CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 14 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 15 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha riscontrato nella condotta da questa posta in essere gli artifizi e raggiri tipici della truffa, individuando corretti argomenti giuridici, avverso i quali la ricorrente omette di confrontarsi; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità oltre l'ogni ragionevole dubbio, risulta del tutto generica, poiché non indica gli elementi che sono alla base della doglianza formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere anch'esso piuttosto generico, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha in realtà puntualmente argomentato il rigetto, evidenziando le ragioni della gravità della condotta, e dunque la non particolare tenuità dell'offesa arrecata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]