CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 20/10/2020 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del. Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità'tiel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 ottobre 2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 14 maggio 2018, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per il reato ascrittogli al capo A, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011„ n. 159. I fatti di reato, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, riguardando le reiterate violazioni delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in -ogata ad [OSCURATO:PERSONA] con il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 21 novembre 2001, che venivano accertate dalle Forze dell'Ordine nell'arco temporale compreso tra il 25 febbraio 2006 e il 9 gennaio 2011. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione cli legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere prescritta l'ipotesi di reato contestata ad [OSCURATO:PERSONA] ex art. 75,, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2011, pur essendosi arrestate le condotte violative della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presupposta alla data del 9 gennaio 2011. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che doveva essere escluso dall'insussistenza dei caratteri di stabilità e di abitualità indispensabili per la configurazione di tale fattispecie. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva reiterata specifica contestata all'imputato, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro, a fronte delle specifiche censure difensive, si era soffermata in (37 termini assertivi, omettendo di considerare che l'ultimo precedente penale del ricorrente risaliva al 2008. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute dalla Corte di appello di Catanzaro, in regime di prevalenza anziché di equivalenza. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere prescritta l'ipotesi di reato contestata ad [OSCURATO:PERSONA] ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2011, pur essendosi arrestate le condotte violative della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presupposta alla data del 9 gennaio 2011. Osserva il Collegio che il giudizio di colpevolezza pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, tenuto conto delle connotazioni di serialità delle condotte illecite che gli venivano contestate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che imponevano il riconoscimento della recidiva reiterata specifica oggetto di contestazione, alla luce dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato, attestata dai suoi precedenti penali, che, nella decisione censurata, venivano richiamati nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 6558 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656-01; Sez. 3, n. 31293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], M., Rv. 276291-01). L'ineccepibile riconoscimento della recidiva reiterata specifica, al contempo, impedisce di ritenere decorsi i termini di prescrizione relativi all'ipotesi di reato di cui al capo A, dovendosi osservare che la recidiva reiterata specifica, così come contestata ad [OSCURATO:PERSONA], incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo, in ragione della proroga espressamente prevista dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015-01). Ne discende che, considerato il titolo del reato contestato ad [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione, che deve essere quantificato in sedici anni e sei mesi, non risulta interamente spirato alla data del 20 ottobre 2020, nella quale veniva pronunciata la sentenza impugnata. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2011, che doveva essere escluso dall'insussistenza dei caratteri di stabilità e di abitualità indispensabili per la configurazione di tale fattispecie. Osserva il Collegio che, come correttamente evidenzial:o dalla Corte di appello di Catanzaro, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti compiuti dalle Forze dell'Ordine - che consentivano di accertare la serialità delle violazioni delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, irrogata dal Tribunale di Catanzaro il 21 novembre 2001, commesse da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale compreso tra il 25 febbraio 2006 e il 9 gennaio 2011 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata al capo A, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne discende che il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, peraltro non contestati nella loro consistenza materiale, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite dell'imputato e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative da cui traeva origine il presente procedimento, asseverate da apposite relazioni di servizio, che consentivano di accertare la natura seriale delle violazioni delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposte al ricorrente dal ' Tribunale di Catanzaro (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vun:hio, Rv. 278942- 01; Sez. 1, n. 43858 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valentino, Rv. 257806-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Dall'inammissibilità delle precedenti doglianze discende l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva contestata all'imputato, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro, a fronte delle specifiche censure difensive, si era soffermata in termini assertivi, omettendo di considerare che l'ultimo precedente penale del ric:orrente risaliva al 2008. Non può, in proposito, non ribadirsi che la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti ascrittigli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che risultavano vagliati dalla Corte territoriale catanzarese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni delle condotte dell'imputato, che non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata, apparendo espressive di una "refattarietà del prevenuto rispetto alle prescrizioni di legge", che imponevano di applicare la recidiva reiterata specifica contestata, rispetto alla quale non assumeva un rilievo decisivo la risalente datazione dell'ultimo precedente penale del ricorrente, commesso nel 2008. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute dalla Corte di appello di Catanzaro, in regime di prevalenza anziché di equivalenza. Osserva il Collegio che le doglianze sollevate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono smentite dalle emergenze dosimetriche, cui ci si è riferiti nel paragrafo precedente, dovendosi evidenziare che la quantificazione della pena irrogata al ricorrente, fondata sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza con la contestata recidiva, risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi, che, come detto, non risulta controversa. Si consideri, in ogni caso, che il giudizio di comparazione circostanziale può essere censurato in sede di legittimità solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosinnetrica arbitraria o di un ragionamento Modico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come costantemente affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450-01). 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda