CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 24138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a Besano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23/5/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/9/2021, aveva dichiarato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto cli truffa aggravata, condannando ciascuno alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ed euro 900,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge in relazione all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio con conseguente nullità delle sentenze di merito nonché con riguardo all'art. 124 cod.pen. Il difensore eccepisce l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e la nullità degli atti conseguenti per effetto della violazione dei diritti di difesa del prevenuto. Il ricorrente censura, inoltre, la ritenuta ritualità della querela, a suo dire tardiva, dovendo ritenersi che la p.o. avesse conoscenza del fatto di reato già a dicembre 2014; 2.2 la violazione dell'art. 640 cod.pen. per difetto degli elementi costitutivi della fattispecie nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di Appello ha confermato la responsabilità del Capozzi senza rendere la dovuta motivazione in ordine alla rappresentata estraneità del ricorrente ai fatti addebitati, avendo il medesimo ricevuto la merce esclusivamente perché presente presso il luogo di consegna in quanto titolare della ditta edile che ivi stava procedendo a lavori di ristrutturazione dell'immobile. 2.3 nel rassegnare le conclusioni in calce all'atto di impugnazione il difensore instava, altresì, per la declaratoria ex art. 131 bis cod.pen. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3. L'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'omessa rilevazione della tardività della querela e la nullità della sentenza impugnata in quanto priva del numero identificativo della pronunzia. 3.1 In via preliminare il difensore sostiene che la mancata indicazione del numero distintivo della pronunzia sulla sentenza impugnata ne imponga l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale. Aggiunge che la Corte di merito non si è conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità nel disattendere il gravame in punto di tardività della querela sebbene già a fine dicembre 2014 fosse risultato impagato per mancanza di provvista il primo assegno (peraltro rinnovato) consegnato a pagamento della merce acquistata e consegnata; 3.1 l'erronea valutazione della prova in quanto la sentenza impugnata non ha dato conto delle condotte integranti artifizi e raggiri e ha escluso l'ipotesi di un mero inadempimento contrattuale, nonostante la giurisprudenza di legittimità ritenga che il mero pagamento di merci effettuato con assegni privi di provvista non costituisce raggiro idoneo a trarre in inganno il venditore con conseguente impossibilità di ravvisare il contestato reato di truffa. 4.11 primo motivo del ricorso a firma dell"Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità in quanto all'enunciazione del vizio, asseritamente costituito dall'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini all'imputato, non fa seguito alcuna esplicitazione dei contenuti che sostanziano l'eccezione. Quesi:a Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto che si assume viziato (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Rv. 280121-01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Rv. 232508-01). L'assenza di qualsivoglia precisazione circa la natura del vizio fatto valere, limitandosi il difensore a segnalare la mancanza di "regolare" notifica, conferisce all'eccezione un carattere meramente esplorativo. A tanto deve aggiungersi che il difensore aveva già eccepito nell'atto d'appello la nullità del decreto di citazione a giudizio, censura disattesa dalla sentenza impugnata con puntuale motivazione, dalla quale risulta l'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di fiducia da parte del Capozzi fin dal 26/5/2016, in sede di interrogatorio, e la conseguente destinazione degli atti di vocatio in judicium al legale. 4.1 Manifestamente infondata risulta l'ulteriore eccezione proposta in ordine all'intempestività della querela, avendo i giudici d'appello (pag. 5) spiegato congrua motivazione in ordine alla data in cui attendibilmente la p.o. acquisì compiuta consapevolezza di essere rimasto vittima di una truffa ad opera dei prevenuti, facendo corretta applicazione dei principi declinati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081- 01;Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018-01). 4.2 Inammissibili per genericità ed aspecificità risultano le doglianze in punto di responsabilità concursuale del prevenuto, avendo la Corte di merito ampiamente evidenziato (pagg.7/8) che il Capozzi partecipò in veste di socio del Serio alle trattative per la compravendita, alla pattuizione del prezzo e delle modalità di pagamento e, successivamente, ricevette i beni, sottoscrivendo le relative bolle di consegna nonostante la compresenza del Sarlo. 4.3 Inammissibile per violazione dell'art. 582, comma 1 lett. d), codice di rito è la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. in quanto priva di motivi a sostegno. 5. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al ricorso proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il primo motivo concernente la tardività della querela è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sub 1.1, avendo la Corte di merito adeguatamente scrutinato e correttamente delibato la questione, facendo applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte in materia.5.1 Del pari priva di giuridico fondamento è la eccepita nullità della sentenza per effetto della mancata indicazione sulla copia cartacea del numero di iscrizione nel relativo registro. In disparte il rilievo che l'originale del documento e le copie inserite nel fascicolo riportano tutte il numero della sentenza (832/22), la difesa non ha chiarito la rilevanza dell'asserita omissione alla luce del regime di tassatività delle nullità e avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 546, comma 3, cod.proc.pen. 5.2 Il secondo motivo che censura l'affermata sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di truffa è formulato in termini retorici e perplessi e non si confronta con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 8 circa la riconducibilità dell'inadempimento ad un'originaria determinazione truffaldina idonea a permeare d'illiceità l'intero svolgimento del rapporto negoziale. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle