CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 21917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19151-2016 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] impiego R.G.N.19151/2016 Cron. Rep. Ud.13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 653/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 1214/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 635/15, pronunciando sull’impugnazione proposta d a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Venezia , riconosceva, in favore del lavoratore, il diritto ad ottenere ledifferenze retributive per il periodo indicato in narrativa in relazione alle mansioni svolte corrispondenti alla categoria C, posizione economica C1, superiori rispetto all’inquadramento formale in B, come quantificate. 2. La Corte territoriale, dopo av er ripercorso le declaratorie contrattuali (CCNL enti pubblici non economici 16 febbraio 1999) evidenziava che il discrimine tra le due aree doveva essere ravvisato nell’adibizione a singole fasi di processo produttivo, ovvero ad un intero processo produttivo. Nel caso di specie dall’istruttoria era emerso cheil Gatti era l’unico all’interno dell’agenzia INPS di [OSCURATO:PERSONA] del Piave ad occuparsi delle pratiche relative alla gestione separata, oltre ad occuparsi insieme ad altri colleghi della gestione delle pratiche relative alla Gestione commercianti/artigiani. In particolare il giudice di secondo grado richiama la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] “Capo processo aziende” presso l’INPS di [OSCURATO:PERSONA] del Piave dal 2001 al 2009, da cui poteva desumersi, tra l’altro, che il lavoratore gestiva in completa autonomia le pratiche, forniva consulenza ai colleghi, decideva le partiche ordinarie, i provvedimenti definitivi erano firmati dalla Iseppin. Pertanto, erroneamente il Tribunale aveva affermato che l’attività della lavoratrice non poteva essere inquadrata nell’AreaC. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando due motivi di ricorso, resistiti con controricorso dal lavoratore, che ha depositato memoria. DIRITTO 1. Con il primo articolato motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e accordi collettivi nazionali ovvero, in particolare, dell’art. 1362, cod. civ., e ss., anche con riferimento all’allegato A Declaratoria delle Aree del CCNL 1998/2001ENPE, nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.),in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. L’INPS critica la statuizione della Corte d’Appello secondo cui per il riconoscimento delle mansioni superiori non è necessario l’effettivo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo e che il dipendente assuma la responsabilità dell’attività svolta, essendo sufficiente che le stesse vengano in concreto svolte rispetto ad una sola funzione, purché con modalità da configurare i requisiti per il livello C1; ricorda, poi, il processo di riorganizzazione della propria attività e della gestione del personale, in modo da prevedere la completa gestione di un servizio da parte di unità di processo, incaricate di processi primari ed esternazione dei provvedimenti e non più la rigida divisione di compiti tra diversi settori; evidenzia, pertanto, la connotazione essenziale per rivendicare lo svolgimento di mansioni afferenti al profilo C è proprio l’assunzione di responsabilità all’esterno della volontà provvedimentale dell’Ente, che nella specie era mancata, così come lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento. 2. Il motivo non è fondato. 2.1. L’interpretazione delle declaratorie contrattuali Area B e area C, del CCNL enti pubblici non economici del 1999, di cui si duole il ricorrente, ha costituito già oggetto di esame da parte di questa Corte, in relazione siaa fattispecie quale quella in esame (Cass., n. 1500 del 2022) sia a fattispecie che, analogamente a quella in esame, attenevano, sia pure con riguardo ad un diverso Ente (INAIL), all’attribuzione di differenze retributive per mansioni superiori. Si può ricordare che nella sentenza n. 8683 del 9 aprile 2018 (cui adde Cass. sentenza n. 14204 del 4 giugno 2018) si è affermato che il CCNL 16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell’area B il personale «strutturalmente inserito nel processo produttivo» che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche», valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita». All’area C appartiene, invece, il personale «competente a svolgere tutte le fasi del processo» che opera «a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum», e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialistidi organizzazione). Nella declaratoria generale dell’area si precisa che il personale nella stessa inserito «costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica». La posizione C1 presuppone «conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire regolare i processi di produzione; attitudini al problem solvingrapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianza del processo in funzione del cliente». Si è, quindi, affermato (v. in particolare Cass. n. 8683 del 2018 cit.), che l’area C, quindi, si caratterizza rispetto a quella inferiore, oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al dipendente, per la capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all’interno dell’area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili; al contrario il personale dell’area B, il quale esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, si limita a «rispondere dei risultati secondo la posizione rivestita», circoscritta alla singola fase, nell’ambito della quale è tenuto solo ad «orientare il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo». Il suddetto orientamento è stato ripreso nella più recenti Cass. n. 29630 del 14 novembre 2019 e Cass. n. 33231 del 2021,Cass. n. 1500 del 2022, specificamente riguardanti l’INPS. Venendo, poi, alle critiche mosse dall’INPS rispetto alla nozione di processo produttivo, si osserva che il giudice di appello ha individuato il senso di essa – in rapporto all’attività svolta dalla lavoratrice - come inerente al «gestire varielinee di processo dell’azienda e in particolare l’intera Gestione separata, seguendo le pratiche dall’inizio alla fine, per tutto l’iter procedimentale» (v. pag. 14 della sentenza impugnata): rispetto a tale compiuta e delineata nozione di processo produttivo, il motivo di ricorso non è concludente in senso critico, limitandosi ad addurre apoditticamente la necessità che per processo si intenda una (in realtà impalpabile) maggiore dimensione dell’attività aziendale interessata dalle lavorazioni; non diversamente, non appare decisivo, a fronte di quanto posto a fondamento della decisione, il fatto che le fasi rispondessero a maggiori o minori gradi di automatismo, avendo la Corte territoriale valorizzato in sé la circostanza che vi fosse stato il loro svolgimento per l’intera filiera del procedimento interessato. Per quanto riguarda, ancora, l’assunzione della responsabilità, il giudice di appello ha posto l’accento sulla variegata ampiezza delle funzioni svolte e su una responsabilità connessa a tutte le problematiche inerenti alleattività affidate al lavoratore e ciò in coerenza con la circostanza che la responsabilità che il dipendente assume all’interno dell’Area C, non è obbligatoriamente una responsabilità verso l’esterno, essendo, dunque, sufficiente anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente e ciò in coerenza con i precedenti specifici di questa Corte (Cass. 21 maggio 2013, n. 12407; Cass. 28 aprile 2014, n. 9344). La sentenza di appello, quindi, ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, interpretando esattamente le disposizioni contrattuali là dove ha - appunto -distinto tra fasi del processo e processo nella sua integralità ed ha quindi ritenuto, sulla base di una coerente nozione di processo produttivo, che la lavoratrice avesse appunto svolto l’intera filiera del profilo produttivo ad esso affidato. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) a causa della violazione dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., degli artt. 113, 115 e 116cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. e in particolare del comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 della CEDU. L’INPSdeduce il travisamento delle prove acquisite in particolare con riguardo alla testimonianza Iseppin (Iseppon)e quindi riproduce nel ricorso il verbale della prova testimoniale da cui poteva evincersi che mancava, in particolare, il requisito della responsabilità che deve caratterizzare il profilo C1. 4. Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia nella richiesta di una r ivalutazione delle risultanze istruttorie e del materiale probatorio riportato nel ricorso con riguardo ad apprezzamenti di fatto che sono rimessi al giudice del merito, mentre non è dedotto errore di percezione. Ed infatti, in materia di ricorso per cassazione, l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è sindacabile in sede di legittimità, come invece chiede il ricorrente (cfr., Cass., n. 7187 del 2022). Questa Corte ha inoltre chiarito (Cass., n. 12971 del 2022) che, può essere dedotta la violazione dell'art. 115,cod. proc. civ., qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova -non censurabile in sede di legittimità -che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto e che viene in rilievo nella specie), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere -non adempiuto nella specie laddove il ricorrente rimette a questa Corte la rivalutazione del verbale di assunzione della prova testimoniale - di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. 5. Il ricorso va quindi rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la distrazione ex art.93 cod. proc. civ. a favore del difensor e del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti pro