CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe, che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Teramo in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e n. 6 cod. pen. commesso in Roseto degli Abruzzi il 3 settembre 2012. È stata confermata l'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alle aggravanti e alla recidiva reiterata, e la pena è stata determinata nella misura di anni uno di reclusione ed C 180,00 di multa. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta esistenza delle circostanze aggravanti. Quanto alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., perché non sarebbe provata una condotta, caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", come richiesto, invece, dalla sentenza Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; quanto alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen., perché il fatto, pur commesso nella reception di un albergo, non ha ad oggetto un bagaglio. Con memoria in data 22 novembre 2022 il ricorrente ha svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso con particolare riferimento alla applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. Rilevato, con riferimento alla aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., che il ricorso non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 3 della motivazione), che ha ritenuto sussistente tale aggravante posto che, per impossessarsi del telefono, l'imputato aveva distratto la vittima chiedendole un bicchiere d'acqua. Considerato, quanto alla aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., che nei motivi di appello non ne era stata contestata la sussistenza, ma ci si era limitati a chiedere che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, già ritenuta dal giudice di primo grado, fosse valutata prevalente su tale aggravante e sulla recidiva. Rilevato che, per giurisprudenza costante, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che alla inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 I