Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08119/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/01/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 22 gennaio 2021, dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della misura alternativa presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva della dichiarazione di domicilio, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Lo stato di irreperibile, osservava il Tribunale di sorveglianza, costituiva causa ostativa, da un punto di vista logico, alla concessione di qualsiasi misura alternativa alla detenzione.

Con separata istanza la difesa chiedeva di provvedere alla sospensione del provvedimento assunto e il Tribunale di sorveglianza provvedeva in conformità, dando atto della presenza della dichiarazione di domicilio, in calce all'istanza presentata.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce la violazione degli artt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. osservando che, in calce all'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione, presentata in data 20/12/2018, è indicata la dichiarazione di domicilio in Calvisano (BS) via Cairoti n. 6. e la successiva modifica di esso in in [OSCURATO:PERSONA] (BS) alla via [OSCURATO:PERSONA] nr. 3.

2.1. La presenza nell'istanza della dichiarazione di domicilio, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. aveva indotto il Tribunale a travisare in rito il punto essenziale dell'istanza, dando atto dell'inesistenza di un presupposto che, contrariamente a quanto affermato, era esistente.

D'altro canto, la pur avvenuta sospensione dell'esecuzione del provvedimento da parte del Tribunale di sorveglianza non supera la questione.

Trattandosi di una decisione nel merito, assunta in senso reiettivo essa doveva essere presa dall'organo collegialmente inteso, non limitandosi ad una presa d'atto della insussistenza di un dato, ma svolgendo attività di cognizione che si sarebbe dovuta realizzare nel contraddittorio processuale.

Da ciò discendeva la necessità di fissare la camera di consiglio e di ascoltare le parti.

Del resto, non si rivela risolutiva la condizione di irreperibilità, ben potendo l'istante comparire in udienza e svolgere, dunque, ogni difesa di merito.

3. Il ricorso è fondato e ricorre la violazione di legge lamentata.; Non trova, infatti, applicazione l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. che tipizza quale causa di inammissibilità l'inadempimento dell'obbligo di provvedere alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato non detenuto che avanza, tra l'altro, domanda di misure alternative.

Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano, per il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen., le norme sul procedimento di esecuzione, la declaratoria di inammissibilità può essere emessa "de plano" dal Presidente del collegio soltanto quando l'istanza appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata.

La carenza delle condizioni di legge deve intendersi rigorosamente e in senso restrittivo, come difetto dei presupposti posti dalla legge per l'emanazione del provvedimento, non controversi e che non implichino alcuna valutazione discrezionale da parte del Tribunale (ex plurimis Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714).

L'art. 677 cod. proc. pen., comma 2 bis, aggiunge poi, come caso di inammissibilità della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, la mancata indicazione o elezione di domicilio nella domanda introduttiva del procedimento.

3.1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia non si è attenuto ai suddetti principi, ribaditi più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, e ha deciso con decreto di inammissibilità, ex art. 666 cod. proc. pen., comma 2, sul presupposto che è manifestamente infondata anche la richiesta che sia priva dell'indicazione di un'effettiva residenza, intesa come "domicilio di fatto" presso cui possono essere eseguite le misure alternative richieste.

Viceversa, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1 n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079), se non è discutibile il principio secondo il quale la concessione della misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, sì che l'opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame, tuttavia la mancata indicazioni del domicilio nella richiesta non è configurata dalla legge come condizione ostativa allo svolgimento della procedura camerale.

Peraltro, nella specie, l'istante aveva ritualmente. indicato il suo domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il decreto di inammissibilità deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, in quanto emesso in assenza delle rigorose condizioni che lo giustificano e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Brescia per la decisione sull'istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il prosieguo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 22 gennaio 2021, dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della misura alternativa presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva della dichiarazione di domicilio, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Lo stato di irreperibile, osservava il Tribunale di sorveglianza, costituiva causa ostativa, da un punto di vista logico, alla concessione di qualsiasi misura alternativa alla detenzione. Con separata istanza la difesa chiedeva di provvedere alla sospensione del provvedimento assunto e il Tribunale di sorveglianza provvedeva in conformità, dando atto della presenza della dichiarazione di domicilio, in calce all'istanza presentata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce la violazione degli artt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. osservando che, in calce all'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione, presentata in data 20/12/2018, è indicata la dichiarazione di domicilio in Calvisano (BS) via Cairoti n. 6. e la successiva modifica di esso in in [OSCURATO:PERSONA] (BS) alla via [OSCURATO:PERSONA] nr. 3. 2.1. La presenza nell'istanza della dichiarazione di domicilio, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. aveva indotto il Tribunale a travisare in rito il punto essenziale dell'istanza, dando atto dell'inesistenza di un presupposto che, contrariamente a quanto affermato, era esistente. D'altro canto, la pur avvenuta sospensione dell'esecuzione del provvedimento da parte del Tribunale di sorveglianza non supera la questione. Trattandosi di una decisione nel merito, assunta in senso reiettivo essa doveva essere presa dall'organo collegialmente inteso, non limitandosi ad una presa d'atto della insussistenza di un dato, ma svolgendo attività di cognizione che si sarebbe dovuta realizzare nel contraddittorio processuale. Da ciò discendeva la necessità di fissare la camera di consiglio e di ascoltare le parti. Del resto, non si rivela risolutiva la condizione di irreperibilità, ben potendo l'istante comparire in udienza e svolgere, dunque, ogni difesa di merito. 3. Il ricorso è fondato e ricorre la violazione di legge lamentata.; Non trova, infatti, applicazione l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. che tipizza quale causa di inammissibilità l'inadempimento dell'obbligo di provvedere alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato non detenuto che avanza, tra l'altro, domanda di misure alternative. Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano, per il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen., le norme sul procedimento di esecuzione, la declaratoria di inammissibilità può essere emessa "de plano" dal Presidente del collegio soltanto quando l'istanza appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata. La carenza delle condizioni di legge deve intendersi rigorosamente e in senso restrittivo, come difetto dei presupposti posti dalla legge per l'emanazione del provvedimento, non controversi e che non implichino alcuna valutazione discrezionale da parte del Tribunale (ex plurimis Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). L'art. 677 cod. proc. pen., comma 2 bis, aggiunge poi, come caso di inammissibilità della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, la mancata indicazione o elezione di domicilio nella domanda introduttiva del procedimento. 3.1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia non si è attenuto ai suddetti principi, ribaditi più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, e ha deciso con decreto di inammissibilità, ex art. 666 cod. proc. pen., comma 2, sul presupposto che è manifestamente infondata anche la richiesta che sia priva dell'indicazione di un'effettiva residenza, intesa come "domicilio di fatto" presso cui possono essere eseguite le misure alternative richieste. Viceversa, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1 n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079), se non è discutibile il principio secondo il quale la concessione della misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, sì che l'opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame, tuttavia la mancata indicazioni del domicilio nella richiesta non è configurata dalla legge come condizione ostativa allo svolgimento della procedura camerale. Peraltro, nella specie, l'istante aveva ritualmente. indicato il suo domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il decreto di inammissibilità deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, in quanto emesso in assenza delle rigorose condizioni che lo giustificano e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Brescia per la decisione sull'istanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il prosieguo
Decreto Cassazione n. 08119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris