Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 90/1968
ECLI:IT:COST:1968:90
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso di un procedimento civile di appello promosso da
[OSCURATO:PERSONA] ed altri contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria
della Corte di appello di Milano ha sollevato di ufficio una questione
di legittimità costituzionale concernente la legge 15 aprile 1961, n.
291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai
magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed agli esperti delle
sezioni specializzate agrarie, e l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n.
320, che fissa la misura dell'indennità di missione dovuta a detti
esperti.
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 6 gennaio 1968, il
Consigliere istruttore, dopo aver rilevato che la Corte costituzionale
ha ammesso che anche il giudice istruttore possa promuovere un giudizio
di legittimità costituzionale quando questo riguardi norme relative
all'attività istruttoria, ha espresso l'avviso che le suddette
disposizioni legislative, a causa dell'assoluta inadeguatezza dei
compensi previsti, violino gli artt. 24, primo comma, 104, primo comma
della Costituzione il combinato disposto degli artt. 2 della
Costituzione, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo. Circa la non manifesta infondatezza della questione
l'ordinanza osserva: a) che dall'art. 104 della Costituzione discende
il dovere di reperire i mezzi necessari per un'organizzazione
giudiziaria che sia idonea a garantire l'autorità e l'imparzialità
del potere giudiziario, laddove il trattamento economico di missione
previste dalla legge n. 291 del 1961, a causa della misura irrisoria
del rimborso spese, è lesivo del decoro e prestigio della magistratura
e trasferisce parzialmente l'onere del funzionamento della sezione
specializzata agraria sui suoi componenti, con la conseguenza che la
serenità dell'organo giudiziario può essere turbata da preoccupazioni
economiche; b) che la limitatezza dei mezzi finanziari per i servizi
giudiziari costituisce una limitazione di fatto dei poteri conferiti
all'istruttore, frustrando anche l'effettività del rimedio
giurisdizionale dell'appello, assicurata dall'art. 24 della
Costituzione che trova rispondenza negli artt. 6 e 13 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; c) che la
discriminazione usata nel trattamento economico degli esperti agrari
(che l'art. 8 della legge n. 320 del 1963 inquadra in una categoria
inferiore a quella dei magistrati di appello) non può non riverberarsi
sul servizio di assistenza tecnica prestata ai magistrati fuori
residenza, con conseguente diminuzione delle garanzie per
l'effettività del rimedio giurisdizionale.
2. - L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 113 del 4 maggio 1968.
Nel presente giudizio nessuno si è costituito e la causa,
pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio.
:
L'ordinanza di rimessione solleva una questione di legittimità
costituzionale che ha ad oggetto quelle disposizioni della legge 15
aprile 1961, n. 291, che si riferiscono al trattamento economico
stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari dell'ordine
giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie e l'art. 8
della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulle indennità spettanti a questi
ultimi.
La Corte rileva che la predetta questione è stata proposta dal
consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte
di appello di Milano in occasione dell'espletamento di un'attività
istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il
rilascio di un fondo. Da ciò risulta che manca in modo assoluto quella
pregiudizialità che è richiesta per la corretta introduzione di un
giudizio di legittimità costituzionale: nella specie, infatti, il
giudice a quo non deve adottare alcuna decisione sulla quale possa
comunque spiegare influenza l'accertamento dell'eventuale
illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
La questione, pertanto, va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 15 aprile 1961, n. 291, nella parte relativa al trattamento
di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario
ed esperti delle sezioni specializzate agrarie, e dell'art. 8 della
legge 2 marzo 1963, n. 320, sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe in riferimento agli artt. 24, primo comma, 104, primo comma,
della Costituzione ed al combinato disposto degli artt. 2 della
Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
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