CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 1996
Cassazione n. 21489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva parzialmente accolto le domande proposte dagli odierni ricorrenti, 2. La Corte territoriale evidenziava che le attività svolte dal personale infermieristico addetto al servizio 118 rientrano nelle modalità operative definite nel Protocollo di comportamento per gli operatori di centrale (una sorta di vademecum operativo illustrativo di tutti i processi operativi) e sulle singole modalità operativerilevava la sussistenza de i protocolli di Centrale diramati dal dirigente medico responsabile del COT, nell’ambito delle [OSCURATO:PERSONA] del D.M. Ministero Sanità del 17.5.1996 (Atto di [OSCURATO:PERSONA]Regioni). 3. Il giudice d'appello riteneva che le mansioni assegnate agli infermieri professionali sono di primo contatto con il paziente da soccorrere, acquisizione e raccolta di dati informativi necessari per un primo indirizzo alle strutture ospedaliere; evidenziava che il coordinamento ai medesimi affidato non riguarda il personale e i mezzi assegnati alla [OSCURATO:PERSONA], ma l’espletamento di procedure standardizzate secondo un protocollo operativo predisposto dal medico responsabile.4. Rilevava che non era stato allegato né dimostrato che i lavoratori appellati avessero responsabilità dei risultati, e che dovessero dunque risponderne all’esterno come rappresentanti dell’organo amministrativo, assumendone le conseguenze sia in campo contabile che nelle relazioni con i propri superiori gerarchici; né risultava che avessero ampia discrezionalità operativa, che avessero svolto funzioni di direzione e controllo delle risorse umane del personale dipendente della struttura o tenuto tirocinio o corsi di formazione per nuovi dipendenti in previsione della loro assunzione. 5. Rimarcava che l’assenza della figura del medico nel procedimento di formazione delle decisioni da assumere non costituisce una prerogativa delle mansioni di declaratoria superiore, ma una caratteristica di processi operativi precodificati su tabelle stabilite nelle linee guida e nel protocollo operativo della Centrale del servizio di emergenza 118. 6. Per la cassazione della sentenza la han no proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale la ASL di Salerno opposto difese con tempestivo controricorso. DIRITTO 1.Con l’unico motivo di ricorso i lavoratori Sostengono che ai sensi dell’art.1 il profilo professionale degli infermieri è caratterizzato da autonomia professionale, che rispetto ad alcune attività dell’infermiere previste nell’[OSCURATO:PERSONA] che a seguito dell’entrata in vigore della legge n.42/1999 è venuta meno la distinzione tra funzioni sanitarie principali e ausiliarie, che l’infermiere, come il medico, può essere pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e che in entrambi i casi i documenti prodotti assumono le caratteristiche dell’atto pubblico. Aggiungono che la compilazione della scheda di triage e la valutazione sul codice da attribuirecomportano autonomia decisionale e responsa bilità diretta, mentre la gestione di pazienti in attesa di intervento implica l’assunzione di un obbligo derivante dalla relativaposizione di garanzia. 2.Il ricorso è inammissibile nella parte in cui tende a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, attraverso la rivalutazione delle prove testimoniali. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 3. Nella restante parte il ricorso è infondato, in conformità a precedenti in termini (Cass. n. 818/2020) , che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 4. Questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ( Cfr. fra le tante Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 3 28.5.2015 n. 8589; Cass.30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass. 4.10.2017 n. 23180). Si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.). Oveperò, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 cod. cìv. o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 11037/2006 cit. e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752). Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori «soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni» ( art. 52, comma 3, d.lgs.n. 165/2001 che ripete la formulazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80/1998), con la conseguenza che «a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti» (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007). 5. Nella fattispecie vengono in rilievo le declaratorie della categoria D e della posizione economica D super, nonché dei profili professionali di collaboratore sanitario e di collaboratore sanitario esperto, analizzate da questa Corte con le sentenze nn. 21258/2018 e 425/2019, con le quali sono state ritenute conformi a diritto le pronunce della Corte d'Appello di Napoli che avevano escluso l'esercizio di mansioni superiori da parte dei collaboratori assegnati al servizio del 118, e si è rilevato che il discrimine fra la categoria D e la posizione economica DS è dato dall'ampiezza della discrezionalità esercitata, in relazione alla quale va valorizzata la presenza o meno di procedure e protocolli aziendali ai quali l'operatore deve attenersi. 6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento già espresso, in quanto il CCNL 7.4.1999 per il personale dipendente del comparto sanità all'allegato 1 prevede che appartengono alla categoria D i lavoratori assegnati a «posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale», mentre la posizione economica superiore presuppone «a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta». Il profilo professionale del collaboratore sanitario implica lo svolgimento di tutte le attività attinenti alla competenza professionale specifica, comprese le funzionistrumentali, ed in particolare «.... la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo », mentre il collaboratore professionale esperto «programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari…Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.».7.Comparando fra loro le declaratorie generali e quelle di profilo e merge con chiarezza che l'autonomia nella gestione dell'intervento d'urgenza, implicante attività di coordinamento delle diverse professionalità nello stesso coinvolte, non è sufficiente a giustificare l'asserito svolgimento di mansioni superiori, in quanto la categoria D, nella quale l'originario ricorrente era inquadrato, presuppone anch'essa autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali e quindi occorreaccertare che in concreto i compiti svolti presentassero gli elementi caratterizzanti la professionalità superiore, ossia: la responsabilità del risultato conseguito e non la sola responsabilità propria; il grado della discrezionalità operativa (solo se questa è "ampia" le mansioni possono essere ricondotte al livello DS); il potere di direzione e controllo delle risorse umane e non il mero coordinamento; la capacità di programmazione dell'attività del servizio, rispondente ai requisiti indicati nel profilo professionale, che va oltre quella della mera predisposizione di «piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo», di competenza del collaboratore sanitario. 8. Va data dunque continuità al principio di diritto già affermato nelle richiamate sentenze nn. 21258/2018 e 425/2019, le quali, nel ribadire un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si rimanda ai precedenti richiamati da Cass. nn. 14507 e 14508 del 2019), hanno innanzitutto precisato che l'attività di coordinamento valorizzata dall'art. 10 del CCNL 20.9.2001 per il personale del comparto della sanità costituisce un'autonoma e distinta funzione; pertanto, affinché la stessa possa essere integrata, non è sufficiente l'espletamento delle mansioni proprie del profil o professionale, caratterizzato , come si è detto, da capacità organizzative, di coordinamento e gestionali. L'indennità in questione, sia "a regime" che nella fase transitoria, presuppone il conferimento dell'incarico o la sua verifica con atto formale, sicché si richiede che delmedesimo vi sia traccia documentale, che sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale.9. La decisione della Corte territoriale è conforme a tali principi , enunciati sulla base delle previsioni contenute nei menzionati contratti collettivi nazionali, che distinguono l’autonomia e la responsabilità proprie rispetto all’autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, nel pieno rispetto dell’art.1 della legge 42/1999e dell’art. 1 della legge 251/2000. 10. Il ricorso va pertanto rigettato. 11. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 97, 1° comma, secondoperiodo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna iricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.600,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo