CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2025
Cassazione n. 27660/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 908/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4161/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di MIlano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2023, il Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 perchè, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti indicate nel prospetto allegato al capo di imputazione, indicava nella dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2015 elementi passivi fittizi per un totale di euro 277.778,00 (IVA euro 50.112,00), riconoscendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, applicando le pene accessorie di legge e ordinando la confisca anche per equivalente fino alla somma di euro 112.750,00 sui beni della società e, subordinatamente, su beni e somme dell’imputato fino alla somma di euro 112.750,00. Con sentenza del 26 settembre 2024, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e dell’art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000. In sintesi, la difesa deduce una valutazione degli elementi di prova parziale e conseguentemente erronea, lamentando a) che l’assenza di una numerazione ordinata delle fatture non costituisce prova conclusiva dell’inesistenza delle operazioni ad esse collegate; b) che la valutazione sull’inadempimento degli obblighi fiscali, la cessazione della partita [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27660/2025 Roma, lì, 28/07/2025 della 3 M Communications e l’emissione di fatture dopo tale cessazione erano irrilevanti rispetto alle contestazioni a carico del ricorrente, non essendo imputabile a quest’ultimo la mancata conoscenza della chiusura della partita IVA; c) che la circostanza della mancanza di informazioni sui dipendenti non pregiudica la validità delle prove complessive che confermano l’attività della società e il corrispettivo delle prestazioni, dal momento che la stipulazione del contratto e la documentazione sui pagamenti costituivano prove tangibili dell’attività svolta. Il ricorrente lamenta l’utilizzo a fini di prova penale di presunzioni tributarie, aventi invece valore esclusivamente indiziario, essendosi la Corte di merito limitata alla documentazione dell’Agenzia delle Entrate, trascurando di considerare gli elementi probatori favorevoli all’imputato, come le conclusioni del consulente tecnico e le dichiarazioni dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art.43 cod. pen. Il ricorrente lamenta che, anche nell’ambito della valutazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, la Corte territoriale ha valutato diversamente alcune prove a discapito di altre, in particolare accordando una valutazione più favorevole alla testimonianza del funzionario dell’Agenzia delle Entrate, nonostante avesse fatto ricorso ad atti ripetibili, anziché a quella del consulente tecnico di parte e all’esame dell’imputato che aveva dichiarato di aver lavorato come magazziniere per le società TVS e [OSCURATO:PERSONA] riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva assunto nel 2012 e lo aveva poi nominato amministratore della [OSCURATO:PERSONA], incarico accettato dall’imputato per mantenere il posto di lavoro, ma la qualifica non era stata accompagnata da attività gestionali sostanziali, non possedendo il ricorrente le necessarie competenze per curare la gestione e la contabilità di una società. Aggiunge la difesa che, nel caso in esame, non era stata fornita alcuna prova in merito alla inesistenza oggettiva delle fatture, né era stata adeguatamente dimostrata l’intenzione elusiva e fraudolenta del ricorrente, tanto più che l’invito al contraddittorio, in fase di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, non era stato indirizzato al ricorrente, ma al rappresentante pro tempore che non coincideva con l’odierno imputato, così impedendo a quest’ultimo di rappresentare le proprie ragioni nella fase accertativa e finendo con l’attribuire una responsabilità oggettiva al legale rappresentante della società, mentre le anomalie contabili, come la numerazione errata delle fatture, erano ampiamente diffuse prima della introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Deduce la difesa, in primo luogo, che il Procuratore generale aveva richiesto, in sede di conclusioni in appello, l’assoluzione dell’imputato, diversamente da quanto riportato nella sentenza impugnata. In secondo luogo, la Corte territoriale aveva confermato le valutazioni del giudice di primo grado che a sua volta non si era discostato dalle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, così omettendo di procedere ad una scrupolosa verifica degli elementi emergenti in sede tributaria. In terzo luogo, la Corte di appello aveva palesato assenza di terzietà ed imparzialità nella valutazione degli elementi acquisiti. In quarto luogo, era stato erroneamente qualificato come privo di logica l’argomento difensivo relativo alla enumerazione delle fatture, alla varietà dei formati e alla loro genericità, non considerando che, prima della introduzione della fattura elettronica, erano diffusi e frequenti gli errori riscontrati nel caso in esame. In quinto luogo, la Corte di appello ha considerato l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate come unica prova valida, senza spiegare la incontestabilità di tale accertamento. Infine, quanto all’elemento psicologico del reato, la descrizione delle modalità della condotta del ricorrente non costituisce motivazione valida per l’attribuzione di un intento specifico a carico dell’imputato, essendo questi un povero cristo al quale era stata imposta dal titolare effettivo l’assunzione della amministrazione della società pena il suo licenziamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamente infondati. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). 1.1. Ebbene, le asserzioni difensive, imperniate sulla circostanza che l’assenza di una numerazione ordinata delle fatture non costituisce prova conclusiva dell’inesistenza delle operazioni ad esse collegate, che non era imputabile al ricorrente la mancata conoscenza della chiusura della partita IVA della ditta fornitrice 3M Communications e che la circostanza della mancanza di informazioni sui dipendenti non pregiudica la validità delle prove complessive che confermano l’attività della società e il corrispettivo delle prestazioni, dal momento che la stipulazione del contratto e la documentazione sui pagamenti costituivano prove tangibili dell’attività svolta, risultano meramente rivalutative e dissenzienti, perché dirette ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione della sentenza di merito, senza prospettare elementi dirimenti puntuali e precisi. I giudici di merito hanno illustrato, coerentemente e senza vizi logici, gli elementi in base ai quali sono giunti ad affermare che le fatture indicate nel capo di incolpazione ed utilizzate nella dichiarazione fiscale dell’anno di imposta considerato fossero relative ad operazioni commerciali inesistenti, deponendo in tal senso: a) le fatture presentavano due format distinti e non seguivano la numerazione progressiva; b) la 3M Communications, nell’anno di imposta 2015, aveva realizzato un volume di affari pari ad euro 957.209,00, pur senza avere acquisti, dipendenti o collaboratori idonei a giustificare un volume di affari così consistente, omettendo la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte; c) la 3M Communications, nonostante avesse chiuso la partita IVA il 16/11/2015, aveva emesso in epoca successiva alla cessazione due ulteriori fatture utilizzate in dichiarazione dalla [OSCURATO:PERSONA] legalmente rappresentata dall’imputato; d) la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto il contratto di appalto e copia di bonifici ed assegni relativi ai pagamenti effettuati, senza fornire alcuna informazione sui dipendenti della società fornitrice utilizzati per effettuare le prestazioni oggetto delle fatture, sebbene il contratto di appalto prevedesse la possibilità di richiedere l’elenco di tali lavoratori. A fronte di tali elementi, le critiche difensive non si confrontano appieno con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito, valorizzando l’omessa valutazione della frequenza dell’errore sulla numerazione delle fatture prima dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica, l’irrilevanza della emissione delle fatture dopo la cessazione della partita IVA, sottolineati dal consulente della difesa, nonché della mancata prova dell’utilizzo di personale fornito dalla ditta emittente le fatture, a fronte della stipulazione del contratto e della documentazione sui pagamenti, senza prendere in adeguata considerazione i numerosi elementi che illustrano il meccanismo fraudolento, in particolare l’importo particolarmente elevato delle fatture a fronte della assoluta genericità e ripetitività dell’oggetto delle fatture stesse, la mancanza di elementi (acquisti, dipendenti, collaboratori) che provassero lo svolgimento di attività d’impresa nella ditta fornitrice, così indugiando in critiche meramente ripetitive dei motivi di appello ed incorrendo in un difetto di specificità estrinseca, da intendersi come mancanza di espressa correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) che non è fondata su presunzioni tributarie come erroneamente affermato nel ricorso. Deve in ogni caso essere ricordato il principio secondo cui, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 3, n. 45996 del 03/11/2021, Gusella, n.m.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 1.2. Allo stesso modo, la Corte di appello, nel disattendere l'analogo motivo di impugnazione, sostanzialmente replicato senza significativi elementi di novità critica con il ricorso per cassazione, con motivazione che appare logica e coerente, ha sottolineato che la società rappresentata legalmente dal ricorrente aveva utilizzato le fatture indicate in imputazione nella dichiarazione dei redditi, modello unico 2016, al fine di evadere le imposte, mentre la tesi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un prestanome, sostenuta dallo stesso imputato nel corso del suo esame, non è risultata riscontrata da alcun elemento, rimanendo affidata alle sole dichiarazioni rese dall’interessato che ha ricoperto il ruolo di rappresentante legale della società per diversi anni. Nel pervenire a tale conclusione, i giudici di merito si sono dunque uniformati alla pacifica giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale, in tema di reati tributari, il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, consiste nella consapevolezza, da parte di colui che utilizza il documento in una dichiarazione, che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo, in tal modo, un indebito vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Rv. 277938; Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hugony, Rv. 273728; Sez. 3, n. 19012 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spinelli, Rv. 263745, laddove la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti, donde è esclusivamente al giudice penale che, sulla base degli elementi di fatto oggetto di libera valutazione ai fini probatori, compete accertare la configurabilità di eventuali illeciti penali). Del resto, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201). Ciò posto, nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente valorizzato anche la circostanza che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di legale rappresentante della società per diversi anni e che aveva reso dichiarazioni del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia riscontro. Il giudizio espresso nelle sentenze di merito, in quanto ancorato alle risultanze investigative, disponibili e scevro da elementi di irrazionalità, non appare censurabile in questa sede neanche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato. 1.3. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio delle due conformi sentenze di merito sulla configurabilità dei reati ascritti al ricorrente resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]