CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 26622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17507/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende - ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorso successivo [OSCURATO:PERSONA] – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2795/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Considerata la mancanza di attività difensiva degli intimati nei confronti dei ricorrenti principali e, viceversa, il deposito del controricorso iscritto con certificato negativo per mancato deposito del ricorso già ritualmente notificato dal ricorrente successivo [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di cassazione sono a carico di quest’ultimo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rivalere i controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito e agli accessori di legge. Co