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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 44914/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 14.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei reati a costei (ed in concorso con gli altri due) ascritti per cui, con il vincolo della continuazione, la aveva condannata alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede;

2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della odierna ricorrente quanto al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in quella di anni 1 di reclusione confermando nel resto la decisione impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore della Cangiano lamentando: 3.1 mancanza o illogicità della motivazione; ignoranza del decreto interministeriale n. 110/2013: rileva come già con l'atto di appello fosse stato evidenziato che la Cangiano non aveva inoltrato alcuna richiesta di liquidazione dei danni né era emerso alcun elemento deponente per un effettivo concorso dell'imputata nel delitto di cui al capo A); riporta la risposta fornita dalla Corte di Appello di cui segnala la illogicità considerato come sia notoriamente possibile per chiunque risalire alla compagnia assicuratrice partendo dalla targa del motoveicolo o del ciclomotore secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 110 del 9.8.2013; segnala come la sentenza abbia ignorato il dato acquisito secondo cui il motociclo era utilizzato vuoi dal coniuge vuoi dal figlio della odierna ricorrente, risultando perciò anche per questo verso illogica la conclusione secondo cui a fornire i dati della compagnia assicuratrice non potesse essere stata altri che la Cangiano; 3.2 illogicità della motivazione e travisamento della prova acquisita: segnala che la sentenza di primo grado, cui si è riportata la motivazione di quella di appello, era viziata da un travisamento della prova documentale circa la identità di colui che aveva inoltrato la richiesta di liquidazione alla compagnia assicuratrice e che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza qui impugnata, risultava dalla documentazione versata in atti;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso;

5. la difesa della Cangiano ha a sua volta trasmesso una memoria difensiva in cui ha sottolineato il carattere a suo avviso meramente apparente della motivazione con cui i giudici di merito e, in particolare, la Corte di Appello nella sentenza impugnata, hanno ritenuto il concorso della ricorrente nei fatti di frode assicurativa descritti nella imputazione; ricorda, in particolare, come fosse pacifico, in atti, che la denunzia di sinistro fu inoltrata da soggetti terzi rispetto alla Cangiano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. L'odierna ricorrente era stata citata a giudizio, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], perché, in concorso tra loro, la Cangiano quale precedente proprietaria ed ancora possessore del motociclo targato DM46957, avrebbe intestato il motociclo a persona inesistente (tale [OSCURATO:PERSONA]) e fornito a [OSCURATO:PERSONA] "i dati di una controparte" da utilizzare in un simulato incidente stradale consentendo così alla stessa Eliseo di denunciare un finto sinistro e di chiederne il relativo indennizzo.

Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie essendo allora appena il caso di ribadire che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2. Era emerso, secondo le due sentenze di merito, che, con querela del 9.6.2014, la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] spa aveva segnalato la denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di un incidente che sarebbe occorso in Napoli il giorno 10.5.2013 in cui sarebbe rimasta coinvolta la stessa Eliseo alla guida del motoveicolo DF273314 intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed altro motoveicolo DM46957 intestato a tale [OSCURATO:PERSONA], assicurato con la società querelante.

Gli accertamenti eseguiti dalla compagnia avevano consentito di verificare che il Picassola era, in realtà, un soggetto inesistente; che la ricostruzione del sinistro fornita dalla Eliseo era difforme rispetto a quella riportata nella segnalazione del "Picassola" e che non era stato possibile ispezionare il motociclo, intestato a tale [OSCURATO:PERSONA], che non era stato mai messo a disposizione del perito per verificarne lo stato.

Era altresì emerso che il motociclo "antagonista", di cui nemmeno era stato possibile verificare lo stato e gli eventuali danni, era stato trasferito a "Picassola" dalla precedente proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perfezionato attraverso una agenzia cui erano stati forniti dei documenti falsi a nome dello sconosciuto, ed in realtà radicalmente inesistente, acquirente del mezzo.

Il motoveicolo era d'altra parte rimasto nella disponibilità della famiglia della Cangiano e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniuge e figlio della odierna ricorrente già imputati con costei ed assolti per non aver commesso il fatto (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado: "... non potendosi escludere che la simulata vendita sia stata ideata ed eseguita dalla sola Cangiano ... e che gli Iliucci si siano limitati a continuare ad utilizzare il bene della propria congiunta").

Di qui, secondo i giudici di merito, la fittizietà del trasferimento di proprietà finalizzato a stipulare un contratto di assicurazione a nome dell'inesistente Picassola [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, perciò, in una zona ove peraltro erano applicabili tariffe di molto inferiori rispetto a quelle applicate a Napoli.Oltre a quelle già richiamate era emersa, secondo i giudici di merito, una "ennesima" peculiarità rappresentata dal fatto che "[OSCURATO:PERSONA] - proprietario della moto Kawasaki che sarebbe stata coinvolta nel sinistro con la Honda SH, apparentemente intestata a [OSCURATO:PERSONA] ....- risulta risiedere a pochi isolati dall'abitazione di quest'ultima ..." (cfr., così, dalla sentenza di primo grado).

3. L'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la decisione del Tribunale ritenendo non fosse stata acquisita la prova del suo concorso nell'altrui condotta fraudolenta dal momento che altri avrebbe potuto utilizzare i dati assicurativi del motociclo per inoltrare una falsa denunzia di sinistro che, pacificamente, non era ascrivibile ad essa ricorrente.

4. Nel vagliare l'appello della odierna ricorrente, la Corte territoriale ha segnalato che la difesa si era soffermata su uno soltanto degli elementi che erano stati complessivamente valorizzati nella sentenza di primo grado a carico della Cangiano; ha dato atto che la difesa aveva fatto presente che chiunque avrebbe potuto utilizzare i dati del motociclo per inoltrare una falsa denuncia di sinistro ma ha spiegato che "solo la Cangiano ... può aver fornito i dati della propria polizza assicurativa ai coimputati per denunciare il sinistro ..." (cfr., pag. 6).

5. Il ricorso insiste su quest'ultimo aspetto denunziandone la fallacia dal punto di vista "fattuale" e normativo e, in particolare, rilevando che la Corte ha omesso di considerare come sia possibile per chiunque risalire alla compagnia assicuratrice partendo dal numero di targa del motoveicolo o del ciclomotore secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 110 del 9.8.2013; aggiunge che la sentenza ha inoltre ignorato il dato acquisito secondo cui il motociclo era utilizzato vuoi dal coniuge vuoi dal figlio della odierna ricorrente, già coimputati, risultando perciò anche per questo verso illogica la conclusione secondo cui a fornire i dati della compagnia assicuratrice non potesse essere stata altri che la Cangiano.

6. Rileva il collegio che il ricorso mira ad inficiare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, letta in combinazione sinergica con quella di primo grado, avvalendosi tuttavia di una lettura disarticolata e atomistica degli elementi acquisiti al processo e sui quali, invece, i giudici di merito hanno fondato la loro decisione.

Ed in effetti, la responsabilità della Cangiano non si fonda affatto sulla considerazione di cui si è detto e di cui il ricorso ha contestato la fondatezza ma, come già accennato, fornisce una lettura di questo dato collocandolo all'interno di un contesto più ampio ed articolato che aveva visto la Cangiano in primo luogo trasferire la proprietà del ciclomotore ad un soggetto inesistente avvalendosi di documenti di identità falsi e di una residenza altrettanto fittizia nelle Marche e, per questa ragione, stipulare, a nome di costui, una polizza assicurativa a condizioni come si è detto anche vantaggiose rispetto alle tariffe generalmente applicate nella zona di Napoli dove, tuttavia, il ciclomotore continuava a circolare essendo rimasto nella disponibilità materiale della famiglia della odierna ricorrente.

I giudici di merito, perciò, hanno fondato la loro decisione su un complesso di elementi indiziari giudicati univocamente convergenti verso la odierna ricorrente di cui è stata affermata la (cor)responsabilità quale soggetto che aveva fornito un contributo essenziale alla frode assicurativa la cui "materialità", si badi, non è stata oggetto di rilievo difensivo alcuno né dalla Cangiano ma, per il vero, nemmeno dai coimputati che, con i rispettivi atti di appello, non avevano articolato censure "in fatto".

Non è inutile allora ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153).

Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227).

Tanto premesso, osserva il collegio che il ricorso finisce in tal modo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata e posta a fondamento della decisione con argomentazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità e risultano, invece, puntualmente collegate alle acquisite emergenze fattuali.

6. Il secondo motivo si fonda invece sull'asserito e supposto travisamento della prova documentale segnalando un profilo che, tuttavia, non incide sulla "ratio" della motivazione che non mette in discussione il fatto che la denuncia non fosse stata inoltrata dalla Cangiano o da chi per lei ma che ha fatto leva sulla "partecipazione" materiale della Cangiano alla vicenda materialmente posta in essere da altri nella sua parte finale, ovvero nella denuncia di sinistro alla assicurazione.

7. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 14.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei reati a costei (ed in concorso con gli altri due) ascritti per cui, con il vincolo della continuazione, la aveva condannata alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede; 2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della odierna ricorrente quanto al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in quella di anni 1 di reclusione confermando nel resto la decisione impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore della Cangiano lamentando: 3.1 mancanza o illogicità della motivazione; ignoranza del decreto interministeriale n. 110/2013: rileva come già con l'atto di appello fosse stato evidenziato che la Cangiano non aveva inoltrato alcuna richiesta di liquidazione dei danni né era emerso alcun elemento deponente per un effettivo concorso dell'imputata nel delitto di cui al capo A); riporta la risposta fornita dalla Corte di Appello di cui segnala la illogicità considerato come sia notoriamente possibile per chiunque risalire alla compagnia assicuratrice partendo dalla targa del motoveicolo o del ciclomotore secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 110 del 9.8.2013; segnala come la sentenza abbia ignorato il dato acquisito secondo cui il motociclo era utilizzato vuoi dal coniuge vuoi dal figlio della odierna ricorrente, risultando perciò anche per questo verso illogica la conclusione secondo cui a fornire i dati della compagnia assicuratrice non potesse essere stata altri che la Cangiano; 3.2 illogicità della motivazione e travisamento della prova acquisita: segnala che la sentenza di primo grado, cui si è riportata la motivazione di quella di appello, era viziata da un travisamento della prova documentale circa la identità di colui che aveva inoltrato la richiesta di liquidazione alla compagnia assicuratrice e che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza qui impugnata, risultava dalla documentazione versata in atti; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; 5. la difesa della Cangiano ha a sua volta trasmesso una memoria difensiva in cui ha sottolineato il carattere a suo avviso meramente apparente della motivazione con cui i giudici di merito e, in particolare, la Corte di Appello nella sentenza impugnata, hanno ritenuto il concorso della ricorrente nei fatti di frode assicurativa descritti nella imputazione; ricorda, in particolare, come fosse pacifico, in atti, che la denunzia di sinistro fu inoltrata da soggetti terzi rispetto alla Cangiano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. L'odierna ricorrente era stata citata a giudizio, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], perché, in concorso tra loro, la Cangiano quale precedente proprietaria ed ancora possessore del motociclo targato DM46957, avrebbe intestato il motociclo a persona inesistente (tale [OSCURATO:PERSONA]) e fornito a [OSCURATO:PERSONA] "i dati di una controparte" da utilizzare in un simulato incidente stradale consentendo così alla stessa Eliseo di denunciare un finto sinistro e di chiederne il relativo indennizzo. Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie essendo allora appena il caso di ribadire che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2. Era emerso, secondo le due sentenze di merito, che, con querela del 9.6.2014, la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] spa aveva segnalato la denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di un incidente che sarebbe occorso in Napoli il giorno 10.5.2013 in cui sarebbe rimasta coinvolta la stessa Eliseo alla guida del motoveicolo DF273314 intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed altro motoveicolo DM46957 intestato a tale [OSCURATO:PERSONA], assicurato con la società querelante. Gli accertamenti eseguiti dalla compagnia avevano consentito di verificare che il Picassola era, in realtà, un soggetto inesistente; che la ricostruzione del sinistro fornita dalla Eliseo era difforme rispetto a quella riportata nella segnalazione del "Picassola" e che non era stato possibile ispezionare il motociclo, intestato a tale [OSCURATO:PERSONA], che non era stato mai messo a disposizione del perito per verificarne lo stato. Era altresì emerso che il motociclo "antagonista", di cui nemmeno era stato possibile verificare lo stato e gli eventuali danni, era stato trasferito a "Picassola" dalla precedente proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perfezionato attraverso una agenzia cui erano stati forniti dei documenti falsi a nome dello sconosciuto, ed in realtà radicalmente inesistente, acquirente del mezzo. Il motoveicolo era d'altra parte rimasto nella disponibilità della famiglia della Cangiano e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniuge e figlio della odierna ricorrente già imputati con costei ed assolti per non aver commesso il fatto (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado: "... non potendosi escludere che la simulata vendita sia stata ideata ed eseguita dalla sola Cangiano ... e che gli Iliucci si siano limitati a continuare ad utilizzare il bene della propria congiunta"). Di qui, secondo i giudici di merito, la fittizietà del trasferimento di proprietà finalizzato a stipulare un contratto di assicurazione a nome dell'inesistente Picassola [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, perciò, in una zona ove peraltro erano applicabili tariffe di molto inferiori rispetto a quelle applicate a Napoli.Oltre a quelle già richiamate era emersa, secondo i giudici di merito, una "ennesima" peculiarità rappresentata dal fatto che "[OSCURATO:PERSONA] - proprietario della moto Kawasaki che sarebbe stata coinvolta nel sinistro con la Honda SH, apparentemente intestata a [OSCURATO:PERSONA] ....- risulta risiedere a pochi isolati dall'abitazione di quest'ultima ..." (cfr., così, dalla sentenza di primo grado). 3. L'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la decisione del Tribunale ritenendo non fosse stata acquisita la prova del suo concorso nell'altrui condotta fraudolenta dal momento che altri avrebbe potuto utilizzare i dati assicurativi del motociclo per inoltrare una falsa denunzia di sinistro che, pacificamente, non era ascrivibile ad essa ricorrente. 4. Nel vagliare l'appello della odierna ricorrente, la Corte territoriale ha segnalato che la difesa si era soffermata su uno soltanto degli elementi che erano stati complessivamente valorizzati nella sentenza di primo grado a carico della Cangiano; ha dato atto che la difesa aveva fatto presente che chiunque avrebbe potuto utilizzare i dati del motociclo per inoltrare una falsa denuncia di sinistro ma ha spiegato che "solo la Cangiano ... può aver fornito i dati della propria polizza assicurativa ai coimputati per denunciare il sinistro ..." (cfr., pag. 6). 5. Il ricorso insiste su quest'ultimo aspetto denunziandone la fallacia dal punto di vista "fattuale" e normativo e, in particolare, rilevando che la Corte ha omesso di considerare come sia possibile per chiunque risalire alla compagnia assicuratrice partendo dal numero di targa del motoveicolo o del ciclomotore secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 110 del 9.8.2013; aggiunge che la sentenza ha inoltre ignorato il dato acquisito secondo cui il motociclo era utilizzato vuoi dal coniuge vuoi dal figlio della odierna ricorrente, già coimputati, risultando perciò anche per questo verso illogica la conclusione secondo cui a fornire i dati della compagnia assicuratrice non potesse essere stata altri che la Cangiano. 6. Rileva il collegio che il ricorso mira ad inficiare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, letta in combinazione sinergica con quella di primo grado, avvalendosi tuttavia di una lettura disarticolata e atomistica degli elementi acquisiti al processo e sui quali, invece, i giudici di merito hanno fondato la loro decisione. Ed in effetti, la responsabilità della Cangiano non si fonda affatto sulla considerazione di cui si è detto e di cui il ricorso ha contestato la fondatezza ma, come già accennato, fornisce una lettura di questo dato collocandolo all'interno di un contesto più ampio ed articolato che aveva visto la Cangiano in primo luogo trasferire la proprietà del ciclomotore ad un soggetto inesistente avvalendosi di documenti di identità falsi e di una residenza altrettanto fittizia nelle Marche e, per questa ragione, stipulare, a nome di costui, una polizza assicurativa a condizioni come si è detto anche vantaggiose rispetto alle tariffe generalmente applicate nella zona di Napoli dove, tuttavia, il ciclomotore continuava a circolare essendo rimasto nella disponibilità materiale della famiglia della odierna ricorrente. I giudici di merito, perciò, hanno fondato la loro decisione su un complesso di elementi indiziari giudicati univocamente convergenti verso la odierna ricorrente di cui è stata affermata la (cor)responsabilità quale soggetto che aveva fornito un contributo essenziale alla frode assicurativa la cui "materialità", si badi, non è stata oggetto di rilievo difensivo alcuno né dalla Cangiano ma, per il vero, nemmeno dai coimputati che, con i rispettivi atti di appello, non avevano articolato censure "in fatto". Non è inutile allora ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). Tanto premesso, osserva il collegio che il ricorso finisce in tal modo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata e posta a fondamento della decisione con argomentazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità e risultano, invece, puntualmente collegate alle acquisite emergenze fattuali. 6. Il secondo motivo si fonda invece sull'asserito e supposto travisamento della prova documentale segnalando un profilo che, tuttavia, non incide sulla "ratio" della motivazione che non mette in discussione il fatto che la denuncia non fosse stata inoltrata dalla Cangiano o da chi per lei ma che ha fatto leva sulla "partecipazione" materiale della Cangiano alla vicenda materialmente posta in essere da altri nella sua parte finale, ovvero nella denuncia di sinistro alla assicurazione. 7. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favo
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