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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13812/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';l [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma del 4 gennaio 2021 che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso, il vizio di carenza di motivazione: 1) in relazione alla condotta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente; 2) in relazione alla dosimetria della pena.

Deduce inoltre il decorso del termine di prescrizione del reato.

2. In ordine alla prescrizione, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez.

U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti).

Attesa l'epoca del fatto (21 maggio 2018) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (4 gennaio 2021), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (23/09/2025) e che, per effetto della sospensione, viene a compimento il 21 maggio 2027.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.

Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

Tanto premesso, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo ma anche: 1) le modalità del fatto, posto che l'imputato era stato trovato in possesso dello stupefacente non solo nella propria abitazione, ma nella pubblica via, in zona nota come piazza'di spaccio; 2) l'inverosimiglianza della tesi prospettata relativa al rifornimento personale, dal momento che l'imputato era nella disponibilità di altro stupefacente rinvenuto in casa ; 3) il ritrovamento, presso l'abitazione dell'imputato, di materiale da confezionamento e di un bilancino di precisione.

4. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari a mesi otto di reclusione, ampiamente inferiore al medio edittale, la sentenza impugnata compie adeguato e non illogico giudizio di congruità, dopo aver valutato, oltre che al profilo fattuale relativo al quantitativo dello stupefacente ( 51 dosi), anche la personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico recente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';l [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma del 4 gennaio 2021 che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso, il vizio di carenza di motivazione: 1) in relazione alla condotta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente; 2) in relazione alla dosimetria della pena. Deduce inoltre il decorso del termine di prescrizione del reato. 2. In ordine alla prescrizione, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l'epoca del fatto (21 maggio 2018) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (4 gennaio 2021), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (23/09/2025) e che, per effetto della sospensione, viene a compimento il 21 maggio 2027. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tanto premesso, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo ma anche: 1) le modalità del fatto, posto che l'imputato era stato trovato in possesso dello stupefacente non solo nella propria abitazione, ma nella pubblica via, in zona nota come piazza'di spaccio; 2) l'inverosimiglianza della tesi prospettata relativa al rifornimento personale, dal momento che l'imputato era nella disponibilità di altro stupefacente rinvenuto in casa ; 3) il ritrovamento, presso l'abitazione dell'imputato, di materiale da confezionamento e di un bilancino di precisione. 4. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari a mesi otto di reclusione, ampiamente inferiore al medio edittale, la sentenza impugnata compie adeguato e non illogico giudizio di congruità, dopo aver valutato, oltre che al profilo fattuale relativo al quantitativo dello stupefacente ( 51 dosi), anche la personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico recente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
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