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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09852/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso36325/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domic . in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sono rappresentati e dife si , con procur a speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres.p.t., elett.te domic . presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qualeè rappresentata e difesa, con procura speciale in atti; -Controricorrente- avverso la sentenza non definitiva n.7682/2016, e la sentenza definitiva n. 7042/17, entrambe emesse dalla Corte d’appello di Roma, depositate rispettivamente in date 22.12.16 e l’8.11.17; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2011, il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stoni, per la somma di euro 277.927,86 per saldi debitori relativi a tre aperture di credito in conto corrente, in parziale accoglimento dell’opposizione- proposta da tutti i soggetti ingiunti- revocò il decreto opposto, condannando gli opponenti al pagamento, in solido, a favore dell’opposta banca, della somma complessiva di euro 212.280,09 oltre ulteriori interessi al tasso legale dal gennaio 2007 al saldo.

Gli opponenti proposero appello avverso la suddetta sentenza; si costituì la banca, formulando appello incidentale.

Con sentenza non definitiva depositata il 22.12.16, la Corte territorialerigettò l’appello principale e l’incidentale, disponendo la remissione della causa sul ruolo, osservando che: non era fondata la doglianza sulla violazione dell’art. 1956 cc, circa la mancata informazione da parte della banca nei confronti dei garanti riguardo alle difficoltà economiche del debitore garantito, in quanto doveva ritenersi che il Caporali, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], e la Battistoni, suo coniuge, fossero pienamente e costantemente informati della situazione patrimoniale in cui versava la stessa società; il limite massimo garantito era idoneo ad escludere la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della fideiussione; era illegittima l’applicazione degli interessi ultralegali, dell’anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, in difetto di produzione dei contratti, mancando la prova sia della legittimità della pattuizione degli interessi legali, sia di quella sulla capitalizzazione degli stessi interessi, nonché delle suddette commissionie della correttezza del metodo adottato dalla banca perla decorrenza delle valute; era infondata la doglianza della banca circa la mancata ammissione dei contratti di conto corrente, in quanto non prodotti nei termini di cui all’art. 183 cpc, né producibili in appello.

Pertanto, la Corte d’appello rimise la causa sul ruolo con separata ordinanza; a seguito di supplemento di ctu, con sentenza definitiva dell’8.11.17, in parziale riforma della sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA] e i due garanti furono condannatial pagamento della minor somma di euro 191.773,15 oltre interessi legali dal gennaio 2017, sulla base del calcolo degli interessi legali effettuato dal ctu a norma dell’art. 117 TUB.

La predetta società e i due garanti ricorrono in cassazione, avverso entrambe le sentenze, con quattro motivi, illustrati con memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 1957, cc, per non aver la Corte d’appello accolto l’eccezione d’estinzione della fideiussione, considerando che la banca aveva concesso ulteriori linee di credito senza l’autorizzazione dei fideiussori,e per non aver essa tenuto conto che la banca non avevarispettato i termini ex art. 1957 cc, non avendo proposto le proprie istanze entro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1325,1346, cc, per aver la Corte territoriale escluso l’indeterminatezza della fideiussione, omettendo di considerare che, sebbene fosse indicato il limite massimo garantito, essa era stata prestata per l’adempimento delle obbligazioni verso la banca dipendenti da operazioni di qualunque natura, anche da consentire.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Tub, per aver il giudice di secondo gradorecepito la ctu il cui calcolo era da ritenere erroneo in ordine al periodo di riferimento (poiché non era stato applicato il tasso legale degli interessi sostitutivo di quello pattizio con riguardo ai valori minimo e massimo dei bot riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale, ed erano state escluse dal calcolo le somme addebitate a titolo di diritto d’istruttoria del fido).

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della l. n. 108/96, e dell’art. 1815 cc. nonché la mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TAEG al fine di verificarne la compatibilità con il tasso-soglia in tema d’usura, e la mancata indicazione dei criteri adottati per i giroconti.

Al riguardo, i ricorrenti, premesso che tali doglianze avevano costituito oggetto di motivi in appello considerati assorbiti dalla Corte, assumonodi aver interesse alla pronuncia afferente al superamento del suddetto tasso-soglia attraverso un calcolo del Taeg comprensivo delle predette commissioni, che determinerebbe l’esclusione totale degli interessi in applicazione della sanzione di cui all’art. 1815 cc.

Anzitutto, deve ritenersi fondata l’istanza d’inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, perché notificato tardivamente al procuratore costituito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il ricorso fu notificato a mezzo-posta il 7.12.2018 al procuratore stesso presso il suo studio e ivi risultato irreperibile; indi, la notifica fu rinnovata il 28.12.2018 al domicilio corretto del procuratore.

Ora, va premesso che si applica ratione temporis il testo previgente dell’art. 327 cpc., poiché l’opposizione al decreto ingiuntivo fu notificata nel 2007. [OSCURATO:SOCIETA], secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio(Cass., n. 37750/21; n. 19969/15).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la notifica presso il dom icilio dichiarato nel giudizio a quo, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

Siffatto onere manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente, sicché non è configurabile una lesione del canone della ragionevolezza ne' alcuna limitazione del diritto di difesa (Cass., n. 7180/22; n. 14083/17; n. 8287/02).

Nel caso concreto, dunque, la notifica del 28.12.2018 è da considerare tardiva, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine lungo per l’impugnativa, che è pacificamente scaduto il 24.12.18, atteso l’onere del notificante di individuare il luogo della notificazione, ovvero lo studio del procuratore costituito della controparte.

Al riguardo, non è condivisibile il rilievo formulato, in replica, dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380bis, c.1, cpc, secondo il quale l’esito negativo della prima notifica del ricorso non sarebbe stato ad essa imputabile, per aver avuto conoscenza del trasferimento dello studio del procuratore della controparte solo dopo la seconda notifica e l’iscrizione della causa a ruolo, considerando altresì che altre notifiche eseguite nel breve lasso di tempo anteriore alla notifica in questione erano andate a buon fine presso il medesimo indirizzo del domiciliatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], premesso che i ricorrenti non hanno dimostrato quanto rilevato in ordine a lle asserite notifiche che sarebbero state effettuate al procuratore domiciliatario della [OSCURATO:SOCIETA] poco prima della notifica del 28.12.2018, va osservato che tale replica confligge con il richiamato principio a tenore del quale il notificante ha l’onere di individuare il luogo della notificazione, ovvero lo studio del procuratore costituito della controparte, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibil e il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso36325/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domic . in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sono rappresentati e dife si , con procur a speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres.p.t., elett.te domic . presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qualeè rappresentata e difesa, con procura speciale in atti; -Controricorrente- avverso la sentenza non definitiva n.7682/2016, e la sentenza definitiva n. 7042/17, entrambe emesse dalla Corte d’appello di Roma, depositate rispettivamente in date 22.12.16 e l’8.11.17; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2011, il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stoni, per la somma di euro 277.927,86 per saldi debitori relativi a tre aperture di credito in conto corrente, in parziale accoglimento dell’opposizione- proposta da tutti i soggetti ingiunti- revocò il decreto opposto, condannando gli opponenti al pagamento, in solido, a favore dell’opposta banca, della somma complessiva di euro 212.280,09 oltre ulteriori interessi al tasso legale dal gennaio 2007 al saldo. Gli opponenti proposero appello avverso la suddetta sentenza; si costituì la banca, formulando appello incidentale. Con sentenza non definitiva depositata il 22.12.16, la Corte territorialerigettò l’appello principale e l’incidentale, disponendo la remissione della causa sul ruolo, osservando che: non era fondata la doglianza sulla violazione dell’art. 1956 cc, circa la mancata informazione da parte della banca nei confronti dei garanti riguardo alle difficoltà economiche del debitore garantito, in quanto doveva ritenersi che il Caporali, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], e la Battistoni, suo coniuge, fossero pienamente e costantemente informati della situazione patrimoniale in cui versava la stessa società; il limite massimo garantito era idoneo ad escludere la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della fideiussione; era illegittima l’applicazione degli interessi ultralegali, dell’anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, in difetto di produzione dei contratti, mancando la prova sia della legittimità della pattuizione degli interessi legali, sia di quella sulla capitalizzazione degli stessi interessi, nonché delle suddette commissionie della correttezza del metodo adottato dalla banca perla decorrenza delle valute; era infondata la doglianza della banca circa la mancata ammissione dei contratti di conto corrente, in quanto non prodotti nei termini di cui all’art. 183 cpc, né producibili in appello. Pertanto, la Corte d’appello rimise la causa sul ruolo con separata ordinanza; a seguito di supplemento di ctu, con sentenza definitiva dell’8.11.17, in parziale riforma della sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA] e i due garanti furono condannatial pagamento della minor somma di euro 191.773,15 oltre interessi legali dal gennaio 2017, sulla base del calcolo degli interessi legali effettuato dal ctu a norma dell’art. 117 TUB. La predetta società e i due garanti ricorrono in cassazione, avverso entrambe le sentenze, con quattro motivi, illustrati con memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 1957, cc, per non aver la Corte d’appello accolto l’eccezione d’estinzione della fideiussione, considerando che la banca aveva concesso ulteriori linee di credito senza l’autorizzazione dei fideiussori,e per non aver essa tenuto conto che la banca non avevarispettato i termini ex art. 1957 cc, non avendo proposto le proprie istanze entro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1325,1346, cc, per aver la Corte territoriale escluso l’indeterminatezza della fideiussione, omettendo di considerare che, sebbene fosse indicato il limite massimo garantito, essa era stata prestata per l’adempimento delle obbligazioni verso la banca dipendenti da operazioni di qualunque natura, anche da consentire. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Tub, per aver il giudice di secondo gradorecepito la ctu il cui calcolo era da ritenere erroneo in ordine al periodo di riferimento (poiché non era stato applicato il tasso legale degli interessi sostitutivo di quello pattizio con riguardo ai valori minimo e massimo dei bot riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale, ed erano state escluse dal calcolo le somme addebitate a titolo di diritto d’istruttoria del fido). Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della l. n. 108/96, e dell’art. 1815 cc. nonché la mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TAEG al fine di verificarne la compatibilità con il tasso-soglia in tema d’usura, e la mancata indicazione dei criteri adottati per i giroconti. Al riguardo, i ricorrenti, premesso che tali doglianze avevano costituito oggetto di motivi in appello considerati assorbiti dalla Corte, assumonodi aver interesse alla pronuncia afferente al superamento del suddetto tasso-soglia attraverso un calcolo del Taeg comprensivo delle predette commissioni, che determinerebbe l’esclusione totale degli interessi in applicazione della sanzione di cui all’art. 1815 cc. Anzitutto, deve ritenersi fondata l’istanza d’inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, perché notificato tardivamente al procuratore costituito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il ricorso fu notificato a mezzo-posta il 7.12.2018 al procuratore stesso presso il suo studio e ivi risultato irreperibile; indi, la notifica fu rinnovata il 28.12.2018 al domicilio corretto del procuratore. Ora, va premesso che si applica ratione temporis il testo previgente dell’art. 327 cpc., poiché l’opposizione al decreto ingiuntivo fu notificata nel 2007. [OSCURATO:SOCIETA], secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio(Cass., n. 37750/21; n. 19969/15). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la notifica presso il dom icilio dichiarato nel giudizio a quo, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente, sicché non è configurabile una lesione del canone della ragionevolezza ne' alcuna limitazione del diritto di difesa (Cass., n. 7180/22; n. 14083/17; n. 8287/02). Nel caso concreto, dunque, la notifica del 28.12.2018 è da considerare tardiva, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine lungo per l’impugnativa, che è pacificamente scaduto il 24.12.18, atteso l’onere del notificante di individuare il luogo della notificazione, ovvero lo studio del procuratore costituito della controparte. Al riguardo, non è condivisibile il rilievo formulato, in replica, dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380bis, c.1, cpc, secondo il quale l’esito negativo della prima notifica del ricorso non sarebbe stato ad essa imputabile, per aver avuto conoscenza del trasferimento dello studio del procuratore della controparte solo dopo la seconda notifica e l’iscrizione della causa a ruolo, considerando altresì che altre notifiche eseguite nel breve lasso di tempo anteriore alla notifica in questione erano andate a buon fine presso il medesimo indirizzo del domiciliatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], premesso che i ricorrenti non hanno dimostrato quanto rilevato in ordine a lle asserite notifiche che sarebbero state effettuate al procuratore domiciliatario della [OSCURATO:SOCIETA] poco prima della notifica del 28.12.2018, va osservato che tale replica confligge con il richiamato principio a tenore del quale il notificante ha l’onere di individuare il luogo della notificazione, ovvero lo studio del procuratore costituito della controparte, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibil e il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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