CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela il 15 ottobre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata considerazione della impossibilità dell’imputato di provvedere al versamento a causa della carenza di disponibilità economiche e al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la prima doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello e le attuali censure sollecitano di procedere a una lettura alternativa che non è consentita in questa sede; Rilevato che la seconda è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha coerentemente e correttamente esposto le ragioni (precedenti penali e giudiziari a suo carico che hanno determinato l’imposizione della prescrizione alla quale l’imputato si è sottratto rendendosi responsabile di una ulteriore violazione della legge penale) sulle quali si fonda il giudizio di abitualità nella commissione di condotte illecite e refrattarietà al rispetto delle regole che impone di esclude di ritenere che il reato commesso sia di particolare tanuità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/