Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:556
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CO0241_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-241/00 P,
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, con sede in Dublin (Irlanda), rappresentata dalla sig.ra P. Watson, BL, e dal sig. M. Byrne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 30 marzo 2000, nella causa T-65/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1885), nonché all'accoglimento delle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
e
[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. J. Kallaugher, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 giugno 2000 la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 marzo 2000, nella causa T-65/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1885; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 1996 (pratica IV/34.193 - [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «decisione controversa»), recante rigetto di una denuncia presentata dalla ricorrente il 17 gennaio 1992, sulla base dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU n. 13, pag. 204), e relativa ad una violazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE).
Fatti all'origine della controversia e contesto giuridico
2 La sentenza impugnata espone i fatti all'origine del ricorso dinanzi al Tribunale e il contesto giuridico nei seguenti termini:
«1 Il 17 gennaio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]" o la "ricorrente"), società di diritto irlandese fornitrice di vetro, ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento [...] n. 17 [...], con la quale veniva segnalato l'abuso di posizione dominante che la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e la sua controllata tedesca, la Flabeg GmbH, avrebbero posto in essere sul mercato irlandese del vetro semidoppio di 4 mm avendole applicato condizioni diverse da quelle offerte ad altri acquirenti per prestazioni equivalenti ed avendo rifiutato di fornirle tale tipo di vetro in quantitativi superiori ad un certo limite, ponendola così in una posizione concorrenziale svantaggiata.
2 Il 14 febbraio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente, conformemente all'art. 11 del regolamento n. 17, una richiesta d'informazioni, alla quale essa ha risposto il 10 marzo 1992.
3 Invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione su tale denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere di non occupare una posizione dominante sul mercato del vetro semidoppio e di applicare un sistema di sconti fondato sull'importanza del cliente, sui termini di pagamento e sul quantitativo acquistato.
4 Il 1° luglio 1992, la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] i suoi commenti sulle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha ribadito che il sistema di classificazione dei clienti impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] era discriminatorio e che quest'ultima era, con una quota di mercato superiore all'80%, il primo fornitore di vetro semidoppio di 4 mm in Irlanda, mercato geograficamente rilevante nella valutazione della posizione dominante che essa deterrebbe.
5 Il 9 luglio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla ricorrente che un sistema di sconti fondato su una classificazione dei clienti per categorie e sul quantitativo non era discriminatorio. La ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni in merito a tali affermazioni il 10 agosto 1992.
6 Il 18 novembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una lettera ai sensi dell'art. 6 del suo regolamento 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), nella quale essa asseriva che non vi era una base sufficiente per dar seguito favorevole alla sua denuncia e l'invitava a presentare eventuali osservazioni integrative ai fini della sua presa di posizione definitiva. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale invito.
7 In seguito ad una riunione informale tenutasi il 27 aprile 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente, con lettera del 24 giugno 1993, che le sue osservazioni non contenevano alcun elemento di fatto o di diritto tale da inficiare le conclusioni contenute nella sua lettera del 18 novembre 1992. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] le ha reso nota la propria intenzione di inviare alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 e le ha precisato che essa sarebbe stata tenuta al corrente del seguito del procedimento.
8 Il 3 dicembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla ricorrente una versione non confidenziale della risposta della [OSCURATO:PERSONA] a tale richiesta di informazioni.
9 Con lettere del 16 febbraio e del 1° marzo 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto alla [OSCURATO:PERSONA] il proprio punto di vista sulla definizione del mercato geografico interessato e sulla pretesa posizione dominante che essa vi deterrebbe.
10 Con due lettere in data 8 marzo 1994, inviate alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il proprio punto di vista sulla definizione del mercato geografico rilevante, che sarebbe quello irlandese, e sul preteso abuso di posizione dominante che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso sul mercato specifico del vetro semidoppio di 4 mm. Essa ha altresì fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative ai prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato irlandese.
11 Il 24 ed il 27 maggio 1994, la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] altri elementi, i quali dimostrerebbero che le spese di trasporto dall'Europa continentale verso l'Irlanda sono molto più elevate di quelle dal [OSCURATO:PERSONA] verso l'Irlanda e comproverebbero quindi l'esistenza di un mercato geografico locale.
12 Con lettera del 10 giugno 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il proprio dissenso circa le informazioni relative alle spese di trasporto fornite dalla ricorrente.
13 Dopo aver raccolto informazioni presso altri fabbricanti di vetro della Comunità, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente, il 19 luglio 1995, una seconda lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, con la quale essa confermava che il mercato del prodotto di cui trattasi era quello della vendita del vetro semidoppio di qualsiasi spessore ai distributori, che il mercato geografico interessato copriva l'insieme della Comunità e che la [OSCURATO:PERSONA] non vi deteneva una posizione dominante.
14 Il 31 agosto 1995, la ricorrente ha presentato, su tale seconda lettera, le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, con le quali contestava nuovamente tanto la definizione del mercato geografico e del mercato del prodotto adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto la sua valutazione della posizione dominante detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].
15 Tra il 31 ottobre ed il 3 novembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto informazioni presso otto importatori di vetro stabiliti in Irlanda, per telefono e per telecopiatrice, circa i metodi di acquisto di vetro semidoppio di 4 mm.
16 Il 14 novembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste d'informazioni, conformemente all'art. 11 del regolamento n. 17, a società operanti sul mercato irlandese, compresa la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], per ottenere notizie in ordine alla quantità di vetro semidoppio di 4 mm venduta in Irlanda, agli spessori del vetro venduto e ai prezzi del trasporto verso la zona di Dublino.
17 Il 18 dicembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla ricorrente cinque risposte di società vetrarie che sono state ricevute il 22 dicembre 1995. Il 7 febbraio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inviato altre cinque risposte di società vetrarie, che le sono pervenute il 12 febbraio 1996.
18 Con decisione 21 febbraio 1996, pervenuta alla ricorrente il 1° marzo 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha definitivamente respinto la denuncia presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (pratica IV/34.193 - [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la "decisione impugnata"). [OSCURATO:PERSONA] vi conferma la propria precedente posizione, vale a dire che il mercato del prodotto di cui si tratta è costituito dalla vendita di vetro semidoppio di qualsiasi spessore ai distributori, che il mercato geografico interessato copre la Comunità considerata nel suo insieme, o almeno la parte settentrionale della Comunità, e che la [OSCURATO:PERSONA] non vi detiene una posizione dominante».
3 In tali circostanze, l'11 maggio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale.
La sentenza impugnata
4 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme.
5 In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato infondato, ai punti 32-39 della sentenza impugnata, il motivo della [OSCURATO:PERSONA] relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio di certezza del diritto, nonché ad uno sviamento di potere.
6 In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato infondato, ai punti 44-47 della sentenza impugnata, il motivo della [OSCURATO:PERSONA] attinente ad una violazione delle regole di procedura.
7 In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato infondato, ai punti 51-53 della sentenza impugnata, il motivo della [OSCURATO:PERSONA] che verteva sulla violazione delle forme sostanziali e del principio della certezza del diritto.
8 In quarto luogo, il Tribunale ha dichiarato infondato, ai punti 62-70 della sentenza impugnata, il motivo della [OSCURATO:PERSONA] relativo ad un errore manifesto di valutazione nella definizione del mercato del prodotto di cui trattasi.
9 In quinto luogo, il Tribunale ha dichiarato infondato, ai punti 81-100 della sentenza impugnata, il motivo della [OSCURATO:PERSONA] attinente ad un errore manifesto di valutazione del mercato geografico.
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
10 Con il suo ricorso la ricorrente chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.
11 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in via subordinata, infondato;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
12 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso infondato;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13 A sostegno del proprio ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi relativi, il primo, ad un'errata interpretazione da parte del Tribunale dei requisiti dell'art. 11 del regolamento n. 17, il secondo, ad un'errata applicazione da parte del Tribunale della giurisprudenza della Corte in merito ai diritti di un denunciante e, il terzo, ad un'errata applicazione da parte del Tribunale dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) nonché ad uno snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale.
14 In via preliminare occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sulla ricevibilità del ricorso
15 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è integralmente irricevibile in quanto non potrebbe procurare alcun beneficio alla parte che l'ha proposto.
16 Con la decisione controversa, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante sul mercato del vetro semidoppio di 4 mm in Irlanda, perché non solo l'analisi del mercato rilevante del prodotto di cui si tratta, ma anche quella del mercato geografico erano errate. In altri termini, per mettere in discussione la decisione controversa sarebbe necessario che l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] sia respinta sotto i due aspetti.
17 Sebbene il terzo motivo della ricorrente riguardi il mercato geografico assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non metta in discussione la parte della sentenza impugnata che conferma la sua analisi relativa al mercato del prodotto di cui si tratta.
18 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], quindi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, se il ricorso venisse accolto, ciò potrebbe incidere sul risultato cui perviene la decisione controversa. L'esito dei primi due motivi della ricorrente, che sarebbero di ordine procedurale, non potrebbe modificare tale conclusione poiché, anche se detti motivi venissero accolti, non potrebbero in ogni caso inficiare la legittimità della decisione controversa.
19 [OSCURATO:PERSONA] obietta che, facendo valere l'irricevibilità del ricorso perché il terzo motivo del medesimo verte esclusivamente sull'analisi del mercato geografico, la [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto che i primi due motivi del ricorso riguardano questioni procedurali che hanno inficiato l'analisi del mercato del prodotto di cui si tratta.
20 A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenze 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3319, punto 13, e 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6189, punto 33).
21 Se è esatto che il terzo motivo della ricorrente riguarda solo il mercato geografico rilevante e che i primi due motivi sono di carattere procedurale, si deve tuttavia constatare che il secondo motivo concerne elementi che sono direttamente legati all'analisi del mercato del prodotto considerato. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], per poter concludere che questo secondo motivo non potrebbe inficiare la legittimità della decisione controversa occorre esaminarlo nel merito.
22 Infatti, ripercussioni sull'analisi del mercato del prodotto di cui si tratta non potrebbero essere escluse a priori se tale motivo dovesse essere accolto. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il terzo motivo sia altresì fondato, il risultato cui perviene la decisione controversa potrebbe esserne inficiato, di modo che la ricorrente ha quindi effettivamente interesse ad agire.
23 Ne consegue che il ricorso, nel suo complesso, deve essere dichiarato ricevibile.
Sul primo motivo
24 Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha mal interpretato i requisiti dell'art. 11 del regolamento n. 17 considerando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente procurarsi elementi di prova per telefono facendo seguire a detta richiesta orale una richiesta scritta redatta nelle dovute forme.
25 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dai punti 38 e 44 della sentenza impugnata emerge una contraddizione nel ragionamento del Tribunale. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe confuso, da un lato, l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva oltrepassato i suoi poteri chiedendo informazioni per telefono e, dall'altro, il suo argomento sullo sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe potuto considerare che le informazioni ottenute per telefono da imprese in seguito ad una richiesta orale formulata ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 si presumono esatte fino a prova contraria.
26 Al riguardo si deve rilevare che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «l'art. 11 del regolamento n. 17 non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere informazioni tramite richieste orali facendole seguire da richieste in debita forma».
27 Inoltre, dai punti 16 e 17 della sentenza impugnata, riprodotti al punto 2 della presente ordinanza, risulta che il 14 novembre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste scritte d'informazioni a società operanti sul mercato irlandese, conformemente all'art. 11 del regolamento n. 17, e che ha ottenuto risposte a tali richieste. Queste constatazioni non sono state contestate dalla ricorrente.
28 Pertanto, dato che la decisione controversa è fondata su informazioni scritte debitamente ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione della procedura prevista dall'art. 11 del regolamento n. 17, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzata, nell'ambito del trattamento di una pratica di concorrenza, a chiedere oralmente informazioni ad imprese operanti sul mercato rilevante è priva di interesse per l'esito del ricorso.
29 Ne risulta che questo primo motivo è inoperante.
Sul secondo motivo
30 Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in merito ai diritti del denunciante nelle cause di concorrenza, insistendo sulla distinzione tra tali diritti e quelli del convenuto in cause siffatte. Questo errore di procedura avrebbe avuto ripercussioni sull'analisi del mercato del prodotto di cui trattasi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
31 A sostegno di tale motivo la ricorrene fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha mal applicato la sentenza 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487), e, in secondo luogo, che non ha tenuto conto della sentenza 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1503), da cui risulterebbe che il diritto di accedere al fascicolo è accompagnato dal diritto di commentarlo. Pertanto, la ricorrente ritiene, innanzi tutto, che avrebbe dovuto beneficiare di una ragionevole possibilità di presentare osservazioni sulle risposte fornite dalle imprese operanti sul mercato irlandese; inoltre, che il termine di nove giorni tra il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto tali risposte e la data dell'adozione della decisione controversa è stato insufficiente per commentarle e, infine, che, anche qualora un termine di nove giorni fosse sufficiente per presentare osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare la [OSCURATO:PERSONA] della data limite prevista a tal fine.
32 In primo luogo, si deve rilevare che il Tribunale ha dichiarato, ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda i diritti della difesa e il diritto di accesso al fascicolo, le imprese che hanno presentato una domanda a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17 non possono pretendere la stessa tutela di quelle che sono oggetto di una procedura d'indagine in materia di concorrenza.
33 Al riguardo è sufficiente constatare che nulla nelle conclusioni formulate a tale proposito dalla sentenza impugnata consente di individuare un errore di diritto.
34 In secondo luogo, per quanto riguarda i diritti della ricorrente nella sua veste di denunciante, il Tribunale ha ricordato, al punto 35 della sentenza impugnata, che «nel caso di specie, il procedimento d'istruzione della denuncia si è protratto per più di quattro anni e [che] la ricorrente ha avuto occasione a più riprese di esprimere il suo punto di vista». Nello stesso punto si prosegue: «Per quanto riguarda, in particolare, le ultime cinque risposte delle società irlandesi che sono state comunicate alla ricorrente, esse non modificavano i punti fondamentali oggetto del procedimento e, quindi, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso a quest'ultima solo nove giorni, prima dell'adozione della decisione [controversa], per commentare tali risposte, non le ha impedito di fare utilmente conoscere il suo punto di vista».
35 Va rilevato al riguardo che le conclusioni del Tribunale si basano su valutazioni di fatto che non possono essere messe in discussione nell'ambito di un'impugnazione, a meno che non si dimostri che il Tribunale ha snaturato gli elementi di fatto che gli sono stati sottoposti. Tuttavia, una simile dimostrazione non è stata fornita dalla ricorrente.
36 In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui sussista una violazione dei diritti del denunciante, occorrerebbe inoltre, affinché il motivo possa essere accolto, che, in mancanza di tale asserita irregolarità, il procedimento potesse condurre ad un risultato differente (v., in tal senso, sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 47, e 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959, punto 48).
37 Ora, si deve constatare, come ha giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA] e come risulta in particolare dalla procedura dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più osservazioni sostanziali da formulare sulle risposte delle imprese operanti sul mercato rilevante. Di conseguenza, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto solo nove giorni per commentare tali risposte non è tale da influenzare l'analisi del mercato del prodotto considerato ed il risultato cui è pervenuta la decisione controversa.
38 Pertanto, il secondo motivo della ricorrente deve essere dichiarato manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
39 Con il terzo motivo la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver mal applicato l'art. 190 del Trattato rifiutando di considerare che la decisione controversa era viziata da un difetto di motivazione in merito ai costi di trasporto del vetro semidoppio. Tale difetto sarebbe stato segnalato dal Tribunale stesso all'udienza, ma non risulterebbe dalla sentenza impugnata che fornirebbe, pertanto, un'errata presentazione dei fatti.
40 La ricorrente sostiene, infatti, che esiste una contraddizione tra la risposta scritta della [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale, che indica che le spese di trasporto non superano il 19% del valore del prodotto in un raggio di 500 km dalla fabbrica, da un lato, e il punto 33 della decisione controversa, dall'altro, secondo cui tali spese ammonterebbero approssimativamente al 10% del valore del prodotto. Tale contraddizione avrebbe dovuto, in ogni caso, comportare l'annullamento della decisione controversa per difetto di motivazione. Pertanto, a torto il Tribunale avrebbe considerato al punto 89 della sentenza impugnata che, «contrariamente a ciò che sembra risultare dall'udienza, la decisione [controversa] non è viziata da contraddizione nella misura in cui il suo punto 33 fa riferimento alla decisione [OSCURATO:PERSONA]-Techint/SIV».
41 A tale proposito occorre rilevare come, dal momento che il secondo motivo della ricorrente, legato all'analisi del mercato del prodotto considerato, è manifestamente infondato, il terzo motivo non può più giovargli poiché riguarda solo la parte della sentenza impugnata relativa al mercato geografico rilevante.
42 Infatti, dal momento che l'analisi del mercato del prodotto considerato su cui si è basata la decisione controversa non può essere messa in discussione nel presente ricorso e che tale analisi è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della denuncia della [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo, anche se venisse accolto, non potrebbe comportare l'annullamento della sentenza impugnata, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fatto valere nelle sue osservazioni menzionate ai punti 16 e 17 della presente ordinanza. Pertanto, tale motivo è inoperante (v., in tal senso, ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1611, punto 47, e sentenza 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4775, punto 43).
43 Da quanto precede risulta che il ricorso nel suo complesso deve essere dichiarato manifestamente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile alla procedura di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la condanna della ricorrente, la quale è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd è condannata alle spese.