CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 37409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge in relazione all'art. 385 c.p. in ordine all'omessa qualificazione dei fatti come unica violazione di legge non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che accerta la sussistenza di due distinte condotte di allontanamento, a nulla rilevando la stabilità e la durata del rientro nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente alla violazione di legge in ordine all'art. 131-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che esclude, con congrua e logica motivazione, la possibilità di applicare la causa di non punibilità in esame tenuto conto della duplice violazione dell'art. 385 c.p., delle numerose condanne riportate del prevenuto e del complessivo giudizio di pervicacia e abitualità nelle condotte illecite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]