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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01548/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25780/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi b) (art. 474 c.p.) e c) (art. 612 c.p.) confermando la affermazione della sua responsabilità per il reato di truffa di cui al capo a), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio per detto reato in mesi dieci di reclusione ed euro 333,00 di multa.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa di cui al capo a) in difetto di prova dei presupposti oggettivi e soggettivi; - violazione di legge in ordina alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di truffa sulla scorta delle complessive emergenze processuali ed, in particolare, tenuto conto della circostanza che le somme oggetto della condotta decettiva erano state versate sulla carta postepay a lui intestata.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure formulate con il primo motivo, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, ai numerosi precedenti penali.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n.2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè sul punto la sentenza si appalesa immune da censure.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25780/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi b) (art. 474 c.p.) e c) (art. 612 c.p.) confermando la affermazione della sua responsabilità per il reato di truffa di cui al capo a), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio per detto reato in mesi dieci di reclusione ed euro 333,00 di multa. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa di cui al capo a) in difetto di prova dei presupposti oggettivi e soggettivi; - violazione di legge in ordina alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di truffa sulla scorta delle complessive emergenze processuali ed, in particolare, tenuto conto della circostanza che le somme oggetto della condotta decettiva erano state versate sulla carta postepay a lui intestata. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure formulate con il primo motivo, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, ai numerosi precedenti penali. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n.2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè sul punto la sentenza si appalesa immune da censure. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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