CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2020
Cassazione n. 37765/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 2574/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] 53 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore p.t.. -INTIMATO- avverso l'ordinanza n. 10543/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 3.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 10543/2020, nella parte in cui, respingendo il ricorso del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 53 di Monterotondo e nel regolare le oe3n Ingittimità, non ne ha disposto la distrazione in favore dei difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario; - che l'istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel controricorso. Ritenuto che: il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 10543/2020, emessa da questa Corte di Cassazione in data 3.6.2020, mediante l'aggiunta, dopo la frase "condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di legittimità, che liquida in C 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge", della seguente espressione: "con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario". Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 15.7.2021. • Gio a tfrY