CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Le difese rispettivamente insistono per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso, in subordine insistono per l'accoglimento del punto relativo alla sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 e della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 20 dicembre 2021 la Corte d'appello di Perugia ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Terni in data 27 marzo 2019 aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di trasferimento fraudolento di valori, dichiarando prescritto il reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia. Con la sentenza d'appello erano stati esclusi dal compendio fittiziamente trasferito al prestanome tre immobili (due appartamenti ed un magazzino) siti in Acquasparta, per insussistenza del fatto, con conseguente riduzione della pena irrogata. 2. La difesa degli imputati ha formulato un ricorso unitario nel quale vengono esposti i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p.. in relazione all'art.157 comma 2 e 161 comma 2 c.p. per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art.415 bis c.p.p.. A seguito del trasferimento del procedimento da Palermo a Terni per competenza in accoglimento della eccezione formulata dal difensore dell'imputato, il processo è regredito alla fase procedimentale e l'accusa è stata riformulata, con conseguente necessità dell'adempimento procedurale previsto dall'art.415 bis c.p.p.. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.192 c.p.p. per difetto degli elementi costituitivi del reato contestato. La motivazione è 'creativa' e fondata su suggestioni frutto di prevenzione e di una visione unilaterale dei fatti, ma non su un quadro probatorio puntuale. In particolare (pg.28 e pg.34) si contesta la carenza di motivazione in relazione all'immobile acquistato in Terni ed alla attività di ristorazione "[OSCURATO:PERSONA]". 2.4 Con il quarto motivo si contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 12 quinquies d.l. 306/92 nonché carenza motivazionale in relazione alla sussistenza della aggravante della finalità di agevolare l'associazione di stampo mafioso di cui [OSCURATO:PERSONA] era componente. 3. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. I difensori hanno chiesto la trattazione orale ed hanno quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per plurimi motivi. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato. La difesa non contesta (più) il modo di calcolo della prescrizione base (si riconosce espressamente che la pena edittale massima di sei anni di reclusione vada aumentata per effetto della recidiva contestata all'imputato a 10 anni -corrispondenti ai 2/3- e non a 9 come inizialmente sostenuto) né la scelta del regime più favorevole introdotto dalla novella del 2005 (c.d. ex Cirielli) ma chiede piuttosto che della novella si faccia una applicazione parziale escludendo l'applicazione dell'art.160 cod. pen. dalla nuova disciplina ex art. 2 c.p.. L'operazione non è tuttavia consentita, trattandosi di regime unitario che preclude operazioni di selezione del quadro normativo nel tentativo di ricomporre un regime delle sole disposizioni più favorevoli. In aggiunta, la doglianza non considera, ai fini del computo del termine di prescrizione, l'incidenza dell'aggravante di cui all'art.416-bis 1 c.p., in virtù della quale il reato certamente non può considerarsi prescritto.3. Manifestamente infondato ed aspecifico perché non si confronta con la motivazione fornita sul punto tanto dal Tribunale di Terni che dalla Corte d'Appello di Perugia è il secondo motivo, relativo alla mancata notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari a seguito del trasferimento del procedimento e della 'riduzione' della imputazione originaria. A pagina 9 del ricorso, la difesa riconosce la correttezza dell'indirizzo giurisprudenziale citato nella sentenza d'appello (pg.21) secondo cui la declaratoria di incompetenza territoriale non impone la rinnovazione dell'avviso ex art.415 bis c.p.p. se già ritualmente effettuato nella fase anteriore. E tuttavia evidenzia che tale orientamento è superato e che la rinnovazione dell'avviso "è necessaria quando si impone un mutamento del quadro probatorio per diversità (a questo punto sopravvenuta) del fatto dopo la declaratoria di incompetenza" (pg.10). In verità, osserva la Corte, nello standard proposto dalla difesa è insita una indebita inversione dei termini. Infatti, non è corretto sostenere che il quadro probatorio abbia a mutare a seguito della riconfigurazione della accusa (nel caso di specie, con esclusione della figura di un correo, il figlio dell'imputato), piuttosto che a seguito di nuove indagini. La giurisprudenza già citata in grado di appello e che in questa sede conviene richiamare (Sez.5, n. 10288 del 05/11/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 275634 - 01) sottolinea il perimetro entro il quale sorge la necessità di un rinnovato avviso, indicando in tal senso il compimento di nuove indagini, la contestazione di nuove fattispecie o di circostanze aggravanti non prima ipotizzate. Al di fuori di tale ambito, le esigenze di difesa della parte privata non debbono ulteriormente essere tutelate, pena la violazione di un principio di economia processuale -anch'esso posto a difesa dell'imputato e del tempo del processo- che attua la regola euristica pluralitas non est ponenda sine necessitate. E non può esservi dubbio che la funzione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. nel caso di specie sia stata assicurata, poiché gli atti erano già stati posti a disposizione dell'imputato nel procedimento celebrato dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, con rituale avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Tanto che nell'ampia illustrazione del motivo nemmeno viene dedotto che il pubblico ministero, successivamente alla declaratoria di incompetenza, abbia compiuto altre indagini, essendosi all'opposto limitato ad escludere dall'ambito dell'accusa un correo. Ciò a dimostrazione di un argomento difensivo puramente astratto e non collegato ad una effettiva, contingente doglianza derivante dalla violazione o anche solo dalla compressione del diritto di difesa dell'imputato. Inoltre, la Corte d'appello di Perugia ha puntualmente dimostrato (tra pg. 22 e pg.23) per quali ragioni i capi di imputazione addebitati agli imputati fossero esattamente gli stessi, con la sola esclusione di quelli da ascriversi soltanto ai [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità, che ricostruisce correttamente la fase del passaggio del processo da Palermo a Perugia e che correttamente applica ad essa i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.4. Il terzo ed il quarto motivo vedono sulla valutazione dei fatti con argomenti che non sono consentiti innanzi alla Corte di Cassazione. Per ragioni di logica espositiva essi possono essere trattati congiuntamente. Seppure articolati nella rubrica in relazione ad un vizio di legittimità (la violazione dell'art.192 c.p.p.) le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. La censura si risolve allora nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. La sottoposizione alla Corte di legittimità di una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio è destinata pertanto al fallimento poiché diretta ad ottenere da questa Corte un terzo grado di giudizio e non un giudizio di legittimità, in diretta violazione dei principi dell'ordinamento processuale italiano, che assegna alla Corte di Cassazione la funzione nomofilattica, per assicurare la uniforma interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. In definitiva, non ha senso chiedersi quale sia la migliore o la più probabile ricostruzione possibile (domanda che attiene al merito e la cui soluzione è corretta a condizione che sia superata la soglia dell'oltre il ragionevole dubbio), giacché si tratta di questioni ormai superate, che attengono alla giustizia (sostanziale) della decisione. Occorre piuttosto chiedersi, ciò che attiene alla giustezza (formale) della decisione, se siano rispettati i parametri di legittimità indicati per lo scrutinio della motivazione, quelli elencati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p., <<la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Si tratta di parametri di stretta interpretazione, ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura. Sicché, con particolare riferimento al difetto di motivazione, evocato in chiusura della rubrica dei motivi, si è detto che motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Al di là, o sarebbe meglio dire 'al di sotto' di tale soglia, il difetto di motivazione non va inteso nel significato di mancanza (standard che, si è visto, appartiene al giudizio di legittimità) ma in quello di vizio, genericamente inteso, così rientrando nel novero di quelle critiche (sulla persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di di puntualità o di rigore della decisione -che così diventa, come si legge nel ricorso, 'creativa'- nonché la stessa illogicità quando non manifesta) che esulano dal giudizio di legittimità. In particolare, con riferimento alla decisione impugnata, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita 'apparente', 'difettosa' o 'creativa', perché dà conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue rispetto agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto. In relazione alla parte della accusa confermata in appello si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ed in effetti, prendendo le mosse dalle trascrizioni di conversazioni telefoniche già utilizzate in primo grado, la Corte d'appello di Perugia procede alla puntuale analisi delle tematiche che nell'atto di appello erano state affrontate, evidenziando non solo il ruolo di finanziatore di [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di una condizione esistenziale e reddituale sostanzialmente incompatibile con la autonoma disponibilità delle risorse necessarie a ricoprire tale ruolo, ma anche le profonde e risalenti connessioni con il mondo malavitoso della famiglia e della terra di origine, che avevano portato nei decenni passati l'imputato a condanne e detenzioni pluriennali per fatti di associazionismo mafioso e per reati 'precursori'. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la tesi difensiva dell'estraneità dello stesso al mondo criminale o quanto meno la impossibilità di dimostrare che egli potesse essere a conoscenza della origine opaca delle risorse utilizzate per attuare gli acquisti di immobili e di attività che gli venivano affidate in gestione, viene adeguatamente smentita nella motivazione a pg.26 e 27 attraverso l'analisi di tre telefonate (la 181 del 6 ottobre 2004, la 1033 di pochi giorni successiva e la 4516 del 14 aprile 2005) di tal che è destinato a rimaner vano il tentativo (presente nel motivo di ricorso, pg.21 e 22) di disarticolare il discorso giustificativo della motivazione sul punto facendo aggio solamente sulla reinterpretazione di una sola della interlocuzioni telefoniche. La difesa avrebbe dovuto piuttosto soffermarsi su tutte e tre le telefonate, in particolare su quella (che si trova a pg.27 della motivazione) da cui emerge la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] delle liaisons dangereuses del [OSCURATO:PERSONA] con detenuti, della comparazione, ivi fatta da quest'ultimo tra le missive 'carcerarie' e l'invio di denaro fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e della conclusione che se ne trae della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di relazionarsi con un individuo che traeva dall'ambiente malavitoso siciliano le fonti della propria disponibilità economica. E poco importa che la consapevolezza si estendesse alla famiglia di origine (Madonia/[OSCURATO:PERSONA]) giacché questo è un dettaglio irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di criticità dei motivi, formulati per lamentare la violazione dell'art.192 c.p.p. in relazione al lamentato difetto/mancanza di motivazione. È necessario ricordare che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa motivazione (come nel caso di specie) in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra cui, appunto, la mancanza di motivazione) non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove essi fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in ,./ procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa m I questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Alla luce di tali rilievi, che riguardano principalmente l'approccio difensivo in relazione a punti 111.1 e 111.2 (pg.28 e 34 rispettivamente) concernenti la lamentata carente risposta fornita dalla motivazione impugnata in relazione al bene acquistato in Terni ed alla gestione del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", occorre cambiare prospettiva per evitare di indulgere nel tentativo di parcellizzazione valutativa sotteso alle doglianze del ricorrente. Esse infatti si concentrano sull'epoca di acquisto dell'immobile quale unico parametro per dimostrare l'anteriorità dell'acquisizione del titolo di proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente origine lecita dei denari utilizzati per procedere alla compravendita, che dovevano identificarsi con parte di quelli derivanti dalla cessione della precedente attività gestita (in Sicilia) dall'imputato. Si lamenta nel motivo di ricorso che la Corte di Perugia non abbia fornito specifica risposta al punto sollevato nell'atto di appello. Tuttavia il difetto è solo apparente poiché la Corte di appello ha posto l'analisi sull'origine del patrimonio immobiliare e mobiliare del [OSCURATO:PERSONA] in una prospettiva complessiva, che riguardava tanto i beni immobili e mobili in Terni quanto quelli acquisiti in Acquasparta. Ne ha dedotto, la Corte, che per foraggiare questa bonanza che vide l'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un consistente patrimonio di beni e di attività non furono certo sufficienti i € 50.000,00 (£ 100.000.000, in origine) derivanti dalla cessione del ristorante "Ai compari" della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] P. né i mutui concessi a favore delle due (successive) compagne del [OSCURATO:PERSONA] (Pirrera e Falchetti), né infine, le garanzie che il trio poteva fornire al sistema bancario, date le modeste attività professionali svolte dall'uomo e dalle due donne e le umili retribuzioni che ne potevano trarre, sufficienti alla sopravvivenza, ma certamente inidonee a garantire quel surplus economico necessario per procedere ad acquisire e sviluppare un pacchetto immobiliare di tutto rispetto. Né vale sostenere che gli imputati siano stati assolti dall'accusa per quella parte del compendio immobiliare acquisito in Acquasparta, anzi: se i beni colà acquisiti furono il frutto di investimenti leciti e quindi, inevitabilmente, del reimpiego dei fondi derivanti dalla cessione della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dato che prova della disponibilità di altri fondi non vi era in capo al [OSCURATO:PERSONA], lo stesso argomento non può essere ri-utilizzato per giustificare altri acquisti. In ogni caso, come si nota in sentenza, solo una parte dell'acquisto dell'immobile di Terni (circa il 50%) fu pagato cash mentre per la restante quota vi fu l'accensione di un mutuo 'spalmato' sugli anni successivi, epoca in cui il [OSCURATO:PERSONA] indisputabilmente era entrato nell'orbita dell'economia illegale foraggiata dal L Cricchio.Infine, in relazione alla attività di ristorazione sotto l'insegna "[OSCURATO:PERSONA]" l'argomento difensivo lamenta l' "evidente travisamento del fatto e 'quasi' difetto di correlazione" poiché quattro telefonate citate a pg.6 della motivazione fanno riferimento al ristorante che non ha nulla a che vedere con questo processo, si sostiene. In verità, la lettura della motivazione consente di comprendere che le quattro telefonate (da un elenco di una dozzina, a loro volta indicate come campione esemplificativo di un più ampio pool) vengono utilizzate solamente per dimostrare la pervasività del legame con [OSCURATO:PERSONA] e la immanenza di questi nella attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], quale esponente di finanziatori occulti secondo uno schema che, come sovente avviene, sfrutta la difficoltà economica e la disponibilità di ambienti conniventi per ottenere il riciclaggio o il reimpiego di fondi di provenienza illecita o inconfessabile. Anche il quarto motivo di ricorso non riesce ad elevare l'analisi oltre il riesame di questioni che vengono correttamente ed adeguatamente affrontate dalla sentenza di primo e di secondo grado. Esso è pertanto ripetitivo sul profilo della sussistenza della aggravante contestata (art.7 1.203/91). Le argomentazioni utilizzate appaiono generiche poiché basate su una 'rilettura' dei principi giurisprudenziali in materia corretta ma del tutto formale. Non ci si confronta con l'intero tessuto descrittivo della motivazione che ribadisce la funzione centrale del [OSCURATO:PERSONA] nel reinvestimento di capitali di cui non aveva autonomamente la capacità produttiva ma che dovevano ritenersi originati dalla famiglia (sodalizio o consorzio, come si indica in sentenza) Madonia / [OSCURATO:PERSONA], cui l'imputato era organico non solo per aver sposato -pur con alterne vicende matrimoniali conseguenti all'infedeltà coniugale- una Sgroi (Lorenza, sorella di Rosa, nuora di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del mandamento) ma anche, come si legge in sentenza, per precedenti specifici. L'intero impianto della sentenza dimostra le connessioni del [OSCURATO:PERSONA] all'ambiente malavitoso meridionale ed in particolare al gruppo supra-familiare più volte menzionato. Le considerazioni finali di pg. 29 e 30 sul punto, tanto con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] che al [OSCURATO:PERSONA], sul loro coinvolgimento e consapevolezza (con la richiesta da parte di quest'ultimo al primo sulle novità provenienti dai 'parenti') vanno pertanto viste come il compimento di un percorso argomentativo che abbraccia l'intera sentenza. 5. Quanto all'esclusione della recidiva, invocata in sede di discussione, è sufficiente in questa sede rilevare che l'argomento non era stato oggetto di alcuno dei motivi formulati né di motivi aggiunti. Esso pertanto non può essere in questa sede trattato e va dichiarato inammissibile. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favor della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.