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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35149/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previSti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare un'e rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti metliante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si censWra il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo commO, n. 4, e 62-bis cod. pen., nonché - del tutto genericamente - la mancata esclusione della recidiva, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono anche Manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le raOioni del loro convincimento (si veda pag. 8); che, quanto all'attenuante comune, il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimO, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della coSa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, e taie accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative, come nella specie; che, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elenrenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovv ro all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal t valutazione, come avvenuto nel caso di specie; che, quanto alla sussistenza della recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed avendo verificato se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previSti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare un'e rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti metliante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si censWra il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo commO, n. 4, e 62-bis cod. pen., nonché - del tutto genericamente - la mancata esclusione della recidiva, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono anche Manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le raOioni del loro convincimento (si veda pag. 8); che, quanto all'attenuante comune, il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimO, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della coSa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, e taie accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative, come nella specie; che, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elenrenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovv ro all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal t valutazione, come avvenuto nel caso di specie; che, quanto alla sussistenza della recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed avendo verificato se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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