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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2022

ECLI:EU:T:2022:555
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0603 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) 14 settembre 2022 ( *1 ) «Aiuti di Stato – Autolinee – Prestito per l’acquisto e crediti di gestione concessi dal Comune di Helsinki – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Continuità economica – Diritti procedurali delle parti interessate – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Obbligo di motivazione» Nella causa T‑603/19,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata da O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati, ricorrente, sostenuta da Repubblica di Finlandia , rappresentata da J. Heliskoski e H. Leppo, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Huttunen e F. Tomat, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Espoo (Finlandia),

[OSCURATO:PERSONA] AB

, con sede in Solna (Svezia), rappresentate da J. Åkermarck e T. Kalliokoski, avvocati, intervenienti IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), J. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] e R. [OSCURATO:PERSONA], giudici cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 24 marzo 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1814 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2020, L 404, pag. 10 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I. Fatti 2 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «vecchia HelB») è stata costituita il 1 o gennaio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA], società privata di trasporto detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] kaupunki (Comune di Helsinki, Finlandia), dopo che quest’ultimo aveva acquisito le attività e le passività della HKL-[OSCURATO:PERSONA], impresa creata nel 1995, nata dal dipartimento dei servizi di trasporto del Comune di Helsinki.

La vecchia HelB effettuava servizi di collegamento con autobus nell’area di Helsinki (Finlandia) e offriva servizi di trasporto charter e di noleggio autobus.

Essa era detenuta al 100% dal Comune di Helsinki. 3 Nel corso degli anni 2002-2012, il Comune di Helsinki ha adottato diverse misure a favore della HKL-[OSCURATO:PERSONA] e della vecchia HelB (in prosieguo: le «misure controverse»).

Così, in primo luogo, nel 2002, è stato concesso alla HKL-[OSCURATO:PERSONA] un prestito di EUR 14,5 milioni al fine di finanziare l’acquisto di materiale di trasporto mediante autobus.

Tale credito veniva rilevato dalla vecchia HelB il 1 o gennaio 2005.

In secondo luogo, il Comune di Helsinki ha concesso a quest’ultima, al momento della sua costituzione, un prestito in conto capitale per un importo complessivo di EUR 15893700,37 diretto a rifinanziare taluni passivi della HKL-[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

In terzo luogo, il 31 gennaio 2011 e il 23 maggio 2012, il Comune di Helsinki ha concesso alla vecchia HelB due nuovi prestiti in conto capitale, per un importo rispettivo di EUR 5,8 milioni e di EUR 8 milioni. 4 Il 31 ottobre 2011 le imprese di trasporto pubblico [OSCURATO:PERSONA] AB e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] europea, alla quale la loro società madre, la [OSCURATO:PERSONA] AB, si è unita il 15 novembre 2011.

Con tale denuncia, esse sostenevano che la Repubblica di Finlandia aveva concesso un aiuto illegale alla vecchia HelB.

Il 22 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso tale denuncia alla Repubblica di Finlandia. 5 Con la decisione C(2015) 80 final, del 16 gennaio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Finlandia – [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2015, C 116, pag. 22 ; in prosieguo: la «decisione di avvio»), la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento d’indagine formale riguardo, in particolare, alle misure controverse, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 aprile 2015 e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere da tale pubblicazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto osservazioni da parte della ricorrente. 6 Peraltro, il 24 giugno 2015, nel corso del procedimento, il Comune di Helsinki ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’attuazione del processo di vendita della vecchia HelB.

Il 5 novembre 2015 la Repubblica di Finlandia ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] la bozza di contratto di vendita predisposta con la ricorrente. 7 Il 14 dicembre 2015 la vecchia HelB è stata venduta alla ricorrente, in precedenza denominata [OSCURATO:PERSONA].

In conformità a quanto previsto dall’atto di vendita, essa è stata ridenominata [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «nuova HelB»).

Gli atti relativi all’operazione di vendita includevano una clausola che garantiva l’indennizzo totale dell’acquirente della vecchia HelB in caso di domanda di recupero di un aiuto di Stato (in prosieguo: la «clausola di indennizzo») e una parte del prezzo di vendita veniva collocata su un conto di garanzia bloccato fino all’adozione di una decisione definitiva sull’aiuto di Stato o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2022.

Tali atti prevedevano altresì un meccanismo di recupero (earn-out mechanism) ad un migliore patrimonio in base al quale l’acquirente si impegnava a versare al venditore, sullo stesso conto di garanzia bloccato, un premio qualora fossero stati superati i livelli di utile convenuti in precedenza. 8 La cessione a favore della [OSCURATO:PERSONA] riguardava l’insieme delle attività commerciali della vecchia HelB.

La vecchia HelB non conservava più alcun attivo, ad eccezione delle somme iscritte o da iscrivere sul conto di garanzia bloccato.

Il passivo risultante dalle misure controverse non è stato trasferito alla nuova HelB.

Dopo la vendita della vecchia HelB, quest’ultima è stata dispensata dal Comune di Helsinki dal rimborso dell’importo residuo dovuto a titolo di credito per l’acquisto di attrezzature del 2002.

Peraltro, l’11 dicembre 2015, il Comune di Helsinki ha convertito prestiti in conto capitale del 2005, del 2011 e del 2012, che non erano stati rimborsati, in fondi propri della vecchia HelB. 9 Il 28 giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.

Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato: «Articolo 1 L’aiuto di Stato dell’importo di 54231850 EUR, che la [Repubblica di] Finlandia ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure [controverse] in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], non è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. La [Repubblica di] Finlandia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2. Alla luce della continuità economica sussistente tra la vecchia HelB (ora [OSCURATO:PERSONA] kaupungin [OSCURATO:PERSONA]) e la nuova HelB (nome completo [OSCURATO:PERSONA], precedentemente denominata [OSCURATO:PERSONA]), l’obbligo di rimborsare l’aiuto è esteso alla nuova HelB (nome completo [OSCURATO:PERSONA]).

3. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero. (…) Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la [Repubblica di] Finlandia trasmette le seguenti informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; (…)».

II. Conclusioni delle parti 10 La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, chiede che il Tribunale voglia: – annullare in tutto o in parte la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, oltre agli interessi legali. 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] sostiene le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e chiede che la ricorrente sia condannata alle spese.

III. In diritto [ omissis ] B. Sul primo motivo di ricorso, vertente su un errore sostanziale di procedura in quanto la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei diritti procedurali della ricorrente [ omissis ] 27 In via preliminare occorre ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto del suo impianto generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi ai sensi del diritto dell’Unione, della concessione dell’aiuto.

Così, per rispettare i diritti della difesa, se tale Stato membro non è stato autorizzato a commentare determinate informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non può tenerne conto nella decisione a carico di detto Stato membro (sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 73 ). 28 Inoltre, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare il procedimento d’indagine formale in merito a una misura di aiuto, essa deve mettere gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni.

Questa regola costituisce una formalità sostanziale (sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/07 P , EU:C:2008:709 , punto 55 ; v., altresì, sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑933/19 P , EU:C:2021:905 , punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 29 Quindi, se è vero che tali interessati non possono far valere i diritti della difesa, essi dispongono per contro del diritto di partecipare al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie.

A tal riguardo, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce un mezzo adeguato per informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento.

Tale comunicazione è diretta ad ottenere, da parte di questi ultimi, tutte le informazioni atte ad illuminare la [OSCURATO:PERSONA] circa il suo successivo comportamento.

Un siffatto procedimento conferisce anche agli Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire (sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punti 71 e 72 ). 30 A tal fine, l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2015/1589 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «espone sinteticamente», nella decisione di avvio, i punti di fatto e di diritto pertinenti, vi include una valutazione preliminare relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno. 31 Nel caso di specie, anche supponendo che la ricorrente intenda far valere una violazione dei suoi diritti della difesa, una siffatta censura deve essere respinta in quanto inoperante, dal momento che, come ricordato al precedente punto 29, essa non dispone di siffatti diritti. 32 Per quanto riguarda l’asserita violazione del suo diritto di essere associata al procedimento come previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, occorre rilevare che la ricorrente, come ha confermato in udienza, non contesta la regolarità della decisione di avvio, al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 33 La ricorrente sostiene invece che, in seguito alla cessione della vecchia HelB, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rettificare o a completare la decisione di avvio o, quanto meno, a metterla in condizione di presentare le sue osservazioni. 34 In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta ad adottare una decisione di avvio modificativa, si deve rilevare che, sebbene i testi che disciplinano il procedimento in materia di aiuti di Stato non prevedano espressamente la possibilità di adottare una decisione di rettifica e di estensione di un procedimento pendente (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑630/11 P a C‑633/11 P , EU:C:2013:387 , punto 50 ), nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] si accorgesse, dopo l’adozione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che quest’ultima si fonda su circostanze incomplete oppure su una qualificazione giuridica erronea delle medesime circostanze, essa dovrebbe avere la possibilità o l’obbligo di rivedere la sua posizione, adottando una decisione di rettifica o una nuova decisione di avvio, per consentire alle parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, UPF/[OSCURATO:PERSONA], T‑747/17 , EU:T:2019:271 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 35 In particolare, ove la [OSCURATO:PERSONA] modifichi il proprio ragionamento, a seguito della decisione di avviare un procedimento d’indagine formale, su fatti o su una qualificazione giuridica di tali fatti che risultano determinanti per la sua valutazione dell’esistenza di un aiuto o della compatibilità di quest’ultimo con il mercato interno, essa è tenuta a rettificare la decisione di avvio o ad estenderla, al fine di consentire alle parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, UPF/[OSCURATO:PERSONA], T‑747/17 , EU:T:2019:271 , punto 77 ). 36 Nel caso di specie, la ricorrente fonda l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di rettificare la decisione di avvio sul fatto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato la sua percezione del beneficiario delle misure controverse nonché l’oggetto del procedimento. 37 Orbene, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato l’analisi da essa effettuata nella decisione di avvio per quanto riguarda il beneficiario delle misure controverse né, più in generale, l’esistenza di un aiuto o la sua compatibilità con il mercato interno.

In tal senso, la decisione impugnata individua chiaramente la vecchia HelB come impresa a cui sono state concesse le misure controverse e l’analisi riguardante l’esistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato interno viene effettuata esclusivamente nei confronti di quest’ultima. 38 Al riguardo, si deve ricordare che il dispositivo di una decisione in materia di aiuti di Stato è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione [v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 1997, TWD/[OSCURATO:PERSONA], C‑355/95 P , EU:C:1997:241 , punto 21 , e del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (TNT e Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]), C‑704/19 , non pubblicata, EU:C:2021:342 , punto 74 e giurisprudenza ivi citata].

Pertanto, se è pur vero che l’articolo 1 della decisione impugnata identifica il beneficiario delle misure controverse come la «[OSCURATO:PERSONA]», senza precisare se si tratti della vecchia HelB o della nuova HelB, da una lettura complessiva di tale decisione risulta che tale denominazione si riferisce necessariamente alla vecchia HelB. 39 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che, nel dispositivo della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che l’obbligo di recupero dell’aiuto derivante dalle misure controverse dovesse essere esteso alla nuova HelB, a causa della continuità economica tra la precedente e la nuova HelB, non può essere equiparata ad una modifica del beneficiario delle misure rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare l’esistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato interno. 40 Una siffatta circostanza non può neppure essere equiparata ad un’estensione dell’oggetto del procedimento, poiché quest’ultimo è rimasto limitato alle quattro misure controverse menzionate al precedente punto

3. Infatti, la cessione dell’attività della vecchia HelB è stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente nell’ambito della sua analisi dell’esistenza di una continuità economica tra la vecchia HelB e la ricorrente.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esteso il procedimento di indagine formale alla questione se la cessione dell’attività della vecchia HelB a favore della ricorrente potesse configurare un aiuto di Stato.

Analogamente, come risulta chiaramente dai punti 269 e 270 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato se la clausola di indennizzo e l’accordo sul conto di garanzia bloccato costituissero un aiuto di Stato. 41 Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una decisione di rettifica o di estensione del procedimento d’indagine formale. 42 In secondo luogo, nei limiti in cui la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla messa in condizione di presentare le sue osservazioni, occorre ricordare che il diritto degli interessati ad essere associati al procedimento dev’essere valutato alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie (v. il precedente punto 29).

Ebbene, vi possono essere circostanze in cui l’accertamento di fatti nuovi rispetto a quelli menzionati nella decisione di avvio del procedimento può richiedere un ulteriore coinvolgimento delle parti interessate (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑933/19 P , EU:C:2021:905 , punto 71 ). 43 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che, dopo la pubblicazione della decisione di avvio avvenuta il 10 aprile 2015, la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata, con lettera del Comune di Helsinki del 24 giugno 2015, dell’avvio di una procedura di vendita delle attività della vecchia HelB.

Tale lettera era accompagnata da un memorandum datato mese di aprile 2015 relativo al progetto di vendita, denominato «progetto Viima».

Il 5 novembre 2015 la Repubblica di Finlandia ha fatto pervenire alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, l’atto di vendita da concludere con la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto quesiti alla Repubblica di Finlandia riguardanti tale cessione, in particolare nel corso del 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che fosse pertinente pronunciarsi, nella decisione impugnata, sulla questione se l’aiuto derivante dalle misure controverse fosse stato trasferito alla ricorrente a seguito di tale cessione e si è pronunciata a favore dell’esistenza di una continuità economica tra la vecchia e la nuova HelB.

Così facendo, e come ha confermato in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente fosse divenuta il beneficiario effettivo dell’aiuto di cui trattasi e, pertanto, il potenziale debitore dell’obbligo di rimborso di quest’ultimo. 44 Dal memorandum esplicativo sul prezzo di vendita datato 21 settembre 2015, redatto su richiesta del Comune di Helsinki da una società indipendente (in prosieguo: il «rapporto sul prezzo di vendita») e prodotto in allegato al ricorso, risulta altresì che il gruppo al quale appartiene la ricorrente ha depositato la sua offerta definitiva di acquisto il 3 giugno 2015 e che l’atto di cessione è stato firmato il 14 dicembre 2015, date queste entrambe successive alla scadenza del termine concesso alle parti interessate per presentare le loro osservazioni in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 45 Occorre altresì rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha inviato alcuna richiesta di informazioni alla ricorrente sul fondamento dell’articolo 7, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2015/1589. 46 Ne consegue che, mentre la [OSCURATO:PERSONA] era informata del processo di cessione delle attività della vecchia HelB dal giugno 2015 e tra la data di tale cessione e quella dell’adozione della decisione impugnata è trascorso un periodo di tre anni e mezzo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai associato la ricorrente al procedimento, nella sua qualità di beneficiaria effettiva delle misure controverse, pur avendo deciso, al termine di tale procedimento, di estendere a quest’ultima l’obbligo di recupero dell’aiuto in questione. 47 A tal riguardo, è vero che la ricorrente era necessariamente informata del procedimento di indagine formale in corso e delle conseguenze di un eventuale obbligo di recupero dell’aiuto in questione, dal momento che l’atto di vendita conteneva la clausola di indennizzo di cui si ricorda che essa la copriva contro qualsiasi domanda di recupero di un aiuto di Stato.

Anche se la ricorrente, in quanto operatore diligente, avrebbe potuto fornire spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli elementi di informazione utili relativi alla ripresa delle attività della vecchia HelB, tale circostanza non è tale da dispensare la [OSCURATO:PERSONA] dai suoi obblighi procedurali. 48 Di conseguenza, le circostanze particolari del caso di specie giustificavano che la [OSCURATO:PERSONA], intendendo esaminare la questione della continuità economica tra le attività della vecchia e quelle della nuova HelB, associasse maggiormente la ricorrente, nella sua qualità di beneficiaria effettiva delle misure controverse, al procedimento.

Non avendo consentito a quest’ultima di presentare le proprie osservazioni sulla questione della continuità economica, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto garantito dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. 49 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se, come sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato una forma sostanziale, occorre ricordare che l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di dare agli interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni nella fase della decisione di avvio del procedimento è una forma sostanziale (v. punto 28) la cui violazione comporta l’annullamento di diritto dell’atto viziato (v. sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 50 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la decisione di avvio conteneva tutte le indicazioni richieste e che è stata regolarmente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v. il precedente punto 32).

La violazione constatata al precedente punto 48 non riguarda quindi gli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] alla data di avvio del procedimento di indagine formale, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, bensì gli obblighi ad essa incombenti in ragione di una circostanza particolare derivante da un evento verificatosi dopo che le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni e prima dell’adozione della decisione controversa.

In tal senso, la presente causa si distingue da quelle che hanno dato luogo alle sentenze del 22 febbraio 2006, [OSCURATO:PERSONA] 001 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑34/02 , EU:T:2006:59 ), e del 12 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑683/15 , EU:T:2018:916 ), fatte valere dalla ricorrente, le quali riguardano il mancato rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi obblighi relativi al contenuto della decisione di avvio alla data dell’avvio del procedimento di indagine formale.

Peraltro, è stato constatato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una decisione di rettifica o di estensione del procedimento d’indagine formale (v. il precedente punto 41). 51 Ne consegue che, non rispettando il diritto garantito dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come constatato al precedente punto 48, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato una forma sostanziale, ma ha commesso un’irregolarità procedurale, la quale può comportare l’annullamento in tutto o in parte della decisione impugnata solo se è dimostrato che, in assenza di tale irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (v. sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 80 e giurisprudenza ivi citata). 52 A tal riguardo, la ricorrente sostiene che, se fosse stata messa in grado di presentare le sue osservazioni, essa avrebbe trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni decisive in merito alla questione se l’aiuto di cui trattasi le era stato trasferito e che, pertanto, non si può escludere che, in presenza di tali informazioni, la decisione impugnata sarebbe stata diversa.

In particolare, la ricorrente afferma che, durante il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] aveva interpellato la Repubblica di Finlandia in merito all’acquisizione delle attività della vecchia HelB da parte della nuova HelB e che talune domande riguardanti il piano di gestione e l’eventuale continuità con la strategia commerciale della vecchia HelB sono rimaste senza risposta.

Essa precisa, nell’ambito del terzo motivo di ricorso, di aver realizzato numerosi investimenti e preso provvedimenti per integrare l’attività della vecchia HelB nel gruppo cui appartiene (trasferimento dei compiti di direzione e gestione verso la società madre del gruppo, mutualizzazione degli autobus con quelli delle altre società del gruppo, mutualizzazione del personale, integrazione dei servizi di deposito, delle attività di officina e dei servizi informatici).

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pronunciata sulla continuità economica senza disporre di tutte le informazioni necessarie. 53 Anzitutto, occorre sottolineare che, nell’ambito dell’esame dell’incidenza sulla decisione impugnata dell’irregolarità procedurale constatata, non si tratta di determinare se gli argomenti della ricorrente siano fondati, bensì di valutare se, messa in presenza delle informazioni summenzionate, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare una decisione avente un contenuto diverso. 54 A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, la continuità economica tra le società parti di un trasferimento di attivi deve essere valutata in funzione dell’oggetto del trasferimento – ossia gli attivi e i passivi, la forza lavoro mantenuta, gli attivi aggregati –, del prezzo del trasferimento, dell’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e dell’impresa di origine, del momento in cui il trasferimento è realizzato – ossia dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale – od anche della logica economica dell’operazione (v. sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA], C‑127/16 P , EU:C:2018:165 , punto 108 e giurisprudenza ivi citata). 55 Nel caso di specie, da un lato, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il recupero dell’aiuto di Stato in questione doveva essere esteso alla ricorrente dopo aver esaminato, in primo luogo, la portata dell’operazione di cessione dell’attività, in secondo luogo, il prezzo del trasferimento, in terzo luogo, l’identità del precedente e dell’attuale proprietario, in quarto luogo, il calendario dell’operazione e, in quinto luogo, la logica economica dell’operazione. 56 L’argomento della ricorrente tende a dimostrare che essa avrebbe potuto influire, con le sue osservazioni, sulla valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul criterio legato alla logica economica dell’operazione.

Pertanto, le osservazioni che, secondo la ricorrente, avrebbero potuto essere formulate in assenza dell’irregolarità procedurale accertata riguardano soltanto uno dei criteri utilizzati per determinare l’esistenza di una continuità economica. 57 Dall’altro lato, per quanto riguarda la logica economica dell’operazione, occorre rilevare che tale fattore mira a determinare se gli attivi siano acquisiti per esercitare l’attività economica che ha beneficiato dell’aiuto in questione o se siano utilizzati per svolgere attività diverse o secondo una strategia o un modello commerciale differente.

Il fatto che l’impresa che ha rilevato gli attivi dell’impresa che ha inizialmente beneficiato di una misura di aiuto li utilizzi nello stesso modo di quest’ultima, senza alcun cambiamento di strategia commerciale, depone a favore della continuità economica tra le due imprese (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Fortischem/[OSCURATO:PERSONA], C‑890/19 P , non pubblicata, EU:C:2021:345 , punto 88 ). 58 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, ai punti 250 e 251 della decisione impugnata, che l’acquisizione da parte della ricorrente riguardava la totalità degli attivi necessari per il proseguimento dell’attività della vecchia HelB come azienda in attività, compresi tutti i dipendenti della vecchia HelB e i relativi diritti ed obblighi (salvo per il prestito per l’acquisto di attrezzature del 2002 e i prestiti in conto capitale del 2005, 2011 e 2012) e che la vendita era stata effettuata in regime di continuità aziendale. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì considerato che la ripresa dell’attività da parte di una società che operava sullo stesso mercato della vecchia HelB indicava che l’attività di quest’ultima era destinata a continuare senza rilevanti differenze, con gli stessi autobus, le stesse linee e la stessa identità cromatica. 59 La ricorrente non contesta la portata della ripresa, l’assenza di interruzione dell’attività e il suo proseguimento con gli stessi autobus, le stesse linee e la stessa identità cromatica.

Essa non contesta neppure che, come risulta al punto 221 della decisione impugnata, l’atto di vendita concluso il 14 dicembre 2015 stabiliva che l’attività della vecchia HelB era trasferita in continuità di esercizio e che la vendita riguardava tutti gli elementi dell’attivo e le obbligazioni necessari alla prosecuzione dell’attività.

A tal riguardo, è pacifico che la ricorrente è subentrata alla vecchia HelB nei contratti conclusi con l’autorità concedente responsabile dei trasporti pubblici nella regione di Helsinki, cosicché essa opera nel rigoroso quadro delle condizioni definite da tali contratti, le quali non possono essere modificate in modo significativo.

La ricorrente afferma altresì che tutta l’attività da essa ripresa si basa su tali contratti. 60 Parimenti, la ricorrente non rimette in discussione il fatto che l’attività sia stata rilevata da una società appartenente ad un gruppo operante nel mercato dei trasporti con autobus in Finlandia, vale a dire lo stesso mercato sul quale operava la vecchia HelB.

In particolare, nelle sue memorie, la ricorrente non ha mai contestato il fatto, rilevato al punto 23 della decisione impugnata, che tale gruppo deteneva, nel 2016, il 21,9% di tale mercato.

La circostanza che la ricorrente, o il gruppo al quale essa appartiene, non operasse più su tale mercato nella regione di Helsinki dal 2001 è irrilevante ai fini della valutazione della continuità economica. 61 Per contro, la ricorrente contesta il fatto che essa utilizzi gli attivi della vecchia HelB allo stesso modo.

Essa sostiene che avrebbe potuto fornire prove in tal senso derivanti dalle circostanze secondo le quali, da un lato, il gruppo al quale appartiene avrebbe realizzato importanti investimenti consistenti, in particolare, nell’acquisto di 83 nuovi autobus e, dall’altro, quest’ultimo avrebbe adottato numerose misure per integrare l’attività della vecchia HelB, che le avrebbero consentito di realizzare importanti effetti di sinergia. 62 A tal riguardo, si deve osservare che, in risposta alle domande concernenti la strategia commerciale della ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto alla Repubblica di Finlandia, quest’ultima, pur indicando che non conosceva la strategia e i piani commerciali del gruppo al quale la ricorrente appartiene, ha riprodotto le informazioni che figuravano nel sito Intranet di detto gruppo, menzionando in particolare la procedura di fusione della ricorrente in tale gruppo.

Tuttavia, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il fatto di razionalizzare la gestione dello sfruttamento di un’attività commerciale mediante misure volte a integrarla all’interno del gruppo, in particolare attraverso la mutualizzazione di taluni costi, non è idoneo a dimostrare l’esistenza di una modifica del modello o della strategia commerciale, quando invece l’attività è stata proseguita dalla ricorrente conformemente ai contratti esistenti, i quali non avrebbero subìto alcuna modifica significativa. 63 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, alla luce delle circostanze del caso di specie, le misure di integrazione dell’attività della vecchia HelB in seno al gruppo al quale appartiene la ricorrente non sono idonee a dimostrare l’esistenza di una modifica della strategia commerciale.

Lo stesso vale per la circostanza che detto gruppo avrebbe realizzato gli investimenti menzionati a favore della ricorrente. 64 Pertanto, si deve ritenere che la ricorrente non abbia dimostrato che, se fosse stata messa in grado di presentare le sue osservazioni sulla questione della continuità economica, queste ultime avrebbero potuto modificare la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 65 Da tutte le suesposte considerazioni consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, incluse quelle relative al procedimento sommario, nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] AB. 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

[OSCURATO:PERSONA]

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 2022. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il finlandese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0603 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) 14 settembre 2022 ( *1 ) «Aiuti di Stato – Autolinee – Prestito per l’acquisto e crediti di gestione concessi dal Comune di Helsinki – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Continuità economica – Diritti procedurali delle parti interessate – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Obbligo di motivazione» Nella causa T‑603/19, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata da O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati, ricorrente, sostenuta da Repubblica di Finlandia , rappresentata da J. Heliskoski e H. Leppo, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Huttunen e F. Tomat, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Espoo (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA] AB , con sede in Solna (Svezia), rappresentate da J. Åkermarck e T. Kalliokoski, avvocati, intervenienti IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), J. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] e R. [OSCURATO:PERSONA], giudici cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 24 marzo 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1814 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2020, L 404, pag. 10 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»). I. Fatti 2 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «vecchia HelB») è stata costituita il 1 o gennaio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA], società privata di trasporto detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] kaupunki (Comune di Helsinki, Finlandia), dopo che quest’ultimo aveva acquisito le attività e le passività della HKL-[OSCURATO:PERSONA], impresa creata nel 1995, nata dal dipartimento dei servizi di trasporto del Comune di Helsinki. La vecchia HelB effettuava servizi di collegamento con autobus nell’area di Helsinki (Finlandia) e offriva servizi di trasporto charter e di noleggio autobus. Essa era detenuta al 100% dal Comune di Helsinki. 3 Nel corso degli anni 2002-2012, il Comune di Helsinki ha adottato diverse misure a favore della HKL-[OSCURATO:PERSONA] e della vecchia HelB (in prosieguo: le «misure controverse»). Così, in primo luogo, nel 2002, è stato concesso alla HKL-[OSCURATO:PERSONA] un prestito di EUR 14,5 milioni al fine di finanziare l’acquisto di materiale di trasporto mediante autobus. Tale credito veniva rilevato dalla vecchia HelB il 1 o gennaio 2005. In secondo luogo, il Comune di Helsinki ha concesso a quest’ultima, al momento della sua costituzione, un prestito in conto capitale per un importo complessivo di EUR 15893700,37 diretto a rifinanziare taluni passivi della HKL-[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, il 31 gennaio 2011 e il 23 maggio 2012, il Comune di Helsinki ha concesso alla vecchia HelB due nuovi prestiti in conto capitale, per un importo rispettivo di EUR 5,8 milioni e di EUR 8 milioni. 4 Il 31 ottobre 2011 le imprese di trasporto pubblico [OSCURATO:PERSONA] AB e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] europea, alla quale la loro società madre, la [OSCURATO:PERSONA] AB, si è unita il 15 novembre 2011. Con tale denuncia, esse sostenevano che la Repubblica di Finlandia aveva concesso un aiuto illegale alla vecchia HelB. Il 22 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso tale denuncia alla Repubblica di Finlandia. 5 Con la decisione C(2015) 80 final, del 16 gennaio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Finlandia – [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2015, C 116, pag. 22 ; in prosieguo: la «decisione di avvio»), la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento d’indagine formale riguardo, in particolare, alle misure controverse, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 aprile 2015 e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere da tale pubblicazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto osservazioni da parte della ricorrente. 6 Peraltro, il 24 giugno 2015, nel corso del procedimento, il Comune di Helsinki ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’attuazione del processo di vendita della vecchia HelB. Il 5 novembre 2015 la Repubblica di Finlandia ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] la bozza di contratto di vendita predisposta con la ricorrente. 7 Il 14 dicembre 2015 la vecchia HelB è stata venduta alla ricorrente, in precedenza denominata [OSCURATO:PERSONA]. In conformità a quanto previsto dall’atto di vendita, essa è stata ridenominata [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «nuova HelB»). Gli atti relativi all’operazione di vendita includevano una clausola che garantiva l’indennizzo totale dell’acquirente della vecchia HelB in caso di domanda di recupero di un aiuto di Stato (in prosieguo: la «clausola di indennizzo») e una parte del prezzo di vendita veniva collocata su un conto di garanzia bloccato fino all’adozione di una decisione definitiva sull’aiuto di Stato o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2022. Tali atti prevedevano altresì un meccanismo di recupero (earn-out mechanism) ad un migliore patrimonio in base al quale l’acquirente si impegnava a versare al venditore, sullo stesso conto di garanzia bloccato, un premio qualora fossero stati superati i livelli di utile convenuti in precedenza. 8 La cessione a favore della [OSCURATO:PERSONA] riguardava l’insieme delle attività commerciali della vecchia HelB. La vecchia HelB non conservava più alcun attivo, ad eccezione delle somme iscritte o da iscrivere sul conto di garanzia bloccato. Il passivo risultante dalle misure controverse non è stato trasferito alla nuova HelB. Dopo la vendita della vecchia HelB, quest’ultima è stata dispensata dal Comune di Helsinki dal rimborso dell’importo residuo dovuto a titolo di credito per l’acquisto di attrezzature del 2002. Peraltro, l’11 dicembre 2015, il Comune di Helsinki ha convertito prestiti in conto capitale del 2005, del 2011 e del 2012, che non erano stati rimborsati, in fondi propri della vecchia HelB. 9 Il 28 giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato: «Articolo 1 L’aiuto di Stato dell’importo di 54231850 EUR, che la [Repubblica di] Finlandia ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure [controverse] in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], non è compatibile con il mercato interno. Articolo 2 1. La [Repubblica di] Finlandia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario. 2. Alla luce della continuità economica sussistente tra la vecchia HelB (ora [OSCURATO:PERSONA] kaupungin [OSCURATO:PERSONA]) e la nuova HelB (nome completo [OSCURATO:PERSONA], precedentemente denominata [OSCURATO:PERSONA]), l’obbligo di rimborsare l’aiuto è esteso alla nuova HelB (nome completo [OSCURATO:PERSONA]). 3. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero. (…) Articolo 4 1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la [Repubblica di] Finlandia trasmette le seguenti informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; (…)». II. Conclusioni delle parti 10 La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, chiede che il Tribunale voglia: – annullare in tutto o in parte la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, oltre agli interessi legali. 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] sostiene le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e chiede che la ricorrente sia condannata alle spese. III. In diritto [ omissis ] B. Sul primo motivo di ricorso, vertente su un errore sostanziale di procedura in quanto la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei diritti procedurali della ricorrente [ omissis ] 27 In via preliminare occorre ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto del suo impianto generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi ai sensi del diritto dell’Unione, della concessione dell’aiuto. Così, per rispettare i diritti della difesa, se tale Stato membro non è stato autorizzato a commentare determinate informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non può tenerne conto nella decisione a carico di detto Stato membro (sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 73 ). 28 Inoltre, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare il procedimento d’indagine formale in merito a una misura di aiuto, essa deve mettere gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni. Questa regola costituisce una formalità sostanziale (sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/07 P , EU:C:2008:709 , punto 55 ; v., altresì, sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑933/19 P , EU:C:2021:905 , punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 29 Quindi, se è vero che tali interessati non possono far valere i diritti della difesa, essi dispongono per contro del diritto di partecipare al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie. A tal riguardo, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce un mezzo adeguato per informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento. Tale comunicazione è diretta ad ottenere, da parte di questi ultimi, tutte le informazioni atte ad illuminare la [OSCURATO:PERSONA] circa il suo successivo comportamento. Un siffatto procedimento conferisce anche agli Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire (sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punti 71 e 72 ). 30 A tal fine, l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2015/1589 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «espone sinteticamente», nella decisione di avvio, i punti di fatto e di diritto pertinenti, vi include una valutazione preliminare relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno. 31 Nel caso di specie, anche supponendo che la ricorrente intenda far valere una violazione dei suoi diritti della difesa, una siffatta censura deve essere respinta in quanto inoperante, dal momento che, come ricordato al precedente punto 29, essa non dispone di siffatti diritti. 32 Per quanto riguarda l’asserita violazione del suo diritto di essere associata al procedimento come previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, occorre rilevare che la ricorrente, come ha confermato in udienza, non contesta la regolarità della decisione di avvio, al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 33 La ricorrente sostiene invece che, in seguito alla cessione della vecchia HelB, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rettificare o a completare la decisione di avvio o, quanto meno, a metterla in condizione di presentare le sue osservazioni. 34 In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta ad adottare una decisione di avvio modificativa, si deve rilevare che, sebbene i testi che disciplinano il procedimento in materia di aiuti di Stato non prevedano espressamente la possibilità di adottare una decisione di rettifica e di estensione di un procedimento pendente (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑630/11 P a C‑633/11 P , EU:C:2013:387 , punto 50 ), nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] si accorgesse, dopo l’adozione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che quest’ultima si fonda su circostanze incomplete oppure su una qualificazione giuridica erronea delle medesime circostanze, essa dovrebbe avere la possibilità o l’obbligo di rivedere la sua posizione, adottando una decisione di rettifica o una nuova decisione di avvio, per consentire alle parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, UPF/[OSCURATO:PERSONA], T‑747/17 , EU:T:2019:271 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 35 In particolare, ove la [OSCURATO:PERSONA] modifichi il proprio ragionamento, a seguito della decisione di avviare un procedimento d’indagine formale, su fatti o su una qualificazione giuridica di tali fatti che risultano determinanti per la sua valutazione dell’esistenza di un aiuto o della compatibilità di quest’ultimo con il mercato interno, essa è tenuta a rettificare la decisione di avvio o ad estenderla, al fine di consentire alle parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, UPF/[OSCURATO:PERSONA], T‑747/17 , EU:T:2019:271 , punto 77 ). 36 Nel caso di specie, la ricorrente fonda l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di rettificare la decisione di avvio sul fatto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato la sua percezione del beneficiario delle misure controverse nonché l’oggetto del procedimento. 37 Orbene, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato l’analisi da essa effettuata nella decisione di avvio per quanto riguarda il beneficiario delle misure controverse né, più in generale, l’esistenza di un aiuto o la sua compatibilità con il mercato interno. In tal senso, la decisione impugnata individua chiaramente la vecchia HelB come impresa a cui sono state concesse le misure controverse e l’analisi riguardante l’esistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato interno viene effettuata esclusivamente nei confronti di quest’ultima. 38 Al riguardo, si deve ricordare che il dispositivo di una decisione in materia di aiuti di Stato è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione [v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 1997, TWD/[OSCURATO:PERSONA], C‑355/95 P , EU:C:1997:241 , punto 21 , e del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (TNT e Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]), C‑704/19 , non pubblicata, EU:C:2021:342 , punto 74 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, se è pur vero che l’articolo 1 della decisione impugnata identifica il beneficiario delle misure controverse come la «[OSCURATO:PERSONA]», senza precisare se si tratti della vecchia HelB o della nuova HelB, da una lettura complessiva di tale decisione risulta che tale denominazione si riferisce necessariamente alla vecchia HelB. 39 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che, nel dispositivo della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che l’obbligo di recupero dell’aiuto derivante dalle misure controverse dovesse essere esteso alla nuova HelB, a causa della continuità economica tra la precedente e la nuova HelB, non può essere equiparata ad una modifica del beneficiario delle misure rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare l’esistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato interno. 40 Una siffatta circostanza non può neppure essere equiparata ad un’estensione dell’oggetto del procedimento, poiché quest’ultimo è rimasto limitato alle quattro misure controverse menzionate al precedente punto 3. Infatti, la cessione dell’attività della vecchia HelB è stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente nell’ambito della sua analisi dell’esistenza di una continuità economica tra la vecchia HelB e la ricorrente. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esteso il procedimento di indagine formale alla questione se la cessione dell’attività della vecchia HelB a favore della ricorrente potesse configurare un aiuto di Stato. Analogamente, come risulta chiaramente dai punti 269 e 270 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato se la clausola di indennizzo e l’accordo sul conto di garanzia bloccato costituissero un aiuto di Stato. 41 Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una decisione di rettifica o di estensione del procedimento d’indagine formale. 42 In secondo luogo, nei limiti in cui la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla messa in condizione di presentare le sue osservazioni, occorre ricordare che il diritto degli interessati ad essere associati al procedimento dev’essere valutato alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie (v. il precedente punto 29). Ebbene, vi possono essere circostanze in cui l’accertamento di fatti nuovi rispetto a quelli menzionati nella decisione di avvio del procedimento può richiedere un ulteriore coinvolgimento delle parti interessate (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑933/19 P , EU:C:2021:905 , punto 71 ). 43 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che, dopo la pubblicazione della decisione di avvio avvenuta il 10 aprile 2015, la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata, con lettera del Comune di Helsinki del 24 giugno 2015, dell’avvio di una procedura di vendita delle attività della vecchia HelB. Tale lettera era accompagnata da un memorandum datato mese di aprile 2015 relativo al progetto di vendita, denominato «progetto Viima». Il 5 novembre 2015 la Repubblica di Finlandia ha fatto pervenire alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, l’atto di vendita da concludere con la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto quesiti alla Repubblica di Finlandia riguardanti tale cessione, in particolare nel corso del 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che fosse pertinente pronunciarsi, nella decisione impugnata, sulla questione se l’aiuto derivante dalle misure controverse fosse stato trasferito alla ricorrente a seguito di tale cessione e si è pronunciata a favore dell’esistenza di una continuità economica tra la vecchia e la nuova HelB. Così facendo, e come ha confermato in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente fosse divenuta il beneficiario effettivo dell’aiuto di cui trattasi e, pertanto, il potenziale debitore dell’obbligo di rimborso di quest’ultimo. 44 Dal memorandum esplicativo sul prezzo di vendita datato 21 settembre 2015, redatto su richiesta del Comune di Helsinki da una società indipendente (in prosieguo: il «rapporto sul prezzo di vendita») e prodotto in allegato al ricorso, risulta altresì che il gruppo al quale appartiene la ricorrente ha depositato la sua offerta definitiva di acquisto il 3 giugno 2015 e che l’atto di cessione è stato firmato il 14 dicembre 2015, date queste entrambe successive alla scadenza del termine concesso alle parti interessate per presentare le loro osservazioni in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 45 Occorre altresì rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha inviato alcuna richiesta di informazioni alla ricorrente sul fondamento dell’articolo 7, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2015/1589. 46 Ne consegue che, mentre la [OSCURATO:PERSONA] era informata del processo di cessione delle attività della vecchia HelB dal giugno 2015 e tra la data di tale cessione e quella dell’adozione della decisione impugnata è trascorso un periodo di tre anni e mezzo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai associato la ricorrente al procedimento, nella sua qualità di beneficiaria effettiva delle misure controverse, pur avendo deciso, al termine di tale procedimento, di estendere a quest’ultima l’obbligo di recupero dell’aiuto in questione. 47 A tal riguardo, è vero che la ricorrente era necessariamente informata del procedimento di indagine formale in corso e delle conseguenze di un eventuale obbligo di recupero dell’aiuto in questione, dal momento che l’atto di vendita conteneva la clausola di indennizzo di cui si ricorda che essa la copriva contro qualsiasi domanda di recupero di un aiuto di Stato. Anche se la ricorrente, in quanto operatore diligente, avrebbe potuto fornire spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli elementi di informazione utili relativi alla ripresa delle attività della vecchia HelB, tale circostanza non è tale da dispensare la [OSCURATO:PERSONA] dai suoi obblighi procedurali. 48 Di conseguenza, le circostanze particolari del caso di specie giustificavano che la [OSCURATO:PERSONA], intendendo esaminare la questione della continuità economica tra le attività della vecchia e quelle della nuova HelB, associasse maggiormente la ricorrente, nella sua qualità di beneficiaria effettiva delle misure controverse, al procedimento. Non avendo consentito a quest’ultima di presentare le proprie osservazioni sulla questione della continuità economica, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto garantito dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. 49 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se, come sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato una forma sostanziale, occorre ricordare che l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di dare agli interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni nella fase della decisione di avvio del procedimento è una forma sostanziale (v. punto 28) la cui violazione comporta l’annullamento di diritto dell’atto viziato (v. sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 50 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la decisione di avvio conteneva tutte le indicazioni richieste e che è stata regolarmente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v. il precedente punto 32). La violazione constatata al precedente punto 48 non riguarda quindi gli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] alla data di avvio del procedimento di indagine formale, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, bensì gli obblighi ad essa incombenti in ragione di una circostanza particolare derivante da un evento verificatosi dopo che le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni e prima dell’adozione della decisione controversa. In tal senso, la presente causa si distingue da quelle che hanno dato luogo alle sentenze del 22 febbraio 2006, [OSCURATO:PERSONA] 001 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑34/02 , EU:T:2006:59 ), e del 12 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑683/15 , EU:T:2018:916 ), fatte valere dalla ricorrente, le quali riguardano il mancato rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi obblighi relativi al contenuto della decisione di avvio alla data dell’avvio del procedimento di indagine formale. Peraltro, è stato constatato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una decisione di rettifica o di estensione del procedimento d’indagine formale (v. il precedente punto 41). 51 Ne consegue che, non rispettando il diritto garantito dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come constatato al precedente punto 48, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato una forma sostanziale, ma ha commesso un’irregolarità procedurale, la quale può comportare l’annullamento in tutto o in parte della decisione impugnata solo se è dimostrato che, in assenza di tale irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (v. sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 80 e giurisprudenza ivi citata). 52 A tal riguardo, la ricorrente sostiene che, se fosse stata messa in grado di presentare le sue osservazioni, essa avrebbe trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni decisive in merito alla questione se l’aiuto di cui trattasi le era stato trasferito e che, pertanto, non si può escludere che, in presenza di tali informazioni, la decisione impugnata sarebbe stata diversa. In particolare, la ricorrente afferma che, durante il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] aveva interpellato la Repubblica di Finlandia in merito all’acquisizione delle attività della vecchia HelB da parte della nuova HelB e che talune domande riguardanti il piano di gestione e l’eventuale continuità con la strategia commerciale della vecchia HelB sono rimaste senza risposta. Essa precisa, nell’ambito del terzo motivo di ricorso, di aver realizzato numerosi investimenti e preso provvedimenti per integrare l’attività della vecchia HelB nel gruppo cui appartiene (trasferimento dei compiti di direzione e gestione verso la società madre del gruppo, mutualizzazione degli autobus con quelli delle altre società del gruppo, mutualizzazione del personale, integrazione dei servizi di deposito, delle attività di officina e dei servizi informatici). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pronunciata sulla continuità economica senza disporre di tutte le informazioni necessarie. 53 Anzitutto, occorre sottolineare che, nell’ambito dell’esame dell’incidenza sulla decisione impugnata dell’irregolarità procedurale constatata, non si tratta di determinare se gli argomenti della ricorrente siano fondati, bensì di valutare se, messa in presenza delle informazioni summenzionate, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare una decisione avente un contenuto diverso. 54 A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, la continuità economica tra le società parti di un trasferimento di attivi deve essere valutata in funzione dell’oggetto del trasferimento – ossia gli attivi e i passivi, la forza lavoro mantenuta, gli attivi aggregati –, del prezzo del trasferimento, dell’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e dell’impresa di origine, del momento in cui il trasferimento è realizzato – ossia dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale – od anche della logica economica dell’operazione (v. sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA], C‑127/16 P , EU:C:2018:165 , punto 108 e giurisprudenza ivi citata). 55 Nel caso di specie, da un lato, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il recupero dell’aiuto di Stato in questione doveva essere esteso alla ricorrente dopo aver esaminato, in primo luogo, la portata dell’operazione di cessione dell’attività, in secondo luogo, il prezzo del trasferimento, in terzo luogo, l’identità del precedente e dell’attuale proprietario, in quarto luogo, il calendario dell’operazione e, in quinto luogo, la logica economica dell’operazione. 56 L’argomento della ricorrente tende a dimostrare che essa avrebbe potuto influire, con le sue osservazioni, sulla valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul criterio legato alla logica economica dell’operazione. Pertanto, le osservazioni che, secondo la ricorrente, avrebbero potuto essere formulate in assenza dell’irregolarità procedurale accertata riguardano soltanto uno dei criteri utilizzati per determinare l’esistenza di una continuità economica. 57 Dall’altro lato, per quanto riguarda la logica economica dell’operazione, occorre rilevare che tale fattore mira a determinare se gli attivi siano acquisiti per esercitare l’attività economica che ha beneficiato dell’aiuto in questione o se siano utilizzati per svolgere attività diverse o secondo una strategia o un modello commerciale differente. Il fatto che l’impresa che ha rilevato gli attivi dell’impresa che ha inizialmente beneficiato di una misura di aiuto li utilizzi nello stesso modo di quest’ultima, senza alcun cambiamento di strategia commerciale, depone a favore della continuità economica tra le due imprese (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Fortischem/[OSCURATO:PERSONA], C‑890/19 P , non pubblicata, EU:C:2021:345 , punto 88 ). 58 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, ai punti 250 e 251 della decisione impugnata, che l’acquisizione da parte della ricorrente riguardava la totalità degli attivi necessari per il proseguimento dell’attività della vecchia HelB come azienda in attività, compresi tutti i dipendenti della vecchia HelB e i relativi diritti ed obblighi (salvo per il prestito per l’acquisto di attrezzature del 2002 e i prestiti in conto capitale del 2005, 2011 e 2012) e che la vendita era stata effettuata in regime di continuità aziendale. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì considerato che la ripresa dell’attività da parte di una società che operava sullo stesso mercato della vecchia HelB indicava che l’attività di quest’ultima era destinata a continuare senza rilevanti differenze, con gli stessi autobus, le stesse linee e la stessa identità cromatica. 59 La ricorrente non contesta la portata della ripresa, l’assenza di interruzione dell’attività e il suo proseguimento con gli stessi autobus, le stesse linee e la stessa identità cromatica. Essa non contesta neppure che, come risulta al punto 221 della decisione impugnata, l’atto di vendita concluso il 14 dicembre 2015 stabiliva che l’attività della vecchia HelB era trasferita in continuità di esercizio e che la vendita riguardava tutti gli elementi dell’attivo e le obbligazioni necessari alla prosecuzione dell’attività. A tal riguardo, è pacifico che la ricorrente è subentrata alla vecchia HelB nei contratti conclusi con l’autorità concedente responsabile dei trasporti pubblici nella regione di Helsinki, cosicché essa opera nel rigoroso quadro delle condizioni definite da tali contratti, le quali non possono essere modificate in modo significativo. La ricorrente afferma altresì che tutta l’attività da essa ripresa si basa su tali contratti. 60 Parimenti, la ricorrente non rimette in discussione il fatto che l’attività sia stata rilevata da una società appartenente ad un gruppo operante nel mercato dei trasporti con autobus in Finlandia, vale a dire lo stesso mercato sul quale operava la vecchia HelB. In particolare, nelle sue memorie, la ricorrente non ha mai contestato il fatto, rilevato al punto 23 della decisione impugnata, che tale gruppo deteneva, nel 2016, il 21,9% di tale mercato. La circostanza che la ricorrente, o il gruppo al quale essa appartiene, non operasse più su tale mercato nella regione di Helsinki dal 2001 è irrilevante ai fini della valutazione della continuità economica. 61 Per contro, la ricorrente contesta il fatto che essa utilizzi gli attivi della vecchia HelB allo stesso modo. Essa sostiene che avrebbe potuto fornire prove in tal senso derivanti dalle circostanze secondo le quali, da un lato, il gruppo al quale appartiene avrebbe realizzato importanti investimenti consistenti, in particolare, nell’acquisto di 83 nuovi autobus e, dall’altro, quest’ultimo avrebbe adottato numerose misure per integrare l’attività della vecchia HelB, che le avrebbero consentito di realizzare importanti effetti di sinergia. 62 A tal riguardo, si deve osservare che, in risposta alle domande concernenti la strategia commerciale della ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto alla Repubblica di Finlandia, quest’ultima, pur indicando che non conosceva la strategia e i piani commerciali del gruppo al quale la ricorrente appartiene, ha riprodotto le informazioni che figuravano nel sito Intranet di detto gruppo, menzionando in particolare la procedura di fusione della ricorrente in tale gruppo. Tuttavia, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il fatto di razionalizzare la gestione dello sfruttamento di un’attività commerciale mediante misure volte a integrarla all’interno del gruppo, in particolare attraverso la mutualizzazione di taluni costi, non è idoneo a dimostrare l’esistenza di una modifica del modello o della strategia commerciale, quando invece l’attività è stata proseguita dalla ricorrente conformemente ai contratti esistenti, i quali non avrebbero subìto alcuna modifica significativa. 63 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, alla luce delle circostanze del caso di specie, le misure di integrazione dell’attività della vecchia HelB in seno al gruppo al quale appartiene la ricorrente non sono idonee a dimostrare l’esistenza di una modifica della strategia commerciale. Lo stesso vale per la circostanza che detto gruppo avrebbe realizzato gli investimenti menzionati a favore della ricorrente. 64 Pertanto, si deve ritenere che la ricorrente non abbia dimostrato che, se fosse stata messa in grado di presentare le sue osservazioni sulla questione della continuità economica, queste ultime avrebbero potuto modificare la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 65 Da tutte le suesposte considerazioni consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, incluse quelle relative al procedimento sommario, nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] AB. 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 2022. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il finlandese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris