Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33224/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha disapplicato la recidiva ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto aggravato di minaccia; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alle plurime contestazioni mosse dalla difesa in appello - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata bensì assunti patentemente generici, facendo irrituale rimando all'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - il secondo motivo - che assume la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia il nuovo esame di un teste (la moglie dell'imputato) già escusso - è manifestamente infondato in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso - qui escluso dalla stessa difesa - di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), e non in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per esaminare un testimone che ha già deposto (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995 - 01); e nel resto la prospettazione difensiva è generica rispetto agli elementi di fatto che, in tal modo, sarebbero stati pretermessi dalla Corte, considerato pure che, per costante giurisprudenza, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01); e non contiene una compiuta critica di legittimità all'impianto argomentativo della sentenza impugnata; - il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso - che adducono la violazione degli artt. 530 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova che non può essere ritualmente prospettato offrendo un compendio degli elementi in atti ovvero facendo un riferimento parcellizzato alle risultanze acquisite (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); 2 CC) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha disapplicato la recidiva ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto aggravato di minaccia; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alle plurime contestazioni mosse dalla difesa in appello - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata bensì assunti patentemente generici, facendo irrituale rimando all'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - il secondo motivo - che assume la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia il nuovo esame di un teste (la moglie dell'imputato) già escusso - è manifestamente infondato in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso - qui escluso dalla stessa difesa - di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), e non in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per esaminare un testimone che ha già deposto (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995 - 01); e nel resto la prospettazione difensiva è generica rispetto agli elementi di fatto che, in tal modo, sarebbero stati pretermessi dalla Corte, considerato pure che, per costante giurisprudenza, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01); e non contiene una compiuta critica di legittimità all'impianto argomentativo della sentenza impugnata; - il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso - che adducono la violazione degli artt. 530 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova che non può essere ritualmente prospettato offrendo un compendio degli elementi in atti ovvero facendo un riferimento parcellizzato alle risultanze acquisite (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); 2 CC) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 33224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris