] risalgono al 2009 e sono certamente privi di una connessione volitiva con le condotte qui contestate, mentre era risultato che l'imputato aveva integrato questi ultimi comportamenti in un contesto privo di conflittualità, soltanto per andare a vivere presso la compagna e lasciare il domicilio di Nettuno a causa del rapporto contrastato con la madre. 3. Con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo la Corte di appello reso una motivazione logica e completa sia con riferimento alle due violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno operante a suo carico, sia con riferimento all'applicazione della recidiva, giustificata in modo perspicuo e conducente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 2. Per quanto concerne il primo motivo, si rileva che entrambe le infrazioni alle prescrizioni sono state incensurabilmente accertate dia giudici del merito. 2.1. La violazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] nella data del 9 novembre 2012 non è, sotto il profilo dell'accadimento del fatto, contestata dal ricorrente. I giudici del merito hanno accertato che, nella suddetta data, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Nettuno, aveva violato l'obbligo impostogli di permanenza domiciliare dalle ore 20:00 alle ore 06:30: a fronte della violazione acclarata, [OSCURATO:PERSONA] ha contrapposto l'inoffensività della condotta, in quanto sua intenzione - ha sostenuto - non era quella di sottrarsi ai controlli, ma era quella di trasferirsi presso l'abitazione della sua compagna lasciando la casa ove abitava con la madre allo scopo di sottarsi ai - prospettati come intollerabili - contrasti con la suddetta congiunta. Sennonché la Corte di appello ha correttamente evidenziato che l'istanza per essere autorizzato a trasferirsi presso il diverso domicilio suindicato risultava essere stata trasmessa da [OSCURATO:PERSONA], peraltro al Tribunale di sorveglianza, in data 16 dicembre 2012, senza che, del resto, fosse stata acquisita nemmeno la prova della deduzione del prevenuto di essersi recato presso il domicilio della compagna all'atto in cui veniva effettuato, in modo vano, il controllo di polizia al suo domicilio, ove egli avrebbe dovuto permanere fino all'ottenimento da parte dell'Autorità giudiziaria competente dell'autorizzazione al trasferimento del luogo di dimora. Poi, anche con riferimento alla seconda violazione, quella commessa da [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2012, il ragionamento esposto dai giudici di appello si profila incensurabile. Se è vero che, quando aveva violato l'obbligo suddetto, per non essere presente nel suo domicilio al controllo di polizia effettuato alle ore 02:20, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'autorizzazione al trasferimento del domicilio stesso, è del pari certo che in quel momento egli non aveva ancora ottenuto il provvedimento richiesto e sapeva benissimo di non avere ancora ricevuto l'autorizzazione giudiziale. Orbene, attesa la funzione che sono mirate a svolgere le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il trasferimento del domicilio da parte prevenuto senza il previo ottenimento autorizzazione integra la violazione dell'art. 75 d.igs. n. 159 del 2011, contestatagli in questa sede.I documenti dalla stessa difesa prodotti, in particolare la nota dei Carabinieri di Nettuno del 19 dicembre 2012, sono stati valutati in modo congruo e logico dai giudici del merito come atti che corroborano la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era stato anche reso edotto delle conseguenze della sua condotta inosservante delle prescrizioni, ma non si era dato cura di evitare l'integrazione del comportamento antigiuridico. 2.2. Posti tali dati di fatto, acclarati in modo incontestabile nel corso del giudizio di merito, la deduzione di inoffensività delle condotte censurate appare ictu ocu/i destituita di fondamento, essendo state le prescrizioni imposte al prevenuto violate, per due volte, in modo patente. In relazione alla violazione delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 si consuma nel momento in cui il prevenuto compie in modo consapevole e volontario la condotta che infrange il divieto o l'obbligo che sostanzia la prescrizione. Va, per il resto, ribadito che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 - 01; v., con riferimento al quadro normativo vigente prima del digs. n. 159 del 2011, Sez. 1, n. 31212 del 22/04/2009, Rea, Rv. 244291 - 01). Per altro verso, nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore scusabile, con riferimento alla seconda violazione, da parte del prevenuto. Si precisa, infatti, che, in tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'erronea opinione dell'imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo invece esso niente altro che un errore di diritto inescusabile (Sez. 1, n. 42795 del 08/02/2017, Serratore, Rv. 270970 - 01). Il primo motivo, adducendo la sostanziale inoffensività della condotta di [OSCURATO:PERSONA], non si è, dunque, confrontato in modo effettivo con gli indicati principi di diritto. 3. Trascorrendo all'esame del secondo motivo, le censure che connotano il quale vanno unitariamente scrutinate, dal momento che esse convergono nel criticare l'avvenuta applicazione della recidiva, si rileva che la motivazione resa dai giudici di appello, a conferma e specificazione di quella offerta dal Tribunale, è, seppur sintetica, sussistente e precisa. 3.1. La Corte di appello, facendo chiaro riferimento alla valutazione dei precedenti penali, risultati anche specifici, di cui è gravato [OSCURATO:PERSONA], ha espresso il convincimento della maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato, proprio in collegamento con le precedenti condotte delittuose, quando ha messo in essere i nuovi comportamenti antigiuridici sanzionati in questa sede, essendo stato specificamente valutato che le antecedenti violazioni ascritte all'imputato avevano sicuramente influito (in tal senso determinando la manifestazione dell'accentuata riprovevolezza del comportamento dell'imputato e dell'incremento della sua pericolosità) sulla commissione dei reati oggetto del presente vaglio, perpetrati in spregio delle prescrizioni e delle regole che il prevenuto era tenuto a osservare, in ulteriore consecutio del pregresso iter deviante. Le deduzioni svolte dal ricorrente risultano, quindi, fuori centro lì dove addebitano ai giudici di appello di aver applicato l'istituto in modo meccanicistico e senza effettiva motivazione. Né il riscontro delle risultanze del certificato del casellario giudiziale - che lo stesso ricorrente ha esplicitamente richiamato, chiedendone l'allegazione per l'autosufficienza - può considerarsi foriero di elementi idonei a corroborare la tesi difensiva, giacché la sua consultazione conferma la constatazione effettuata dai giudici di merito esponendo uno svariato campionario di precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e - fra gli altri e al di là di quelli ammessi dal ricorrente - la tentata rapina aggravata commessa il 5 novembre 2011 in Nettuno, accertata con sentenza di condanna del Tribunale di Velletri del 5 dicembre 2011, irrevocabile il 24 febbraio 2012, in virtù della quale a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata già applicata la medesima recidiva di cui all'art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen. 3.2. I giudici di merito, pertanto, non hanno disatteso i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento, principi qui riaffermati, in base ai quali si muove dal concetto che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01), con la precisazione che lo specifico onere motivazionale incombente sul giudice, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, se si sia in concreto apprezzata la sussistenza - o, a seconda dei casi, l'insussistenza - dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De 6 L) Bellis, Rv. 272803 - 01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), nonché con argomentazione succinta, ove con essa si dia conto del fatto che la nuova condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). In questa prospettiva, il motivo si rivela, nel suo complesso, infondato in modo manifesto. 4. Corollario delle considerazioni svolte è l'inammissibilità di tutte le doglianze proposte. Dall'inammissibilità dell'impugnazione deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 17465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris