CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 21873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 marzo 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che - per quanto qui di interesse - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 156 e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe nulla, poiché non effettuata presso il luogo di detenzione ove si trovava ristretto l'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per convergenti plurimi motivi. 1.1. In primo luogo, è inammissibile perché tardivamente proposto. L'art. 585 cod. proc. pen. prevede che - nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (tranne nei casi di deposito tardivo della motivazione, nel qual caso il termine decorre della notifica dell'avviso di deposito). Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 23 marzo 2022, con riserva di deposito dei motivi nel termine di novanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 31 maggio 2022. Il termine per proporre ricorso per cassazione è iniziato a decorrere il 22 giugno 2022 e, tenuto conto del periodo di sospensione feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), è scaduto il 5 settembre 2022. Il ricorso risulta depositato solo il 13 settembre 2022 e, dunque, ben oltre il termine dei quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. 1.2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dagli atti (che possono essere esaminati, essendo stata posta questione di carattere processuale), invero, risulta che la notificazione è stata eseguita a mani dell'imputato presso il luogo ove era detenuto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammen