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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 31764/2023

Testo disponibile della fonte

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stituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata in data 11/01/2023, la Corte di appello di Milano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da R. D. costituitasi parte civile nel processo nei confronti di S. E. per i reati di atti persecutori e di percosse, processo definito in primo grado con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La Corte distrettuale ha rilevato, per un verso, che la parte civile era decaduta dalla qualità non avendo rassegnato le proprie conclusioni in primo grado e, per altro verso, che l'appello era stato sottoscritto dalla stessa parte civile e che era comunque tardivo.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione R. D. 1-7, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello prima sostiene che la parte civile era decaduta dalla qualità, poi afferma che la parte civile non può sottoscrivere personalmente l'appello.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Secondo l'ordinanza impugnata, i 45 giorni per l'appello scadevano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché il termine decorreva dal 14/12/2021, data della notifica alla parte civile ex art. 542, u.c., cod. proc. pen., laddove il termine scadeva il 09/02/2022, ossia 45 giorni dopo il deposito della sentenza emessa il 27/10/2021, mediante lettura e indicazione di 60 giorni per il deposito della sentenza, laddove l'appello è stato depositato in data 08/02/2022.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge processuale, avendo la Corte di appello omesso di rilevare la nullità del processo per incapacità del giudice di primo grado per carenza dei requisiti di terzietà e imparzialità.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.

I difensori di S.E.

Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello della parte civile R. D. In primo luogo, il giudice di appello ha registrato la mancata presentazione delle conclusioni in primo grado e, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato (Sez. 1, n. 19380 del 25/11/2016, dep. 2017, Casadei, Rv. 270260 - 01).In ogni caso - e anche a voler escludere il perfezionamento della fattispecie di revoca tacita indicata - la Corte distrettuale ha rilevato l'ulteriore causa di inammissibilità rappresentata dalla sottoscrizione del gravame ad opera della stessa parte privata, del tutto in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'art. 100 cod. proc. pen. richiede che la parte civile stia in giudizio con l'assistenza di un difensore e l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile (Sez. 6, n. 48601 del 21/09/2017, Zironi, Rv. 271502 - 01).

All'evidenza, la seconda ratio decidendi assume, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, il ruolo di argomento ad abundantiam, il che rende ragione della manifesta infondatezza del primo motivo.

3. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

In caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 13/06/2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata in data 11/01/2023, la Corte di appello di Milano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da R. D. costituitasi parte civile nel processo nei confronti di S. E. per i reati di atti persecutori e di percosse, processo definito in primo grado con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte distrettuale ha rilevato, per un verso, che la parte civile era decaduta dalla qualità non avendo rassegnato le proprie conclusioni in primo grado e, per altro verso, che l'appello era stato sottoscritto dalla stessa parte civile e che era comunque tardivo. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione R. D. 1-7, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello prima sostiene che la parte civile era decaduta dalla qualità, poi afferma che la parte civile non può sottoscrivere personalmente l'appello. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo l'ordinanza impugnata, i 45 giorni per l'appello scadevano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché il termine decorreva dal 14/12/2021, data della notifica alla parte civile ex art. 542, u.c., cod. proc. pen., laddove il termine scadeva il 09/02/2022, ossia 45 giorni dopo il deposito della sentenza emessa il 27/10/2021, mediante lettura e indicazione di 60 giorni per il deposito della sentenza, laddove l'appello è stato depositato in data 08/02/2022. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge processuale, avendo la Corte di appello omesso di rilevare la nullità del processo per incapacità del giudice di primo grado per carenza dei requisiti di terzietà e imparzialità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. I difensori di S.E. Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello della parte civile R. D. In primo luogo, il giudice di appello ha registrato la mancata presentazione delle conclusioni in primo grado e, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato (Sez. 1, n. 19380 del 25/11/2016, dep. 2017, Casadei, Rv. 270260 - 01).In ogni caso - e anche a voler escludere il perfezionamento della fattispecie di revoca tacita indicata - la Corte distrettuale ha rilevato l'ulteriore causa di inammissibilità rappresentata dalla sottoscrizione del gravame ad opera della stessa parte privata, del tutto in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'art. 100 cod. proc. pen. richiede che la parte civile stia in giudizio con l'assistenza di un difensore e l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile (Sez. 6, n. 48601 del 21/09/2017, Zironi, Rv. 271502 - 01). All'evidenza, la seconda ratio decidendi assume, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, il ruolo di argomento ad abundantiam, il che rende ragione della manifesta infondatezza del primo motivo. 3. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. In caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 13/06/2023.
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