CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Albesano,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore,intimata-avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia n. 209/2024 depositatoil 03/05/2024.Numero registro generale 15956/2024Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 11230/2026Data pubblicazione 27/04/2026Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. StanislaoDe Matteis che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenutasi in data11/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1 Nell’ambito della procedura del piano di ristrutturazione soggetto adomologazione ex art. 64 bis CCII proposto da [OSCURATO:PERSONA], veniva esperita procedura competitiva di affitto e vendita delcompendio aziendale con l’aggiudicazione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dello stessoda parte di [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di € 14.600.000.2 A seguito di presentazione, in data 7/3/2024, di offerta migliorativa daparte di [OSCURATO:SOCIETA] (€ 17.600.000), il Tribunale di Verona, con decretodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che, sulla scorta dell’importo in aumento delprezzo di aggiudicazione, il valore dell’azienda fosse largamente superioreall’offerta dell’aggiudicataria, sospendeva le operazioni di vendita,disponendo una nuova procedura di gara (con udienza fissata al 25 marzo2024 e con prezzo a base d’asta di € 17.600.000).3 La Corte d’Appello di Venezia rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] osservando: i) il Tribunale correttamente aveva, come era suaprerogativa, ricondotto l’offerta di [OSCURATO:SOCIETA] nell’ipotesi di cui all’art. 217CCII che prevede che il Giudice, anche su istanza di un interessato,potesse sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, perimpedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offertorisultasse notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo; ii) ilperseguimento del prevalente interesse dei creditori, come è richiesto aldebitore dall’art. 64 bis CCII era quello di conseguire il miglior prezzoall'esito della procedura competitiva, iii) l’offerta migliorativa pari ad €3.000.000 in più rispetto al prezzo offerto dall’aggiudicatario, eraNumero registro generale 15956/2024Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 11230/2026Data pubblicazione 27/04/2026elemento indicativo del fatto che il prezzo di aggiudicazione del compendioaziendale fosse notevolmente inferiore a quello congruo.4 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato atre motivi , la [OSCURATO:PERSONA] spa ha svolto difese,[OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. Il pubblico Ministero ha depositatorequisitoria scritta. Le parti hanno depositato memorie ex art 380bis1c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 124 e217 CCII per avere la Corte distrettuale, come il Tribunale, errato nelqualificare d’ufficio la domanda, sulla premessa che i fatti costitutivi findall'inizio fossero stati prospettati secondo un paradigma corrispondenteall'art. 217 CCII, benché la parte attrice avesse evocato in atto anchel'art. 124 CCII.1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 64bis e 91 CCII, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., si ascrive allaCorte di non aver rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni contenutenel decreto che disciplinava la procedura competitiva; si trattava diviolazioni che lungi dall’essere puramente formali afferivamo ai principifondamentali ai principi cardine dettati in materia di vendite coattive. Sisostiene, inoltre, che l’esperimento di vendita poteva considerarsieffettuato secondo le norme processualcivilistiche della vendita senzaincanto e che l’offerta in aumento dell’aggiudicatario non rispettava irequisiti formali stabiliti dal decreto di vendita.1.2 Il terzo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 217 CCII per avere la CorteNumero registro generale 15956/2024Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 11230/2026Data pubblicazione 27/04/2026erroneamente ritenuto non congruo il prezzo di aggiudicazione sul meropresupposto dell’offerta migliorativa.2.Va preliminarmente riconosciuta, contrariamente a quanto sostenuto dalcontroricorrente, l’astratta ammissibilità del ricorso in quanto, comeaffermato e ribadito anche di recente da questa Corte (cfr. Cass.25329/2017 e 575/2026 ) la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresinell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva ed è, quindi,suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost..3 Ciò premesso, risulta dalla documentazione allegata al controricorso- ilcui deposito nel giudizio di cassazione è consentito, ai sensi dell’art 372c.p.c., in quanto idoneo provocare una pronuncia di inammissibilità delricorso- che successivamente alla decisione di reiezione dell’istanza disospensione, [OSCURATO:SOCIETA] si è resa nuovamente aggiudicataria, in data13/5/2024 del compendio aziendale per il prezzo di € 22.600.000 aseguito di vari rilanci ed ha provveduto a compiere gli atti e le attivitàesecutive all’aggiudicazione (procedure di accordi con le rappresentanzesindacali e accordi con i dipendenti, conclusione del contratto di affittod’azienda, voltura dei contratti aziendali, dell’impianto fotovoltaico e degliautoveicoli).3.1 L’aggiudicazione dell’azienda e il compimento degli atti attuativiprevisti dal decreto di vendita competitiva comporta il venir menodell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso percassazione - confermativa, da parte della Corte d’Appello, delprovvedimento con cui il Tribunale ha disposto la sospensione delleoperazioni di vendita, disponendo una nuova procedura di gara (cfr. Cass.n. 1344/11 vedi anche Cass. 26175/2017).Il ricorso è dunque, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.Numero registro generale 15956/2024Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 11230/2026Data pubblicazione 27/04/20264 Le spese del presente giudizio vanno compensate integralmente avutoriguardo all’esito, determinato della lite determinato da un eventosopravvenuto.5 Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, infatti, èapplicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda conintegrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria"dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi dideclaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazionedella materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte lepronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosagiudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione dellavirtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in meritoalla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass.3542/2017). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 marzo2026.Il Presidente