CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 04788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2269/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 86/2021depositata il 26/11/2021 . R.g. n. 2269 del 2022 Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] AndreaNardi inizi ò , in forza di decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Savona, per oltre t recentomila euro, due procedure esecutive,con pignoramento presso terzi nei confronti della madre, [OSCURATO:PERSONA]. Questa, nel proporre opposizione all’ingiunzione, ottenne, dallo stesso Tribunale, con la sentenza resa sul giudizio di opposizione, la compensazione, in via riconvenzionale, di un proprio credito, di oltre un milione di euro. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Savona , a seguito di istanza di prosecuzione della Filipetto, senza disporre la convocazione delle parti, dichiarò l’e stinzione dell’esecuzione per insussistenza del titolo sui quali si fondavano i pignoramenti. [OSCURATO:PERSONA] propo s e reclamo , al collegio del Tribunale di Savona, avverso l’ordinanza di estinzione. Il reclamo venne rigettato. La sentenza emanata in sede di reclamo venne appellata e la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’impugnazione. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 282 cod. proc. civ. eafferma che i giudici di merito R.g. n. 2269 del 2022 Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle hanno errato perché hanno ritenuto che la sentenza del Tribunale di Savona, di revoca del decreto ingiuntivo , non avesse contenuto di condanna per quanto concerne il credito della Filipetto, e invoca a sostegno della propria tesi il disposto dell’art. 653, comma 2, cod. proc. civ. e che vi sarebbe conservazione degli atti esecutivi compiuti nei limiti di detta somma. L’assunto non è condivisibile, in quanto, come esattamente prospettato da parte controricorrente, nella specie in favore del Nardi non vi è più alcuna statuizione di condanna, che vi è, invece, in favore della Filipetto e, quindi, l’estinzione della procedura esecutiva è stata legittimamente dichiarata. L’unico motivo d el ricorso ( secondo il quale sarebbe stato riconosciuto un credito in favore dell’opposto, ossia del Nardi, di euro duecentosettantamila portato in compensazione del maggior credito di cui alla riconvenzionale, e, quindi occorre attendere l a formazione del giudicato, potendo essere , alla fine del giudizio, riconosciuto solo il credito dell’opposto) è inammissibile ai se nsi dell’art.360 bis n. 1 cod. proc. civ. , come da stabile orientamento di questa Corte (Cass. n. 20868 del 06/09/2017 Rv. 645366 - 01) : «L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.; il dispositivo della sentenza è di revoca del decreto e di condanna dell’opposto per cui non è applicabile l’art. 653, comma 2, cod. proc. civ.». R.g. n. 2269 del 2022 Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dispositivo del provvedimento è di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna della parte opposta, sicché non ricorre il presupposto applicativo dell’art. 653, comma 2 cpc. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma,