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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25545/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6558- 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliat i presso lo studio, rappresentato il secondo dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, v ia Polibio n.15, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – Ric. 2020n. 6 558 sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di MASSA in data 23/10/2019 nel fascicolo n.1085/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei ricorrenti e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza ex art. 14 DLG 150/2011, resa nel fascicolo 1085/2019 in data 23/10/2019 e poi corretta in data 24/10/2019, il Tribunale di Massa ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti dello studio legale associato Frediani, della somma di Euro 17.381,05, oltre oneri di legge e considerati gli acconti già corrisposti,a titolo di compenso per le prestazioni giudiziali svolte in loro favorein tre controversie civili.

In particolare, il Tribunale ha liquidato i compensi dovuti in applicazione dei parametri minimi, considerandoli adeguati a remunerare l’attività prestata dai legali.

2. Avverso questa ordinanza gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta Ric. 2020n. 6 558 sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 3 - nelle more del giudizio, ha resistito con controricorso , depositando successiva memoria; anche [OSCURATO:PERSONA], quale altra erede della madre [OSCURATO:PERSONA], si è costituita con controricorso.

In data 17/7/2023 il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso per inammissibilità ex art. 380 bis cod. proc. civ..

Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la decisionedella causa.

La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve escludersi la rilevanza dell’asserito vizio di notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] atteso che quest’ultima si è costituita, con ciò sanando il vizio per avvenuto raggiungimento dello scopo.

1. Con l’unicomotivo gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato, senza specifico riferimento ad una delle ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale provveduto al ricalcolo dei compensi spettanti pur in mancanza di specifica contestazione delle resistenti e la violazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, per avere il Tribunale liquidato i minimi senza «indicare dettagliatamente le singole voci che riduce perché chieste in maniera eccessiva o elimina perché non dovute, […] nonché quelle riconosciute come dovute, in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione anche in ordine al rispetto delle relative tabelle».

1.1. Il motivo è inammissibile in entrambi i suoi profili.

Innanzitutto, è del tutto inconferente il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e la prospettazione di una sua asserita violazione: il principio di non contestazione è uno strumento di semplificazione processuale che esonera la parte Ric. 2020n. 6 558 sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 4 - dall'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., non essendo più necessario dimostrare fatti che la controparte costituita non ha specificatamente contestato, in stretta connessione con il principio dispositivo ex art. 112 cod. proc. civ.; la relevatio abonere probandum, tuttavia, concerne i fatti e, dunque, nella specie, soltanto l’effettività delle attività prestate di cui è stato chiesto il compenso , ma non certamente il quantum debeaturla cui liquidazione, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, pertiene soltanto algiudice.

La parcella è, infatti, una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sicché, anche a fronte di una contestazione pure generica, il Giudice ha il potere - dovere di verificare la congruità dei compensi, provvedendo alla loro liquidazione, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: il principio , tutt’altro che vetusto, è certamente consolidato (v. tra le tante Cass. Sez.6 - 2 , n. 357 del 10/01/2023; Cass. Sez. 2, n. 230 del 11/01/2016).

1.2. Quanto, poi, alla asserita violazione del d.m. n. 55/14 come modificato dal d.m. n. 37/2018, la censura è inammissibile per più ragioni.

Innanzitutto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, se contenuto, come nella fattispecie, tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez.2, n. 14198 del 05/05/2022 ; il principio è proprio richiamato anche inCass.

Sez. 2 , n. 19025 del 2024 invocata dai ricorrenti).

Ric. 2020n. 6 558 sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 5 - A ciò si aggiunga che, nell’ordinanza impugnata, l’utilizzo dei parametri minimi è stato comunque motivato dal Tribunale (ultime tre considerazioni dell’ordinanza, precedute dalla congiunzione «che»).

Inammissibile è, infine, la sollecitazione alla Corte a compiere un diverso apprezzamento in fatto della vicenda, in contrasto con quello operato dal giudice di merito.

2. Il ricorso deve, perciò , essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrenti avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrent i dev ono essere condannati al pagamento, in favore del le controricorrent i , di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende.

Come evidenziato da Cass.,Sez.

U., 27 - 9 - 2023 n. 27433 e Cass. , Sez.

U.,13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un Ric. 2020n. 6 558 sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 6 - ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in Euro 6 . 0 00,00, per [OSCURATO:PERSONA] e in Euro 4.000,00 per [OSCURATO:PERSONA], oltre, per entrambe,alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Euro 5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6558- 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliat i presso lo studio, rappresentato il secondo dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, v ia Polibio n.15, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – Ric. 2020n. 6 558 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di MASSA in data 23/10/2019 nel fascicolo n.1085/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei ricorrenti e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza ex art. 14 DLG 150/2011, resa nel fascicolo 1085/2019 in data 23/10/2019 e poi corretta in data 24/10/2019, il Tribunale di Massa ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti dello studio legale associato Frediani, della somma di Euro 17.381,05, oltre oneri di legge e considerati gli acconti già corrisposti,a titolo di compenso per le prestazioni giudiziali svolte in loro favorein tre controversie civili. In particolare, il Tribunale ha liquidato i compensi dovuti in applicazione dei parametri minimi, considerandoli adeguati a remunerare l’attività prestata dai legali. 2. Avverso questa ordinanza gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta Ric. 2020n. 6 558 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 3 - nelle more del giudizio, ha resistito con controricorso , depositando successiva memoria; anche [OSCURATO:PERSONA], quale altra erede della madre [OSCURATO:PERSONA], si è costituita con controricorso. In data 17/7/2023 il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso per inammissibilità ex art. 380 bis cod. proc. civ.. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la decisionedella causa. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve escludersi la rilevanza dell’asserito vizio di notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] atteso che quest’ultima si è costituita, con ciò sanando il vizio per avvenuto raggiungimento dello scopo. 1. Con l’unicomotivo gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato, senza specifico riferimento ad una delle ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale provveduto al ricalcolo dei compensi spettanti pur in mancanza di specifica contestazione delle resistenti e la violazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, per avere il Tribunale liquidato i minimi senza «indicare dettagliatamente le singole voci che riduce perché chieste in maniera eccessiva o elimina perché non dovute, […] nonché quelle riconosciute come dovute, in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione anche in ordine al rispetto delle relative tabelle». 1.1. Il motivo è inammissibile in entrambi i suoi profili. Innanzitutto, è del tutto inconferente il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e la prospettazione di una sua asserita violazione: il principio di non contestazione è uno strumento di semplificazione processuale che esonera la parte Ric. 2020n. 6 558 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 4 - dall'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., non essendo più necessario dimostrare fatti che la controparte costituita non ha specificatamente contestato, in stretta connessione con il principio dispositivo ex art. 112 cod. proc. civ.; la relevatio abonere probandum, tuttavia, concerne i fatti e, dunque, nella specie, soltanto l’effettività delle attività prestate di cui è stato chiesto il compenso , ma non certamente il quantum debeaturla cui liquidazione, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, pertiene soltanto algiudice. La parcella è, infatti, una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sicché, anche a fronte di una contestazione pure generica, il Giudice ha il potere - dovere di verificare la congruità dei compensi, provvedendo alla loro liquidazione, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: il principio , tutt’altro che vetusto, è certamente consolidato (v. tra le tante Cass. Sez.6 - 2 , n. 357 del 10/01/2023; Cass. Sez. 2, n. 230 del 11/01/2016). 1.2. Quanto, poi, alla asserita violazione del d.m. n. 55/14 come modificato dal d.m. n. 37/2018, la censura è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, se contenuto, come nella fattispecie, tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez.2, n. 14198 del 05/05/2022 ; il principio è proprio richiamato anche inCass. Sez. 2 , n. 19025 del 2024 invocata dai ricorrenti). Ric. 2020n. 6 558 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 5 - A ciò si aggiunga che, nell’ordinanza impugnata, l’utilizzo dei parametri minimi è stato comunque motivato dal Tribunale (ultime tre considerazioni dell’ordinanza, precedute dalla congiunzione «che»). Inammissibile è, infine, la sollecitazione alla Corte a compiere un diverso apprezzamento in fatto della vicenda, in contrasto con quello operato dal giudice di merito. 2. Il ricorso deve, perciò , essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrenti avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione al valore. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrent i dev ono essere condannati al pagamento, in favore del le controricorrent i , di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass.,Sez. U., 27 - 9 - 2023 n. 27433 e Cass. , Sez. U.,13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un Ric. 2020n. 6 558 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 6 - ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in Euro 6 . 0 00,00, per [OSCURATO:PERSONA] e in Euro 4.000,00 per [OSCURATO:PERSONA], oltre, per entrambe,alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Euro 5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115
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