CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 22907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8734/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e NICASTR O ROSAMARIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1094/2021 depositata il05/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1094/1/2021, depositata in data 5 ottobre 2021 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello proposto dall’ Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 473/1/2018 della Commissione tributaria provincialedi Pisa, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica, denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, sita nel Comune di Pomarance (PI), per la quale con procedura DOCFA del 2011 era stata proposta la categoria D/1 con rendita pari ad euro 42.148,00 elevata dall'Agenzia delle Entrate ad euro 222.020,00 con avviso di rettifica relativo al periodo 2011/2015; 3. la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso il provvedimento di rettifica, ritenendo che dovevano essere esclusi dalla rendita sia i pozzi in quanto equiparabili alle miniere sia i carriponte in quanto macchinari e come tali non rientranti nella rendita degli immobili a destinazione particolare ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, per il resto confermando l’operato dell’ufficio; 4. la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’ appello dell’ ufficio e disatteso l’ appello incidentale della contribuente, confermava la decisione di primo grado, limitatamente all’ inclusione nella stima dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e, quindi, non suscettibili di valutazione catastale, e riteneva, per contro, che ai fini della stima castale occorreva tenere conto dei c.d. carriponte e che legittimamente erano stati considerati ai fini della determinazione della rendita i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori, ritenendo, infine, prive di fondamento, in quanto del tutto generiche, le censure di parte contribuente relative alla erronea stima dei costi ed alla erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus; 5. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 5.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., resistono con controricorso, proponendo,a loro volta, ricorso incidentale fondato su quattro motivi; 5.2. le società contribuenti hanno depositato, quindi, una memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con un unico motivo l'Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939, dell'art. 1- quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 88 del 2005, dell'art. 1, comma 244 l.n. 190 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso i pozzi, in quanto pertinenze della miniera, dalla stima ai fini della determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica; 1.1. ad avviso dell’ ufficioi pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina delle miniere (e, cioè, alle disposizioni di cui all’ art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell’art. 1, comma 244, della l.n. 190 del 2014 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso); 2. con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta no la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della l.n. 843 del 1942, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di appello escluso dalla stima i vapordotti benché non rientranti nel perimento dell'unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa; 3. con il secondomotivo del ricorso incidentale le società contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della l . n. 843 del 1942, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di appello escluso dalla stima gli alternatori ed i trasformatori, benché non rientranti nel perimento dell'unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa; 4.con il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia no , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver la Commissione tributaria regionale affermato la legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni quali i “carriponte” sebbene la legittima valorizzazione di tali beni non avesse mai costituito oggetto del contendere nel presente giudizio; 5. con il quarto motivo del ricorso incidentale lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale, a fronte dello specifico motivo di appello con il quale erano state contestate l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus, motivo basato su di una consulenza di parte allegata ed espressamente richiamata, aveva disatteso il motivo con argomentazioni totalmente generiche senza neanche dare conto del deposito della consulenza di parte; 6. il ricorso principale deve essere accolto, conseguentemente rigettandosi il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale; 6.1. su identiche questioni a quelle oggetto di causa questa Corte è già intervenuta affermando il principio di diritto, cui in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005, applicabile ratione temporis , i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomiafunzionale e reddituale stabile (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27196 del 15/09/2022, Rv. 665854 -01, vedi in senso conforme Sez. 5-, Sentenza n. 6970 del 08/03/2023, Rv. 667374 - 01); 6.2. l’iter argomentativo della suddetta pronunzia n. 27196/2022 può esserecosì compendiato: 6.2.1. i dati normativi di riferimento sono costituiti dall'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo» nonchè dalla disposizione regolamentare di cui all'art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 in base alla quale: «l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale»; 6.2.2. trattandosi a tutti gli effetti di una centrale elettrica pertinente alla tematica dei pozzi geotermici è il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità che si è formato in materia di rendita catastale delle centrali elettriche, indirizzo (vedi Cass. nn. 3500/15, 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche e alle relative turbine (nei termini di cui alla sentenza n.162/08 C. Cost.), ha dato rilevanza, ai fini della rendita, alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall'art. 1-quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge 88 del 2005, così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed i macchinari che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva; 6.2.3. ad avvalorare tale interpretazion e ha contribuito l'art. 1, comma 244, della leggen. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico- estimativi"»; 6.2.4. la c ircolare così recepita richiama, ai fini della inclusione dell’impianto nella rendita, i caratteri della ‘essenzialità’ alla destinazione economicoproduttiva, della ‘fissità’ entro il perimetro immobiliare e della ‘stabilità’ nel tempo, ritenendo così rilevanti –tra gli altri - i canali adduttori delle acque per i l funzionamento delle turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento utilizzate nelle centrali termoelettriche, le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche, gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonché i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici ed ancora: gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, «nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili »; 6.2.5. assumono, quindi in definitiva rilevanza catastale tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, laddove sia «impossibile separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso... che non sarebbe più …. una centrale elettrica» (Cass. n. 24060/2006; n. 4030/2012), poiché anch'essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass.n.3354 del 2015); 7. posto che secondo quanto può ritenersi accertato in fatto i pozzi geotermici di iniezione o estrazionede quibus (aventi la funzione di captare e veicolare in superficie le acque calde ed i vapori provenienti da fonti sotterranee, così da immetterli nel circuito generatore di turbina/alternatore) devono ritenersifunzionali ed essenziali non già allo sfruttamento di una ‘miniera’, bensì alla produzione di energia elettrica da parte della ‘centrale’, di cui costituiscono componente imprescindibile, sulla scorta delle considerazioni che precedono emerge, dunque, con chiarezza l'errore di sussunzione in cui sono incorsii giudici di merito; 7.1.infatti i giudici di appello, nell’ interpretare e richiamare in modo erroneo le disposizioni di cui al r.d. n. 1443/1997(recanti “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) hanno ricondotto i pozzi presenti nella centrale de qua a d elementi collegati ad una miniera, non tenendo in debita considerazione il dato per cui non si verte in ipotesi di pozzi delle miniere bensì di pozzi incorporati nella centrale geotermica; 7.2. occorre,ancora, richiamare quanto condivisibilmente affermato da questa Corte di legittimità in relazione alla circostanza che “i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile” (vedi, in parte motiva, Cass. n. 7322/2023); 7.3. allo stesso mododevono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell'energia i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento dellecentrali; 7.4. occorre, infine, chiarire come la presente fattispecie (che riguarda il periodo 2010-2015) va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all'art. 1, comma 21, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali - disposizione che, come testualmente stabilito opera « a decorrere dal primo gennaio 2016 » e che, pertanto, non può avere alcuna efficacia retroattiva; 7.5. ne consegue l'accoglimento de l ricorso principale ed il rigetto del primo e del secondomotivo del ricorso incidentale; 8. il terzo motivo del ricorso incidentale è da ritenere inammissibile per carenza di interesse: dallo stesso tenore della censura -in forza della quale la ricorrente incidentale si duole del fatto che i giudici di appello avevano affermato la legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni quali i carriponte sebbene la valorizzazione di tali beni non avesse mai costituito oggetto del contendere nel presente giudizio – si evince l’ insussistenza dell’ interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. il quale postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento; 8.1. dal momento che la società contribuente non aveva impugnato l’avviso di accertamento in relazione al profilo suindicato la statuizione de qua non l’ha in alcun modo pregiudicata, sicchè la società contribuente non ha interesse ad impugnarla; 9. il quartomotivo del ricorso incidentale è anch’esso inammissibile ; 9.1. va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. p roc. c iv ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016); 9.2. a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv . è apprezzabile , in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole -sulla base degli elementi hinc et inde dedotti - diversamente da come dedotto dalla società contribuentecome di seguito illustrato; 9.3. la censura va,dunque, ritenuta inammissibile , in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità; 9.4. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue: «Anche il motivo concernente l'erronea stima dei costi e l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso . Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall'Ufficio ... »; 9.5. va, invero,ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009); 9.6. vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui lesocietà ricorrenti in via incidentale ha nno, peraltro , del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese; 10. in conclusione va accolto il ricorso principale, rigettato ricorso incidentale e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per una nuova valutazione dei fatti di causa alla luce dei principi sopra richiamati, ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio; 11. va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’ art 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione; dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versam