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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06532/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per le misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello proposto contro l'istanza di restituzione del credito d'imposta di 143.795,75 euro, somma vincolata con un provvedimento di sequestro “impeditivo” nei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l”.

Il credito vincolato era stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] dalla società “3A costruzioni salute ambiente e lavoro srl” facente capo ad [OSCURATO:PERSONA],indagato per il reato previsto dall'articolo 640 - bis cod. pen. in relazione alla fraudolenta gestione dei benefici del c.d.

“super bonus”.

2. Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione il difensore munito di procura speciale della società “Toylandiasoc. c oop . a. r . l .” che deduceva : 2.1.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., art.1 prot. 1.Conv.

EDU) sarebbero stati violati i principi costituzionali di legalità e tassatività delle misure cautelari reali sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani,nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo; segnatamente:non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità, sicché il diritto di proprietà della società ricorrente - non concorrente nel reato - sarebbe stato violato ; i l vincolo aveva infatti colpito l'intero credito in giacenza sul cassetto fiscale di una piccola società cooperativa.

Si deduceva, altresì, che il rigetto della richiesta di sostituzione del sequestro con una fideiussione bancaria sarebbe contrarioalla salvaguardia degli interessi dello Stato; 2.2.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) : non sarebbe stato dimostrato il periculum in mora , ovvero la probabilità di un danno futuro concreto e attuale connesso all'effettiva disponibilità del bene; si allegava che la società ricorrente,dopo l'acquisto del credito, aveva cessato ogni rapporto con la società cedente, sicché la libera disponibilità del credito non avrebbe potuto favorire la prosecuzione del reatoné aggravarne gli effetti; 2.3.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., art. 42 Cost.) : si ribadiva che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità in quanto non sarebbe stato contemperato l'interesse pubblico all’imposizione della cautela reale con il diritto di proprietà privata; si dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice di rito nella parte in cui non consentiva al terzo in buona fede di sostituire un credito certo liquido ed esigibile, anche di natura fiscale, con una garanzia fideiussoria; 2.4.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) : il provvedimento sarebbe illegittimo perché avrebbe fornito giustificazione apparente in ordine al rigetto dell’istanza di sostituzione del sequestro impeditivo con una fideiussione bancaria; 2.5.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) : il sequestro preventivo non avrebbe potuto essere utilizzato con strumento di concreta “ interdizione dall'attività imprenditoriale”dovendo essere rimanere circoscritto alla tutela delle esigenze cautelari in ipotesi emergenti ; s i ribadiva che il diniego opposto all'offerta di fideiussione senza alcun vaglio dell'idoneità della garanzia offerta a neutralizzare i rischi cautelari avrebbe sacrificato illegittimamente il diritt o di proprietà del terzo in buona fede . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

Con i cinque motivi proposti il ricorrente deduceva la violazione del principio di proporzionalità, lamentava la grave incisione del diritto di proprietà e di impresa generata dal sequestro e proponeva di sostituire il vincolo con una fideiussione bancaria che avrebbe garantito il ristoro del danno patito dallo Stato.

Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate.

1.1. In via preliminare, il Collegio riafferma che il sequestro preventivo “non” finalizzato alla confisca, ma diretto ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato, implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691 – 01; Sez. 5, n. 37033 del 16/06/2006, Silletti, Rv. 235283 –01; Sez. 2 n.3108 del 29/11/2023 n.m.; Sez. 3 n. 40865 del 21/09/2022, Desio, Rv. 283701; sez. 2, n. 33463 del 09/12/2022, dep. 2023, n.m.; sez. 2, n. 16728 del 12/01/2023, n.m).

Nel rispetto di tali consolidate coordinate ermeneutiche è stato affermato chesono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd.

"superbonus 110%"), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose “pertinenti” al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual- penalistiche, che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto (Sez. 3,n. 40865 del 21/09/2022, Desio, Rv. 283701 –01).

Con specifico riguardo al vincolo di crediti di imposta ottenuti con condotte fraudolente deve essere riaffermato che tali crediti sono “ inesistent i” , dunque non cedibili, mancando il loro “presupposto costitutivo” (cosi Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, § 10): inesistente il diritto alla detrazione, è inesistente anche il suo correlato cartolare, che non può né circolarené essere compensato: si è già affermato, sul punto, che i crediti di imposta ceduti ai sensi dell'art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d'imposta di “costi in realtà non sostenuti”, al delitto previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti (Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284054 –01).

Il credito ceduto è, infatti, la proiezione cartolare del profitto nummario generato dalla truffa: l’attività fraudolenta si esprime,infatti, non solo nella falsa rappresentazione dell’esistenza dei requisiti per la detrazione, ma anche nella cessione di un credito “vuoto”, perché fondato su un inesistente diritto del committente alla detrazione fiscale.

Ne consegue che i cessionari - se in buona fede – sono essi stessi vittime della attività decettiva.

La cessione fraudolenta del credito, che danneggia direttamente i cessionari, può concorrere con la condotta fraudolenta consumata ai danni dello Stato, e da essa si distingue.

E’ possibile, infatti,che i cessionari in buona fede siano stati tratti in inganno circa la sussistenza del credito da detrazioneche potrebbero avere acquistato non avendo la consapevolezza che si tratta di un titolo “vuoto” e, dunque, inutilizzabile.

Inconclusione, si ritiene che le frodi generate dall’abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d.

“superbonus” possono - in astratto - essere dirette sia nei confronti dei cessionari che dello Stato con condotte concorrenti.

E che le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla “monetizzazione del credito”, che nella proiezione cartolare di tale credito.

Sia il “credito di imposta” che il suo “ correlato nummario ” – ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione -costituiscono il “profitto” della truffa, in quanto sono stati direttamente generati dalla condotta illecita e, come tali, possono essere (a) oggetto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen., (b) oggetto , come nel caso in esame, di sequestro preventivo “i mpeditivo ” funzionale ad evitare l’utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato.

In questo quadro, (a) la buona fede dei cessionari è del tutto irrilevante quando il sequestro cautelare è “impeditivo”;(b) rileva, invece, nel caso in cui il sequestro sia funzionale a garantire la confisca, dato che, in previsione della possibile definitività del vincolo, è necessario verificare se i cessionari siano “vittima” della frode, dunque titolaridi un diritto alla restituzione.

1.4. Nel caso in esame, il credito acquisto dalla cessionaria ricorrente, sulla base degli elementi raccolti, è da considerarsi “inesistente”; lo stesso è stato pertanto legittimamentevincolato con il seques t ro “ impeditivo ” : l a funzione del vincolo impostoè quella di evitare la circolazione del credito e la perpetrazione di “ulteriori reati”, come quelli consumabili attraverso la compensazione dei crediti inesistenti generati dalla truffa con debiti erariali.

Tale funzione del sequestro non può essere surrogata dalla fideiussione bancariaproposta “in sostituzione” dal ricorrente, non solo perché lo strumento ideato non è previsto dall’ordinamento, ma anche perché la sostituzione del vincolo con la fideiussione non impedirebbe la circolazione del credito inesistente.

Chiarita la funzione del sequestro e la sua non fungibilità con lo strumento della fideiussione, deve essere dichiarata manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità relativa all’art. 321 cod. proc. pen. 3.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per le misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello proposto contro l'istanza di restituzione del credito d'imposta di 143.795,75 euro, somma vincolata con un provvedimento di sequestro “impeditivo” nei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l”. Il credito vincolato era stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] dalla società “3A costruzioni salute ambiente e lavoro srl” facente capo ad [OSCURATO:PERSONA],indagato per il reato previsto dall'articolo 640 - bis cod. pen. in relazione alla fraudolenta gestione dei benefici del c.d. “super bonus”. 2. Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione il difensore munito di procura speciale della società “Toylandiasoc. c oop . a. r . l .” che deduceva : 2.1.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., art.1 prot. 1.Conv. EDU) sarebbero stati violati i principi costituzionali di legalità e tassatività delle misure cautelari reali sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani,nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo; segnatamente:non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità, sicché il diritto di proprietà della società ricorrente - non concorrente nel reato - sarebbe stato violato ; i l vincolo aveva infatti colpito l'intero credito in giacenza sul cassetto fiscale di una piccola società cooperativa. Si deduceva, altresì, che il rigetto della richiesta di sostituzione del sequestro con una fideiussione bancaria sarebbe contrarioalla salvaguardia degli interessi dello Stato; 2.2.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) : non sarebbe stato dimostrato il periculum in mora , ovvero la probabilità di un danno futuro concreto e attuale connesso all'effettiva disponibilità del bene; si allegava che la società ricorrente,dopo l'acquisto del credito, aveva cessato ogni rapporto con la società cedente, sicché la libera disponibilità del credito non avrebbe potuto favorire la prosecuzione del reatoné aggravarne gli effetti; 2.3.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., art. 42 Cost.) : si ribadiva che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità in quanto non sarebbe stato contemperato l'interesse pubblico all’imposizione della cautela reale con il diritto di proprietà privata; si dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice di rito nella parte in cui non consentiva al terzo in buona fede di sostituire un credito certo liquido ed esigibile, anche di natura fiscale, con una garanzia fideiussoria; 2.4.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) : il provvedimento sarebbe illegittimo perché avrebbe fornito giustificazione apparente in ordine al rigetto dell’istanza di sostituzione del sequestro impeditivo con una fideiussione bancaria; 2.5.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) : il sequestro preventivo non avrebbe potuto essere utilizzato con strumento di concreta “ interdizione dall'attività imprenditoriale”dovendo essere rimanere circoscritto alla tutela delle esigenze cautelari in ipotesi emergenti ; s i ribadiva che il diniego opposto all'offerta di fideiussione senza alcun vaglio dell'idoneità della garanzia offerta a neutralizzare i rischi cautelari avrebbe sacrificato illegittimamente il diritt o di proprietà del terzo in buona fede . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Con i cinque motivi proposti il ricorrente deduceva la violazione del principio di proporzionalità, lamentava la grave incisione del diritto di proprietà e di impresa generata dal sequestro e proponeva di sostituire il vincolo con una fideiussione bancaria che avrebbe garantito il ristoro del danno patito dallo Stato. Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate. 1.1. In via preliminare, il Collegio riafferma che il sequestro preventivo “non” finalizzato alla confisca, ma diretto ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato, implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691 – 01; Sez. 5, n. 37033 del 16/06/2006, Silletti, Rv. 235283 –01; Sez. 2 n.3108 del 29/11/2023 n.m.; Sez. 3 n. 40865 del 21/09/2022, Desio, Rv. 283701; sez. 2, n. 33463 del 09/12/2022, dep. 2023, n.m.; sez. 2, n. 16728 del 12/01/2023, n.m). Nel rispetto di tali consolidate coordinate ermeneutiche è stato affermato chesono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. "superbonus 110%"), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose “pertinenti” al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual- penalistiche, che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto (Sez. 3,n. 40865 del 21/09/2022, Desio, Rv. 283701 –01). Con specifico riguardo al vincolo di crediti di imposta ottenuti con condotte fraudolente deve essere riaffermato che tali crediti sono “ inesistent i” , dunque non cedibili, mancando il loro “presupposto costitutivo” (cosi Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, § 10): inesistente il diritto alla detrazione, è inesistente anche il suo correlato cartolare, che non può né circolarené essere compensato: si è già affermato, sul punto, che i crediti di imposta ceduti ai sensi dell'art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d'imposta di “costi in realtà non sostenuti”, al delitto previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti (Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284054 –01). Il credito ceduto è, infatti, la proiezione cartolare del profitto nummario generato dalla truffa: l’attività fraudolenta si esprime,infatti, non solo nella falsa rappresentazione dell’esistenza dei requisiti per la detrazione, ma anche nella cessione di un credito “vuoto”, perché fondato su un inesistente diritto del committente alla detrazione fiscale. Ne consegue che i cessionari - se in buona fede – sono essi stessi vittime della attività decettiva. La cessione fraudolenta del credito, che danneggia direttamente i cessionari, può concorrere con la condotta fraudolenta consumata ai danni dello Stato, e da essa si distingue. E’ possibile, infatti,che i cessionari in buona fede siano stati tratti in inganno circa la sussistenza del credito da detrazioneche potrebbero avere acquistato non avendo la consapevolezza che si tratta di un titolo “vuoto” e, dunque, inutilizzabile. Inconclusione, si ritiene che le frodi generate dall’abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d. “superbonus” possono - in astratto - essere dirette sia nei confronti dei cessionari che dello Stato con condotte concorrenti. E che le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla “monetizzazione del credito”, che nella proiezione cartolare di tale credito. Sia il “credito di imposta” che il suo “ correlato nummario ” – ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione -costituiscono il “profitto” della truffa, in quanto sono stati direttamente generati dalla condotta illecita e, come tali, possono essere (a) oggetto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen., (b) oggetto , come nel caso in esame, di sequestro preventivo “i mpeditivo ” funzionale ad evitare l’utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato. In questo quadro, (a) la buona fede dei cessionari è del tutto irrilevante quando il sequestro cautelare è “impeditivo”;(b) rileva, invece, nel caso in cui il sequestro sia funzionale a garantire la confisca, dato che, in previsione della possibile definitività del vincolo, è necessario verificare se i cessionari siano “vittima” della frode, dunque titolaridi un diritto alla restituzione. 1.4. Nel caso in esame, il credito acquisto dalla cessionaria ricorrente, sulla base degli elementi raccolti, è da considerarsi “inesistente”; lo stesso è stato pertanto legittimamentevincolato con il seques t ro “ impeditivo ” : l a funzione del vincolo impostoè quella di evitare la circolazione del credito e la perpetrazione di “ulteriori reati”, come quelli consumabili attraverso la compensazione dei crediti inesistenti generati dalla truffa con debiti erariali. Tale funzione del sequestro non può essere surrogata dalla fideiussione bancariaproposta “in sostituzione” dal ricorrente, non solo perché lo strumento ideato non è previsto dall’ordinamento, ma anche perché la sostituzione del vincolo con la fideiussione non impedirebbe la circolazione del credito inesistente. Chiarita la funzione del sequestro e la sua non fungibilità con lo strumento della fideiussione, deve essere dichiarata manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità relativa all’art. 321 cod. proc. pen. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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