CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15899/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 16/10/2025 del tribunale di Forlì;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale di Forlì con ordinanza di cui in epigrafe, pronunciandosisu opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. (così riqualificato da questa Corte diCassazione il ricorso proposto dal medesimo pubblico ministero), dichiarava nonluogo a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di “svincolo emonetizzazione” dei titoli individuati con decreto di esecuzione della confiscaemesso dalla Procura in data 7 agosto 2024.2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Forlì, sollevando tre motivi diimpugnazione.3. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 667 cod. proc. pen.per abnormità del provvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione non solonon si sarebbe pronunziato sulla proposta opposizione, avanzata avverso la suadecisione con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di esecuzione dellaconfisca, ma avrebbe anche creato una situazione di stallo rilevante per la predettaqualificazione dell’atto impugnato.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordineall’art. 86 disp. att. del codice di rito evidenziando sia la assenza di ogni sanzioneprocessuale in caso di eventuale erroneo iter seguito dal P.M. rispetto a quantosancito con la predetta norma, sia che anche a ritenere corretta la interpretazioneelaborata dal giudice circa l’art. 86 e la ivi sancita procedura per la individuazionee confisca di titoli azionari da parte del P.M., in assenza di previsione di invaliditàdel risultato comunque ottenuto quale l’apprensione dei beni individuati dal P.M.,spetterebbe alla cancelleria del giudice il compito di procedere alla vendita deibeni.5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 86 prima citato inrelazione all’art. 660 c.p.p. Si sostiene che difformemente da quanto sostenuto dalGip l’art. 86 citato delineerebbe due modalità alternative per il Pubblico Ministeronel dare esecuzione alla confisca per equivalente, nel caso in cui non vi siano benigià sottoposti a sequestro prima della pronuncia della sentenza; la scelta sarebbepoi rimessa alla valutazione del pubblico ministero in fase esecutiva, il quale puòprocedere o con le forme dell’articolo 660 del codice di rito o con la confisca dibeni specificamente individuati. L’avverbio, successivamente, utilizzato nella partefinale del comma 1 bis dell’articolo 86 citato non può avere il significato di sancirela posteriorità dell’azione del pubblico ministero rispetto al mancato pagamento inforza dell’ordine emesso ai sensi dell’articolo 660 del codice di rito; infine,numero 150 del 2022, tra cui l’articolo 97 del decreto stesso, risulterebbe chel’applicazione dell’articolo 660 citato debba aver luogo per i fatti commessisuccessivamente all’entrata in vigore del citato decreto, essendo previsto che incaso di mancato pagamento del quantum stabilito in sentenza in punto di confiscaè prevista la conversione della stessa in giorni di semilibertà quale sanzionesostitutiva limitativa della libertà personale non prevista nella precedentedisciplina di esecuzione della confisca e più in generale delle pene e, dunque, piùsfavorevole al condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, si osserva, quanto al primo motivo, che il combinatodisposto dell'art. 676, comma 1, e art. 667, comma 4, cod. proc. pen., impone diritenere che contro il provvedimento emesso in materia di confisca, anche aseguito di contraddittorio partecipato tra le parti (cfr., in tal senso, ex pluribus,Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, , Rv. 265538; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007,Rv. 237897) ed anche ai sensi della citata normativa speciale (tra tante, Sez. 1,n. 29736 del 20/06/2012, , non mass.), è dato quel particolare - specifico - mezzodi reclamo che è l'opposizione, produttivo di ordinanza ricorribile per cassazione(cfr. anche in motivazione Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Rv. 273041 – 01).Consegue che a fronte della ricorribilità per cassazione della ordinanza incontestazione non rileva alcuna questione in tema di atto abnorme, che emerge,piuttosto, sul primigenio presupposto che si tratti innanzitutto, quanto all’attocontestato, di provvedimento non ricorribile in cassazione. Il primo motivo dunqueè inammissibile.2. Il secondo motivo è invece fondato e assorbe il terzo. Occorrepremettere che l’art. 86 disp. att. c.p.p. così recita ai primi due commi: 1. Lacancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvoche per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delleoperazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o aduno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del Codice di proceduracivile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili ; 1-bis. Qualora sia statadisposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o,comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone laconfisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle penepecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione alprovvedimento su beni individuati successivamente. (comma, quest’ultimo,inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "[OSCURATO:PERSONA]").2.1. Si tratta, all’evidenza, di una disposizione priva di ogni sanzione dirilevanza processualpenalistica, innanzitutto di nullità, dell’atto ritenuto assente,ex art. 660 c.p.p.2.2. Si tratta peraltro di una disposizione di portata processuale, allastessa stregua dell’omologa previsione di cui all’art. 1, comma 14, lett. a), dellalegge delega n. 134 del 2021, nella parte in cui prevede che prima di procedereall'esecuzione del provvedimento ablatorio, debba essere inviato, in difetto diprecedente sequestro, un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta laconfisca per equivalente. In tal senso si è espressa già questa Corte (Sez. 3, n.45120 del 28/10/2022, Rv. 283773 - 01) in ordine alla predetta previsione equindi, riproducendo l’art. 86 citato, in sostanza, la stessa previsione, seppure condiversa operatività, non può che affermarsi anche per esso la natura didisposizione ad effetti tipicamente processuali, regolata dal principio "tempus regitactum".2.3. Va, peraltro, ancor prima osservato che, per effetto della previsionedell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 secondo cui ai reati commessiprima della data di entrata in vigore di detto decreto "continuano ad applicarsi ledisposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniariepreviste... dall'articolo 660 del codice di procedura penale", ai fini di individuare lemodalità previste "per l'esecuzione delle pene pecuniarie", cui fa espressamenteriferimento il nuovo art. 86 comma 1 bis disp. att. cod. proc. pen., si debba avereriguardo, nella specie (nella quale i reati coinvolti sono appunto anteriori all'entratain vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), all'articolo 660 cit. nella versione antecedentealle modifiche del 2022, con conseguente non necessità di ingiunzione alpagamento rivolta dal pubblico ministero al condannato, come invece ritenuto dalgiudice del provvedimento impugnato.2.4. Quanto poi alla necessaria ricostruzione in via esegetica del citatoarticolo, non può prescindersi, innanzitutto, dalla considerazione del criterioletterale, alla luce altresì di principi di ragionevolezza: la disposizione fariferimento innanzitutto al presupposto storico per cui, innanzitutto, “sia statadisposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o,comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone laconfisca”.Si delimita quindi l’ambito circostanziale giustificativo dell’iter proceduraledisciplinato di seguito.In particolare, l’assenza della previa misura ablatoria cautelare o comunque -ponendosi su un piano di sostanziale equivalenza quanto alla non avvenutaindividuazione di beni da apprendere - anche la presenza di una confisca priva,tuttavia, di una specifica indicazione dei beni di riferimento, costituiscono lascaturigine della procedura da seguire per l’apprensione concreta di beni.A tal fine, come già riportato sopra, l'esecuzione si svolge con le modalità previsteper l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministerodi dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.Non si tratta, dunque, come ritenuto dal giudice, di una procedura delineatasecondo predeterminate azioni concepite in rapporto di priorità l’una rispettoall’altra, bensì di un iter processuale per il quale, diversamente da quantosostenuto in sostanza nella ordinanza impugnata, la connotazione “successiva”della iniziativa del P.M. volta ad apprendere i beni da confiscare – alla luce dellaratio e lettera della disposizione - fa riferimento al primigenio e comune dato(rispetto anche alla alternativa dell’ordine ex art. 660 c.p.p.) della previa dispostaconfisca priva di concretezza o di specificità sui beni da apprendere (id est assenzadel sequestro per equivalente o confisca senza specifica indicazione del beni), enon già alla circostanza, del tutto autonoma e distinta, e anche essa successiva alpredetto unico presupposto, di una previa esecuzione della confisca stessa “ conle modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie”.Così letta la disposizione, si lascia al p.m., come sostenuto in ricorso, la facoltà discegliere tra l’alternativa di agire “con le modalità previste per l'esecuzione dellepene pecuniarie” e quindi, solo attualmente (per quanto più sopra detto), con ilprevio ordine di pagamento ex art. 660 c.p.p., l’esecuzione immediata dellaconfisca su beni individuati successivamente.Tale interpretazione, da una parte nasce dal ritenere, alla luce della linearità dellaespressione e del dato per cui il presupposto storico della assenza di previo titoloablativo specifico appare comune ad entrambi gli iter processuali delineati, che laprecisazione “ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione alprovvedimento su beni individuati successivamente” si riconduce direttamente eimmediatamente, senza previe interposizioni processuali, tantomeno integratedall’ordine ex art. 660 c.p.p., al presupposto storico prima citato, della assenza disequestro o di confisca specificata; dall’altra, appare in linea con principi diragionevolezza ed efficacia, i quali ove sia possibile una diretta apprensione di beniindividuati, impongono di lasciare la predetta alternativa operativa nell’ambitodella discrezionalità tipica del pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione.Pur sempre permanendo, in tale ambito, gli ordinari principi e modalità di tuteladegli interessati.3. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunaledi Forlì per quanto di competenza alla luce dei principi sopra esposti. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Forlì.Così è deciso, 10/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]