CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controtempore, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione in persona delNumero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 141/2024depositata il 28/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha sottoscritto un contratto di leasingcon la [OSCURATO:PERSONA] spa.Con tale contratto la Banca si è impegnata ad acquistare un opificio dallaSILCA spa e concederlo in leasing, per l'appunto, alla [OSCURATO:PERSONA], che, di conseguenza, si è impegnata a pagare il canone per la durata di96 rate.Il prezzo complessivo che Ortes avrebbe dovuto pagare fu però decurtatodi un credito che Orte stessa aveva verso il venditore (Silca) e che Ortes haceduto alla Banca finanziatrice.Un analogo contratto di leasing la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato altresì conla società Inox camini srl.E' accaduto tuttavia che la venditrice, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], ha subìtofallimento ed il curatore ha proposto azione revocatoria ordinaria dientrambe le vendite, citando in giudizio la [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Fallimento la banca avrebbe acquistato le due porzioniimmobiliari nella consapevolezza della situazione di dissesto dellavenditrice, e nella consapevolezza che quei beni risultavano essere gli unicicespiti immobiliari, rappresentanti il patrimonio della poi fallita società.Numero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026Di conseguenza ha agito per la revocatoria di quegli atti.Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda.2.- La decisione del giudice di prime cure è stata oggetto di appello sia daparte della [OSCURATO:PERSONA] che della società Ortes, con impugnazioniseparate, e poi riunite.La Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato i gravami proposti verso ilfallimento Silca (ed aventi ad oggetto la revocatoria), ma ha accoltol'impugnazione della società Ortes verso la [OSCURATO:PERSONA] (che vertevasul pagamento dell'equivalente dei canoni).Nel frattempo alla [OSCURATO:PERSONA] è subentrata ICCREA BancaImpresaspa, che ha poi cambiato denominazione in BBC [OSCURATO:PERSONA], la quale ha datomandato a BBC [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione del ricorso percassazione.Avverso la pronunzia della corte di merito la società BBC [OSCURATO:PERSONA],quale mandataria, propone ora ricorso per cassazione, affidato a settemotivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso e memoria il Fallimento SILCA.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia travisamento dei fatti.La questione attiene al prezzo di vendita.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto azione revocatoria della vendita, e uno deglielementi utilizzati dal giudice di primo grado per affermare la natura elusivadell'atto di disposizione era stato, per l'appunto, il prezzo di quella vendita,stimato come inferiore a quello di mercato.Su tale accertamento la Banca aveva proposto appello, ma il giudice disecondo grado ha ribadito che, sebbene il prezzo non fosse irrisorio, eratuttavia inferiore ai valori di mercato, e tale differenza induceva a ritenerela finalità elusiva della vendita.La stima era inoltre stata effettuata dal CTU, che aveva altresì accertatocome quei due beni (oggetto di revocatoria) costituivano la quasi totalitàNumero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026del patrimonio della società poi fallita, che dunque in tal modo si eraspogliata di quasi il suo intero complesso di beni.Secondo la ricorrente la Corte Adita ha ritenuto rilevante e sintomaticoquale vizio del consilium fraudis e la conseguente consapevolezza dall’attoin frode ai creditori, un elemento di fatto, (percentuale complessiva del25%) assolutamente inesistente in giudizio .Ciò in quanto in realtà, anche secondo la perizia del CTU, il bene sarebbestato venduto a solo il 4% in meno del valore di mercato, e non già al 25%come assunto dai giudici; che in realtà quella percentuale del 25% sarebbeil frutto della somma di tutti e due i beni ( con ciò evidentementesommando, o confondendo, le differenti percentuali dell’atto in questionecon l’altro non revocato e stipulato dalla banca per la inox Camini, oppurecon il terzo ed ulteriore atto ).In altri termini, secondo la ricorrente la Corte Adita ha ritenuto rilevantee sintomatico quale vizio del consilium fraudis e la conseguenteconsapevolezza dall’atto in frode ai creditori, un elemento di fatto,(percentuale complessiva del 25%) assolutamente inesistente in giudizio,travisando la realtà processuale proveniente dalla stessa CTU, e sommandole differenze tra due atti non contestuali fra loro, uno dei quali estraneo allabanca esponente e stipulato oltre un anno dopo .Inoltre, e tale censura attinge una seconda ratio decidendi, secondo laricorrente, del pari è erroneo e contraddittorio il riferimento in fatto,laddove la Corte d’Appello di Caltanissetta assume che la vendita dei beni,a favore della banca, avrebbe “prosciugato” il patrimonio della Silca. .Ciò in quanto la Corte ha ritenuto di dover revocare solo una vendita e nonle altre, e dunque non poteva poi concludere nel senso che quell'unicavendita ha inciso per 7/8 sul patrimonio sociale.1.1.- Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni.Quanto alla prima censura, si chiede qui un diverso accertamento del valoredel bene, sotto l'apparente vizio dell'errore percettivo rilevante: dal motivoNumero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026stesso risulta che forse quella stima sarebbe dovuta alla somma tra duebeni, e forse anche di un terzo. Dunque, che la Corte di Appello sia incorsain errore è frutto di una valutazione della ricorrente che ipotizza anchecome si sia potuti arrivare a fare quella stima di valore in modo sbagliato.Diverso è l'errore percettivo che attiene alla rappresentazione di un fattoevidentemente inesistente.Né può dirsi che, comunque sia, si possa qui sindacare la valutazione delvalore dei beni effettuata nei giudizi di merito.Ma, ed è l'oggetto della seconda censura, ciò che maggiormente rileva, èche la decisione impugnata ha ravvisato un pregiudizio non già nelladiminuzione quantitativa del patrimonio - che viene contestata dallaricorrente con l'argomento che è venuto meno un solo bene e non tutti glialtri- ma nella sua variazione qualitativa, nel senso che al bene immobile èstato sostituito denaro.Scrivono infatti i giudici di merito che il presupposto oggettivodell'azione revocatoria ordinaria (c.d. "eventus damni") ricorre non solo nelcaso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenzapatrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini unavariazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio checomporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento delcredito .Dunque, la censura non coglie la ratio decidendi, che ravvisa pregiudizionella modificazione qualitativa del patrimonio, oltre che quantitativa, e chenon è, in tale sua dimensione, contestata.2.- Con il secondo motivo si denuncia travisamento dei fatti.La questione attiene alla partecipatio fraudis. Secondo la ricorrente eradimostrato che il debito era sorto dopo la vendita e dunque l'acquirente nonpoteva esserne a conoscenza quando la vendita, per l'appunto, è statastipulata.Numero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026Invece, la Corte di Appello è giunta alla conclusione che vi fosseconsapevolezza per travisamento dei documenti, che invece indicavanoformalmente che il debito era sorto successivamente. Era stato provato cheal tempo della stipula non esisteva trascrizione pregiudizievole ed i bilancinon indicavano passività rilevanti.Di tutto ciò la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto.2.1.- Il motivo è inammissibile.Anche qui la ratio decidendi è diversa.La decisione impugnata ha ritenuto che, se pure non certificato formalmentelo stato di disseto della società venditrice, esso risultava comunque da unaserie di elementi emersi in giudizio.Dunque, il fatto poteva dirsi travisato ove la decisione impugnata avesseritenuto che dalla documentazione ufficiale emergeva il debito, mentre daquella documentazione non emergeva affatto. Invece, la ratio è diversa:seppure non emergeva dalla documentazione ufficiale, vi erano una serie dielementi da cui ricavarlo (p. 15 della sentenza).3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'articolo 2697 c.c.Secondo la ricorrente la decisione impugnata avrebbe invertito l'onere dellaprova, nel senso che avrebbe ritenuto come provati alcuni fatti (pregiudizioarrecato e sua consapevolezza) in assenza di prova, posto che i documentiallegati dal Fallimento erano inopponibili.A fronte della prova fornita dalla banca era onere del Fallimento, che agivain revocatoria, dimostrare l'incapienza del patrimonio residuo. Provatuttavia mancata.3.1.-Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, la decisione impugnata non ha affatto affermato che l'oneredi provare i presupposti della revocatoria, anziché a chi agisce, spetti alconvenuto.Inoltre, la censura apparentemente assume violata la regola sull'onere dellaprova, ma piuttosto si duole di una erronea valutazione di essa, nel sensoNumero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026che contesta alla decisione impugnata di avere ritenuto come provati fattiche non lo erano.4.- Con il quarto motivo si prospetta oltre che motivazione contraddittoriaaltresì violazione dell'art. 2901 c.c.Secondo la ricorrente, l'errore della decisione impugnata starebbe inquesto. I giudici di appello hanno ritenuto contraddittoria la difesa dellabanca nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto inesistenti i debiti almomento della vendita, ma, per altro verso, ha sostenuto che il ricavato diessa fosse, per l'appunto, destinato a saldare i debiti contratti.Secondo la ricorrente, in questo ragionamento c'è un vizio dovuto ad erroredi fatto in quanto il ricavato usato per saldare il debito era quello dellavendita del 2006, ossia di una vendita successiva a quella per cui è causa,e nel 2006 i debiti potevano dirsi esistenti, mentre non lo erano al momentodell'atto qui revocato.Piuttosto, con l'atto di disposizione qui oggetto di revoca era stato estintoeffettivamente un debito di SILCA verso il concessionario, attraverso lacessione di tale debito alla ricorrente e decurtamento del prezzo.4.1.- Il motivo è inammissibile.Non censura la ratio decidendi, bensì un obiter dictum.La decisione impugnata infatti non fa leva su quell'argomento per escludereche l'atto di disposizione era stato posto in essere in adempimento di undebito pregresso.La decisione impugnata infatti si limita a rilevare la contraddizione diquell'argomento (negare il debito e poi dire di averlo estinto) solo a finiargomentativi. La ratio decidendi è invece un'altra, ed è argomentata apartire da pagina 17, dove si dà atto che solo in parte il ricavato dellavendita ha costituito estinzione del debito.Numero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026Con accertamento in fatto qui non censurabile, la decisione impugnata hainfatti ricostruito la situazione debitoria ed il suo collegamento con ipagamenti effettuati.In conclusione, la censura è appuntata verso un mero obiter, e non versola reale ratio decidendi, che non fa leva sulla contraddittorietàdell'argomento, ma fa leva su un accertamento in fatto che ha portato adescludere che il ricavato della vendita possa essere stato utilizzato perpagare debiti scaduti.5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 2697 e 2721c.c. nonché 116 c.p.c.Ad escludere la partecipatio fraudis, la ricorrente aveva allegato il fatto chenei contratti di vendita era inserita una clausola in base alla quale le societàconcessionarie si impegnavano a risolvere il leasing ed a rifondere le spesealla concedente (che era acquirente del bene) qualora la società venditricefosse fallita.Secondo la decisione impugnata questa clausola non solo era di mero stile,ma testimoniava per l'appunto la consapevolezza da parte dell'acquirentedella situazione debitoria in essere in capo alla venditrice.La ricorrente contesta questa tesi, sostenendo che invece Queldocumento rappresenta tutto meno che la consapevolezza da parte dellabanca della inesistente situazione debitoria e pregiudicata al 12.5.2005, maproprio in relazione al fatto che esso è comune a tutti i contratti stipulati,perché predisposto su un modulo a stampa standardizzato .Ed in assenza di altre circostanze tale elemento (il contenuto della clausola)doveva dirsi irrilevante per provare la partecipatio fraudis.5.1.- Il motivo è inammissibile.Si limita a ripetere una argomentazione già rigettata dalla Corte di Appello,e non censura i successivi argomenti che quest'ultima ha utilizzato perricavare da quella clausola la partecipatio fraudis, argomenti che sonosufficientemente motivati (p. 20 e seguenti della sentenza).Numero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026In particolare, osservano i giudici di merito che la sottoscrizione delleutilizzatrici non è sintomo di buona fede, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA],ma della necessità contrattuale di accettare una clausola rispondenteall’interesse della Banca – soggetto indispensabile all’operazione per esserel’unico dotato del valsente necessario e perciò di fatto dotato di maggiorepotere contrattuale – per non compromettere l’operazione nel suocomplesso (p. 21 della sentenza).A fronte degli argomenti spesi dalla decisione impugnata per dimostrare chequella clausola, con cui le parti prevedevano una certa conseguenza in casodi fallimento del venditore, era indice che esse parti erano consapevoli dellasituazione in cui il venditore versava; a fronte di ciò, il motivo di ricorso èapodittico, non contrappone argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli giàesaminati dalla Corte di Appello e rigettati con motivazione ampia.6.- Con il sesto motivo si prospetta violazione dell'articolo 2697 c.c. e 2901c.c.La questione torna nuovamente sul difetto di prova della esistenza di debitiin capo alla venditrice al momento della vendita.La ricorrente sospetta una certa contraddizione nel ragionamento delladecisione impugnata nel senso da un lato essa esclude che i pagamenti,effettuati dalla esponente, siano sintomatici rispetto alla esposizione al12.5.2005 della Silca, e acrobaticamente assume che detti pagamenti,anche successivi alla vendita, in realtà celassero una situazione di difficoltà.Non capiamo da dove lo estragga . (p. 34 del ricorso).Ciò sarebbe sintomatico della mancanza di prova della esistenza di unasituazione debitoria.Il motivo è inammissibile.Intanto, come si è già visto al secondo motivo, la decisione impugnata hacompiuto un accertamento in fatto circa l'esistenza dei debiti, ed hamotivato tale accertamento in maniera sufficiente; non può dunque quiquell'accertamento essere oggetto di censura.Numero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026Inoltre, sotto l'apparente censura di violazione di legge, il motivo in realtàcontesta l'apprezzamento delle prove: In sostanza manca totalmente laprova che, antecedentemente all’atto revocato, sussistessero debiti dellaSilca manca la prova che comunque la banca fosse a conoscenza dipregressi debiti, dei quali la banca non ne era comunque a conoscenza;nulla ha provato in proposito la curatela della venditrice. Ulteriormente lapartecipatio fraudis della banca non esiste, né è stata provata, né lo è statol’eventus damni .Dunque, ad una certa valutazione delle prove, fatta dalla decisioneimpugnata, e secondo cui vi era prova della situazione debitoria, e del fattoche il ricavato non è stato destinato ad estinguere debiti scaduti, nonchédel fatto che l'acquirente era consapevole del danno arrecato; a fronte diciò, contrappone apoditticamente che la prova di tutto ciò invece non eraemersa.Vale comunque, per ciascuna di tali censure quanto detto nei motiviprecedenti.9.- Il settimo motivo in realtà non contiene censura, appalesandosi comeun “non motivo”.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20798/2024Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 10721/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]