CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14426/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16472/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legalerappresentante pro tempore, quale incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto agli indirizzi PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore –intimata – avversola sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1 08/19 /20 2 4 depositata in data 1 5 / 1 /20 2 4 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Lombardia n. 108/19 /20 24 depositata in data 15 / 1 /20 24 veniva no riuniti e parzialmente accolti i ricorsi in riassunzione proposti da STMicroelectronicsS.r.l. con socio unico . Lacontroversia riguardava gli avvisi di accertamento notificati ai fini IRPEG\IRES,IRAP ed IVA oltre accessori per gli anni 2003, 2004, 2005 e 20 06 dall’Agenzia delle Entrate alla società [OSCURATO:SOCIETA]. poi incorporata dall’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]icroelectronics S.r.l. emessi sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione notificatodalla Guardia di Finanza il 15 febbraio 2008. La CTP di Milano acco glieva i ricorsi introduttivi con tre distinte sentenze, n n . 159 e 160 /47/10 per le annualità 2003 e 2004 e n. 45/25/12per gli anni di imposta 2005 e 2006 , aventi ad oggetto avvisi diaccertamento per II.DD. e IVA relativi ad operazioni infragruppo . LaCTR della Lombardia con le sentenze nn. 70 e 71/01/12 riformava le pronunce rese in relazione agli anni 2003 e 2004, accogliendo l’appellodell’Agenzia con riferimento al recupero a tassazione IVA ; il giudice accoglieva anche la domanda subordinata della contribuente concernentele sanzioni irrogate ai fini dell’imposta armonizzata. Con lasentenza n. 1605/8/2014 il giudice respingeva l’appello dell’Ufficio relativoagli anni 2005 e 2006, conferma nd o la sentenza di primo grado ecosì l’annullamento dei relativi avvisi. Leparti soccombenti proponeva no distinti ricors i per Cassazione ; quelli propostidalla società venivano accolt i dalla Corte con le ordinanze nn. 8271e 8274/2022 e , anche con riferimento a lle ann ualità 2005 e 2006 , laCorte pronunciava l’ordinanza n.8606/2022 di cassazione con rinvio. Il giudice del rinvio riuniva i processi e r espinge va i ricorsi in riassunzione proposti per gli anni 2003 e 2004 , accoglie va il ricorso propostoper gli anni 2005 e 2006, limitatamente ai costi infragruppo, pari ad euro 522.227,67 (2005), e a quelli per servizi, pari ad euro 45.500,00 (2006), respingendolo per il resto . Il giudice inoltre annullavale sanzioni pecuniarie dipendenti dalle sole riprese annullate . Con riguardo alle riprese confermate, dispone va , per tutti i ricorsi riuniti,la rideterminazione delle pene pecuniarie, in applicazione dello iussuperveniens. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società, affidato a nove motiv i . L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio, ma ha deposita to in data 10.9.2024 copia dell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto tra le parti . A sua volta, in data 17.10.2024 la ricorrente ha depositato istanza di cessazionedella materia del contendere Consideratoche: L’Agenzia delle Entrate ha depositato in giudizio in data 10 .9.2024 copiadell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti. Inoltre, in data 17.10.2024 la contribuente ha depositato istanza di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ex art.48 del d.lgs. n.546/1992 , confermando così l’estinzione del processo per cessazionedella materia del contendere. L’istanza va senz’altro accolta e n essun provvedimento dev’esser e adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione in giudiziodell’Agenzia delle Entrate e di effettivo svolgimento di attività difensiva.