CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 33652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 16/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Milanoaccoglieva l’opposizione presentata dall’Amministrazione penitenziaria avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto la richiesta, giàrivolta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] detenuto sottoposto al regime speciale, dipoter avere a disposizione - in contrasto con quanto previsto con la circolare DAPdel 2/10/2017 sull’utilizzo del pentolame e del fornello nel circuito dei detenuti inregime di art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - quantonecessario per poter cucinare o anche solo scaldare una bevanda per tutta lanotte.Il Tribunale di sorveglianza ha motivato sulla diversità di trattamentoriservata ai soggetti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. chetrova una plausibile giustificazione nelle esigenze logistiche organizzative e disicurezza interna, senza tradursi, come contestato nell’opposizione attraverso laproduzione di una diversa decisione di altro Tribunale, che invece lo avevaconsentito, in un mezzo per ottenere con la differente regolamentazione unamaggiore afflittività della detenzione così attuando un’ingiusta discriminazione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. nonché 3, 27 e 32Cost. sul mancato riconoscimento, ritenuto discriminatorio rispetto ai detenuticomuni, del suo diritto - contrariamente a quanto affermato nel provvedimentoimpugnato che ha ritenuto trattarsi di giustificate modalità di esercizio di talediritto - ad avere a disposizione fornello e pentolame anche la notte, senzadoverlo riconsegnare alle 20 per riaverlo alle 7 del mattino.Sono stati presentati motivi nuovi con cui si sono ribadite le ragioni allabase del motivo di ricorso.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.2. Giova premettere che il tema dell’estensione del diritto dei detenutisottoposti al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. inrelazione alla preparazione e cottura dei cibi è stato oggetto di un significativosviluppo giurisprudenziale a seguito della sentenza n. 186 del 2018 della Cortecostituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., nella parte in cui imponevaall’amministrazione penitenziaria di adottare misure tali da assicurare l’assolutaimpossibilità di cuocere cibi da parte dei detenuti sottoposti al regimedifferenziato.In una prima fase interpretativa, questa Corte aveva affermato chel’individuazione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, di specifiche fasceorarie destinate alla cottura dei cibi non incideva sul riconoscimento del dirittosoggettivo del detenuto, il quale restava comunque garantito, risolvendosi in unamera modalità di regolamentazione del suo esercizio, come tale sottratta alsindacato della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019,dep. 2020).2.1. Tale orientamento è stato successivamente superato da un diversoindirizzo ermeneutico, secondo cui anche i provvedimenti amministrativi chedisciplinano le modalità di esercizio del diritto alla cottura dei cibi possono esseresottoposti a controllo giurisdizionale, al fine di verificarne la conformità ai principiaffermati dalla Corte costituzionale e l’assenza di indebiti aggravamenti delregime detentivo. In tal senso si è espressa Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep.2021, Rv. 280532, la quale ha riconosciuto la sindacabilità delle determinazioniamministrative volte a delimitare temporalmente l’esercizio del predetto diritto.Si è quindi chiarito che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibicostituisce, in sé considerata, una legittima modalità organizzativa dell’eserciziodel diritto, purché non si traduca in un trattamento deteriore rispetto a quelloriservato ai detenuti comuni ristretti nel medesimo istituto penitenziario. Neconsegue che il discrimine tra legittimità e illegittimità della disciplinaamministrativa va individuato non già nella mera differenziazione delle fasceorarie, bensì nella presenza di ragioni oggettive e apprezzabili idonee agiustificare tale differenziazione. Diversamente, la limitazione assumerebbecarattere meramente afflittivo e risulterebbe elusiva della pronuncia della Cortecostituzionale n. 186 del 2018. In tal senso si sono espresse Sez. 1, n. 36940 del28/6/2022, e Sez. 1, n. 38401 del 6/5/2022.Il medesimo principio è stato costantemente ribadito dalla più recentegiurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 1, n. 43528 del 28/6/2023, Rv.285204, nonché Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Sez. 1, n. 49810del 15/9/2023 e Sez. 1, n. 49527 del 10/10/2023, decisioni accomunatedall’affermazione secondo cui la diversificazione delle modalità di esercizio deldiritto alla cottura dei cibi è consentita soltanto ove risulti sorretta da concreteesigenze organizzative e di sicurezza, effettivamente riscontrabili nell’istitutopenitenziario interessato.Da ul t imo, ta le indir izzo ermeneut ico è stato r ibadi to daSez. 1, n. 1442 del 07/10/2025, dep. 2026, Rv. 289296, secondo cui, in tema diordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istitutoche, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto dicottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regimedetentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione inspecifiche esigenze logistiche e organizzative.3. Alla luce di tali coordinate interpretative, il ricorso in esame si palesainfondato.L’ordinanza impugnata si sottrae, infatti, alle censure prospettate, avendoil Tribunale di sorveglianza fornito una motivazione puntuale, coerente e immunedal vizio denunciato, in linea con i principi di diritto testé enunziati.Risulta, pertanto, correttamente escluso che con la disciplina applicata sisiano perseguite finalità discriminatorie del trattamento detentivo specialeovvero si sia determinata una compressione arbitraria del diritto riconosciutodalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, essendo, invece, dettadisciplina sorretta da ragioni obiettive, specificamente individuate econgruamente richiamate nel provvedimento impugnato come sopra sintetizzato.4. Dal le considerazioni ora esposte deriva la dichiarazioned’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente