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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 90/1968

ECLI:IT:COST:1968:90
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso di un procedimento civile di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano ha sollevato di ufficio una questione di legittimità costituzionale concernente la legge 15 aprile 1961, n. 291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed agli esperti delle sezioni specializzate agrarie, e l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, che fissa la misura dell'indennità di missione dovuta a detti esperti.

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 6 gennaio 1968, il Consigliere istruttore, dopo aver rilevato che la Corte costituzionale ha ammesso che anche il giudice istruttore possa promuovere un giudizio di legittimità costituzionale quando questo riguardi norme relative all'attività istruttoria, ha espresso l'avviso che le suddette disposizioni legislative, a causa dell'assoluta inadeguatezza dei compensi previsti, violino gli artt. 24, primo comma, 104, primo comma della Costituzione il combinato disposto degli artt. 2 della Costituzione, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Circa la non manifesta infondatezza della questione l'ordinanza osserva: a) che dall'art. 104 della Costituzione discende il dovere di reperire i mezzi necessari per un'organizzazione giudiziaria che sia idonea a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, laddove il trattamento economico di missione previste dalla legge n. 291 del 1961, a causa della misura irrisoria del rimborso spese, è lesivo del decoro e prestigio della magistratura e trasferisce parzialmente l'onere del funzionamento della sezione specializzata agraria sui suoi componenti, con la conseguenza che la serenità dell'organo giudiziario può essere turbata da preoccupazioni economiche; b) che la limitatezza dei mezzi finanziari per i servizi giudiziari costituisce una limitazione di fatto dei poteri conferiti all'istruttore, frustrando anche l'effettività del rimedio giurisdizionale dell'appello, assicurata dall'art. 24 della Costituzione che trova rispondenza negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; c) che la discriminazione usata nel trattamento economico degli esperti agrari (che l'art. 8 della legge n. 320 del 1963 inquadra in una categoria inferiore a quella dei magistrati di appello) non può non riverberarsi sul servizio di assistenza tecnica prestata ai magistrati fuori residenza, con conseguente diminuzione delle garanzie per l'effettività del rimedio giurisdizionale.

2. - L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 113 del 4 maggio 1968.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito e la causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio. : L'ordinanza di rimessione solleva una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto quelle disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291, che si riferiscono al trattamento economico stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie e l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulle indennità spettanti a questi ultimi.

La Corte rileva che la predetta questione è stata proposta dal consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano in occasione dell'espletamento di un'attività istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il rilascio di un fondo.

Da ciò risulta che manca in modo assoluto quella pregiudizialità che è richiesta per la corretta introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale: nella specie, infatti, il giudice a quo non deve adottare alcuna decisione sulla quale possa comunque spiegare influenza l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

La questione, pertanto, va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 15 aprile 1961, n. 291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie, e dell'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 24, primo comma, 104, primo comma, della Costituzione ed al combinato disposto degli artt. 2 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso di un procedimento civile di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano ha sollevato di ufficio una questione di legittimità costituzionale concernente la legge 15 aprile 1961, n. 291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed agli esperti delle sezioni specializzate agrarie, e l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, che fissa la misura dell'indennità di missione dovuta a detti esperti. Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 6 gennaio 1968, il Consigliere istruttore, dopo aver rilevato che la Corte costituzionale ha ammesso che anche il giudice istruttore possa promuovere un giudizio di legittimità costituzionale quando questo riguardi norme relative all'attività istruttoria, ha espresso l'avviso che le suddette disposizioni legislative, a causa dell'assoluta inadeguatezza dei compensi previsti, violino gli artt. 24, primo comma, 104, primo comma della Costituzione il combinato disposto degli artt. 2 della Costituzione, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Circa la non manifesta infondatezza della questione l'ordinanza osserva: a) che dall'art. 104 della Costituzione discende il dovere di reperire i mezzi necessari per un'organizzazione giudiziaria che sia idonea a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, laddove il trattamento economico di missione previste dalla legge n. 291 del 1961, a causa della misura irrisoria del rimborso spese, è lesivo del decoro e prestigio della magistratura e trasferisce parzialmente l'onere del funzionamento della sezione specializzata agraria sui suoi componenti, con la conseguenza che la serenità dell'organo giudiziario può essere turbata da preoccupazioni economiche; b) che la limitatezza dei mezzi finanziari per i servizi giudiziari costituisce una limitazione di fatto dei poteri conferiti all'istruttore, frustrando anche l'effettività del rimedio giurisdizionale dell'appello, assicurata dall'art. 24 della Costituzione che trova rispondenza negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; c) che la discriminazione usata nel trattamento economico degli esperti agrari (che l'art. 8 della legge n. 320 del 1963 inquadra in una categoria inferiore a quella dei magistrati di appello) non può non riverberarsi sul servizio di assistenza tecnica prestata ai magistrati fuori residenza, con conseguente diminuzione delle garanzie per l'effettività del rimedio giurisdizionale. 2. - L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 113 del 4 maggio 1968. Nel presente giudizio nessuno si è costituito e la causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio. : L'ordinanza di rimessione solleva una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto quelle disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291, che si riferiscono al trattamento economico stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie e l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulle indennità spettanti a questi ultimi. La Corte rileva che la predetta questione è stata proposta dal consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano in occasione dell'espletamento di un'attività istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il rilascio di un fondo. Da ciò risulta che manca in modo assoluto quella pregiudizialità che è richiesta per la corretta introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale: nella specie, infatti, il giudice a quo non deve adottare alcuna decisione sulla quale possa comunque spiegare influenza l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. La questione, pertanto, va dichiarata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 15 aprile 1961, n. 291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie, e dell'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 24, primo comma, 104, primo comma, della Costituzione ed al combinato disposto degli artt. 2 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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