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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38500/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e, in particolare, della minaccia, riconducibile, a giudizio della Corte nella frase "non finisce qui". 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pag. 6) La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e, comunque, palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha sottolineato che la frase proferita esprime una chiara minaccia che, in quanto strettamente correlata alla frase immediatamente prima pronunciata ("nel mio quartiere sarebbe andato tutto in modo diverso") lascia intendere la prospettazione di un male ingiusto.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e, in particolare, della minaccia, riconducibile, a giudizio della Corte nella frase "non finisce qui". 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pag. 6) La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e, comunque, palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha sottolineato che la frase proferita esprime una chiara minaccia che, in quanto strettamente correlata alla frase immediatamente prima pronunciata ("nel mio quartiere sarebbe andato tutto in modo diverso") lascia intendere la prospettazione di un male ingiusto. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38500/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris