CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt.56,48,479 in relazione all'art.476 e 497 bis cod. pen. Considerato che sia il primo che il secondo motivo - con cui il ricorrente contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità dello stesso per entrambi i capi d'imputazione- risultano manifestamente infondati in quanto: - deducono censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà e in quanto tali manifestamente infondati atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono consentite doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; - non si confrontano con la sentenza che con motivazione esente dai descritti vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il cQ.RKliere estensore [OSCURATO:PERSONA]