CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50859/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico motivo di ricorso, VUOLO Taddeo -- imputato del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 - deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di conferma della penale responsabilità, espresso dalla Corte d'Appello con sentenza del 10/01/2023, censurando la mancata applicazione della scriminante determinata dalla comprovata crisi di impresa; ritenuto che il motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che per un verso ha evidenziato il difetto di allegazione (essendo emersa una generica situazione di difficoltà, ma non anche l'assoluta impossibilità di adempiere al debito tributario, anche attraverso azioni sfavorevoli per il patrimonio personale: laddove invece il VUOLO aveva operato una precisa scelta imprenditoriale, destinando le risorse disponibili ad iniziative in grado di garantire la continuità aziendale). Per altro verso, la Corte d'Appello ha sottolineato la piena congruenza della propria decisione (e di quella, del tutto conforme, del primo giudice) alla consolidata elaborazione giurisprudenziale sul punto, anche quanto alla configurabilità dell'elemento psicologico del reato (cfr. in particolare pagg. 4- 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]