CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18201/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende.RICORRENTIcontroMARIA [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Silvetti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 53, Solostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con procuraspeciale in atti.CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCIANAMASSALLI, eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], eredi diMasselli Raffaello e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, via Mantegazza n. 10, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti\ricorrenti incidentali-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], alla via t.Masselli n. 8, Presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Foggia alla via DeNittis n. 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Foggia, alla via arpi n. 102 presso lo studio dell'avvocatoVincenzo di Cicco che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoRaffaele Taronna con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026RUSSO ARMANDO, detto ARMANDINO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiacomo mescia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paisiello n.55 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].controricorrente\ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fu CIRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOESPOSITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERDINANDOESPOSITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEMANGIACOTTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1672/2021, depositatail 29/09/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026e nella camera di consiglio in riconvocazione del 27/4/2026 dal ConsigliereGiuseppe Fortunato.Udito il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso principale e il ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di accogliere ilricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e gli altriricorsi incidentali limitatamente alla regolazione delle spese di appello.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pier LuigiPellegrino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoCostantino.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MasselliMaddalena e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno convenuto inNumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026giudizio (nel procedimento n. rg. 2745/2001) la [OSCURATO:PERSONA] e figli s.a.s.(ora [OSCURATO:PERSONA] e figli s.r.l.) e il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA],deceduto il 16 maggio 2010, esponendo di essere eredi di [OSCURATO:PERSONA],figlio di [OSCURATO:PERSONA] e di avere, in tale qualità, spiegatointervento nel giudizio di divisione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], fratello diGiandomenico, per rivendicare la proprietà del fondo denominatoSansepolcro o Cappuccini, sito in Foggia, in catasto terreni alla partita 531,foglio 77, particella 26; che la Corte d'appello di Bari, con la sentenza n.87/2001 aveva stabilito che il fondo in oggetto apparteneva in proprietàesclusiva a [OSCURATO:PERSONA] dante causa di Luigi e, quindi, agli eredidi quest'ultimo; che detta sentenza era stata poi confermata in Cassazionema che, nella pendenza del giudizio di divisione ereditaria, gli eredi diAntonio Masselli avevano venduto alla [OSCURATO:PERSONA] e figli s.a.s. i dirittidi comproprietà loro spettanti sull'immobile sulla superficie di 10.500 mq.del terreno, per un corrispettivo di £. 696.400.000, dando atto nell'atto dicompravendita che la garanzia per evizione era stata prestata dai venditorisalvo gli effetti dell'esercizio delle azioni di cui alla formalità di trascrizionedell'atto di intervento.Hanno chiesto di essere dichiarati proprietari per la quota di un quinto delsuolo controverso quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], dicondannare la società convenuta e il socio illimitatamente responsabile allarestituzione del bene, oltre al risarcimento di tutti i danni determinati dalleillegittima vendita del suolo alla società.Domande di identico contenuto sono state proposte nel giudizio n. RG.3339/2001da [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA], altra avente causa diGiandomenico, nonché da [OSCURATO:PERSONA], Maria del Sordo, Maria MaddalenaMaddalena [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 14 luglio 2011, nelprocedimento n. RG. 3581/2001.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Si sono costituiti nei diversi giudizi la [OSCURATO:PERSONA] e figli s.a.s. e ArmandoRusso, resistendo a tutte le domande e instando in via riconvenzionale perl’accertamento dell’usucapione del fondo da parte dei loro danti causa odella stessa società, oltre al risarcimento di tutti i danni e al rimborso dellesomme per le migliorie effettuate.Hanno citato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse annullata la clausolacon la quale la società aveva escluso la garanzia per evizione a favore deivenditori e per veder accolta l'azione di garanzia e di risarcimento.Hanno resistito alle domande [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnzaIolanda Masselli, [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare laproprietà esclusiva del fondo in capo ad [OSCURATO:PERSONA].I giudizi sono stati riuniti; dopo plurime interruzioni, il Tribunale, consentenza non definitiva n. 1499/2013 ha dichiarato il difetto dilegittimazione passiva dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA], PellegrinoRusso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto inammissibilila domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà delfondo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e figli SAS, perché coperta dalgiudicato di cui alla pronuncia n. 87/2001, e la domanda di condanna deivenditori per l’eventuale evizione, disponendo la prosecuzione del giudizio.Con sentenza definitiva n. 2496/2018, il tribunale ha pronunciatol'estinzione del giudizio n. 3581/2001 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], EnzaIolanda Masselli e [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato il difetto dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1942),[OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1936) e di [OSCURATO:PERSONA]; hadichiarato la prescrizione delle azioni risarcitorie proposte nei confronti dellaRusso [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1942),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria Ruggeri, respingendo le azioni di rivendicazione e restituzione.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026La sentenza definitiva è stata parzialmente riformata in appello, con ilrigetto di tutte le domande, ad eccezione di quelle proposte versoArmandino [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], affermando che gli altri eredidell’accomandatario, tenuti a rispondere del danno derivante dalla venditadel bene, potevano avvalersi dell’eccezione di prescrizione del creditorisarcitorio proposta dalla società e accolta in primo grado.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha respinto l’appelloincidentale, disattendendo anche la successiva richiesta di correzione dellasentenza nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione del creditorisarcitorio a vantaggio dell’appellante incidentale.La cassazione della sentenza n. 1672/2021 è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi illustrati con memoria;hanno resistito con controricorso e con ricorso incidentale: a) MariaMaddalena [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato quattro motivi di censura,illustrati con memoria, e che ha notificato controricorso ex art. 371, commaquarto, c.p.c.; b) [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi diricorso; c) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianaMasselli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA], RaffaellaOrtolani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuigiEsposito, che hanno proposto un unico motivo di ricorso e hanno replicatoai ricorsi incidentali con controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.; d)[OSCURATO:PERSONA] che ha proposto due motivi di ricorso; e) [OSCURATO:PERSONA] cheha proposto un unico motivo di impugnazione; f) [OSCURATO:PERSONA], dettoArmandino, che ha proposto tre motivi di ricorso; g) [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi di censura; h) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno formulato duemotivi di ricorso.Le altre parti sono rimaste intimate.Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere esaminato con priorità il primo motivo del ricorso diArmando [OSCURATO:PERSONA], detto Armandino, con cui si denuncia la violazione dell’art.1300, 1301, 13041305, 1308, 1309 c.c., sostenendo che erroneamente lasentenza abbia omesso di estendere gli effetti della eccezione diprescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in favore del ricorrente,eccezione accolta a favore della società e degli altri eredi del socioaccomandatario.Il motivo è fondato.La soluzione adottata dal giudice distrettuale riguardo agli effettidell’eccezione di prescrizione nei confronti dei condebitori deve esserecondivisa.L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata da un coobbligatosolidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favoredell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo,tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio neiconfronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per ilcondebitore "eccipiente" (Cass. 6934/2007; Cass. 8837/2025; Cass.31071/2019; Cass. 15869/2015).Cass. 7987/2021 ha condivisibilmente affermato, a sostegno dell’effettoespansivo dell’eccezione, che a) il principio generale in materia diobbligazioni solidali è nel senso della comunicazione degli effetti favorevoli,sia pure con specifici temperamenti e riserve, caso per caso (art.1300,1301, 1304; art.1306), mentre non si comunicano gli effetti sfavorevoli(art.1308, 1309 c.c.); b) l'art. 1306 c.c. esclude, al primo comma, effettialla sentenza ottenuta dal creditore comune contro uno dei condebitorisolidali e, al secondo comma, ammette i condebitori ad opporre al creditorecomune la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, purché nonfondata su eccezioni personali, a conforto del fatto che, salva la pur semprepossibile formazione separata di giudicati contrastanti, il condebitore - conNumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenzaconseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimentodell'eccezione (non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto chela prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita; d) l'art.1310,comma terzo, c.c. regola espressamente l'ipotesi della rinuncia sostanzialealla prescrizione, ex art. 2937 c.c., sanzionando- in quel solo caso - ilcondebitore «rinunziante» con la perdita del diritto al regresso verso isodali, mentre nulla prevede per il non rinunziante.La mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti delcondebitore può generare effetti pregiudizievoli per il condebitore«eccipiente» anche nei rapproti tra socio illimitatamente responsabile esocietà, potendo l’accomandatario rivalersi verso la società per aver dovutopagare un debito che resta della società , posta l’alterità soggettiva tra socioe società di persone (per l’esercizio dell’azione di regressodell’accomandatario, in motivazione, Cass SU 8337/2022; Cass. 979/2021;Cass.7139/2018; Cass. 3163/2014).Resta da evidenziare che l’eccezione era stata tempestivamente propostadalla società nel termine perentorio concesso dal giudice ai sensi dell’art.180, comma secondo, c.p.c., nel testo all’epoca vigente, e che anchel’accomandatario e i suoi aventi causa l’avevano sollevata, sebbenetardivamente, così mostrando di volersene avvalere, non già di rinunciarvi.Non vi era – tuttavia – alcuna ragione per limitare l’effetto favorevoledell’eccezione sollevata tempestivamente della società a taluni soltantodegli eredi dell’accomandatario, escludendo [OSCURATO:PERSONA], essendociascuno di essi subentrato nella posizione sostanziale e processuale del decuius e potendo avvalersi dell’effetto estintivo del credito prodottosi nellasfera del comune dante causa.Quanto al merito, l’eccezione era meritevole di accoglimento.Sebbene gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avessero agito una prima voltacon citazione notificata nel giugno 1985 il processo si era estinto e pertanto,Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026la notifica della domanda aveva prodotto l’effetto interruttivo, ma non quellosospensivo della prescrizione, con l’effetto che il nuovo periodo diprescrizione era cominciato – nel caso in esame - dalla data della notificadella citazione (art. 2945, comma terzo, c.c.; Cass. 24808/2005; Cass.27352/2024).La successiva domanda, proposta dopo un quinquennio, nel 2001, nonaveva impedito l’estinzione del credito, potendo il risarcimento esserrichiesto ed esercitato ai sensi dell’art. 2935 c.c. non dal momento in cuiera divenuto definitivo l’accertamento della proprietà del bene in capo aGiandomenico Masselli e ai suoi eredi (accertamento che poteva essersvolto in via incidentale anche nel giudizio risarcitorio), ma dalla data dellavendita, atto lesivo della ragioni dei proprietari e di insorgenza del creditorisarcitorio, che sin da quella data poteva esser fatto valere.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 112 e 287c.p.c. per aver la sentenza omesso di dichiarare la prescrizione del creditorisarcitorio vantato da [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.La Corte di merito ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avessedimostrato di aver titolo nella successione di [OSCURATO:PERSONA] e deisuccessivi aventi causa, nulla potendo pretendere a titolo di risarcimentodel danno per la vendita del compendio immobiliare, ritenendo assorbita laquestione della prescrizione del credito azionato in causa.Di conseguenza, essendo il ricorrente totalmente vittorioso nei confrontidella originaria attrice, la censura è inammissibile per difetto di interesse,non potendo derivare alcuna utilità pratica dal suo accoglimento (Cass.33441/2025; Cass. 22095/2017).2. Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 102 e 354 c.p.c.,sostenendo che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], l’atto diriassunzione dei giudizi non gli era stato notificato prima che il tribunaleemettesse la pronuncia non definitiva n. 1499/2013 con cui era statarespinta la riconvenzionale di usucapione, essendo stata disposta laNumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026rinnovazione della notifica con ordinanza adottata contestualmente allasentenza, è assorbito poiché proposto in via condizionata.4. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt. 110, 115 e 116 c.p.c.. e degliartt. 47, 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, lamentando che la pronuncia abbiaescluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero eredi di MariaMaddalena Masselli, fu Salvatore, già erede di [OSCURATO:PERSONA],reputando insufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cheIl secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909c.c., sostenendo che il giudice abbia omesso di rilevare che la qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA] era provata dalla sentenza n. 87/2001, passatain giudicato.Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per non averla Corte di merito tenuto conto degli esiti della perizia di parte che avevastimato la porzione spettante agli attori in € 1.100.000,00 sulla base delvalore venale del bene in base alla sua vocazione edificatoria. La perizia,contestata, possedeva – secondo il ricorrente- piena valenza probatoria.Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2945 c.c. sostenendo cheArmando [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai proposto un’eccezione di prescrizione delcredito risarcitorio e non poteva avvalersi dell’eccezione sollevata dallasocietà di cui era accomandatario.Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] del Sordodenuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116, 324 c.p.c., 2697 e 2909c.c., lamentando la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 87/2001e alla sentenza non definitiva di primo grado n. 1499/2013, da cui il giudicedi appello avrebbe dovuto trarre piena conferma che la ricorrente avevapartecipato al giudizio di divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] ed eraerede di [OSCURATO:PERSONA], come risultante anche dai plurimi elementidocumentali acquisiti in giudizio.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il secondo motivo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione su unpunto decisivo della controversia, per aver la Corte d’appello escluso che laricorrente fosse erede di [OSCURATO:PERSONA] senza dar conto delle ragioni per lequali ha ritenuto che la partecipazione della ricorrente al giudizio di divisionedinanzi alla Corte d’appello di Bari non risultasse dalla sentenza n. 87/2001.Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 167,115 c.p.c., 2938 e2935 c.c., lamentando la tardività dell’eccezione di prescrizione propostadalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e sostenendo che la prescrizione non potevadecorrere dal momento in cui gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano trasferitoil fondo Sansepolcro alla società, ma solo dal deposito della sentenza n.87/2001, che aveva accertato la titolarità del bene in capo agli eredi diGiandomenico Masselli.Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1310, 2937c.c. e 180 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione proposta dallasocietà non poteva estendersi anche ai condebitori che non avevanoproposto tempestivamente l’eccezione.Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione degli artt. 110, 115, 116, c.p.c. 47, 48, 76 del DPR 445/2000 edell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di merito negato che [OSCURATO:PERSONA],madre del ricorrente incidentale, fosse erede di [OSCURATO:PERSONA],nonostante la produzione della dichiarazione di successione e dell’atto diaccettazione dell’eredità e le risultanze della sentenza n. 87/2001.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. sostenendo cheil possesso della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] era provata dal giudicatodi cui alla pronuncia d’appello n. 87/2001.Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2945 c.c., per aver lasentenza dichiarato anche gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che non avevaeccepito la prescrizione, potevano avvalersi dell’eccezione sollevata dallasocietà.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026I tre ricorsi sono assorbiti a seguito dell’accoglimento del ricorso diArmandino [OSCURATO:PERSONA] e della conferma della prescrizione del credito risarcitorionei confronti di tutti i convenuti e dei loro aventi causa.6. I due motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] fu Ciro lamentano –rispettivamente - la violazione dell’art. 92 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c.contestando che la Corte d’appello abbia disposto l’integrale compensazionedelle spese processuali senza alcuna valida argomentazione e nonostantela totale soccombenza degli attori.L’unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione degli artt. 91, 92 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. percarenza o illogicità della motivazione della sentenza che, dopo aver respintol’appello della controparti, ha illegittimamente compensato le spese dicausa, inclusa quelle di consulenza.I due ricorsi sono infondati.La causa di primo grado è stata introdotta prima dell’entrata in vigore dellaL. 69/2009 (4.7.2009), sicché il regime delle spese processuali eradisciplinato dall’art. 92, comma secondo, c.p.c..La norma – nella formulazione applicabile ratione temporis- consentiva lacompensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca,anche in presenza di giusti motivi.La compensazione non poteva essere adottata solo in presenza di gravi edeccezionali ragioni ai sensi della formulazione dell’art. 92 introdotta dallalegge n. 69/2009 o nel più restrittivo regime di cui al D.L. 132/2014, posteche entrambe le previsioni si applicano solo ai giudizi di primo gradoproposti successivamente con le scansioni temporali ivi previste.Le motivazioni della sentenza appaiono legittimamente focalizzate sugli esiticontrastanti della causa, sul rigetto delle riconvenzionali e delle domandeprincipali e sulla natura familiare della lite, configurandosi una soccombenzareciproca che rendeva di per sé ammissibile la compensazione, anche allaluce dei giusti motivi individuati in motivazione.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Diversamente da quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], la liquidazione andavaeffettuata in base all’esito del giudizio e non sulla scorta delle sole decisioniadottate in appello (Cass. 23769/2024; Cass. 15526/2024).7. Il primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver la sentenza disposto, con motivazionemeramente apparente la compensazione delle spese di giudizio benché iricorrenti fossero vincitori all’esito del giudizio.Il primo motivo è infondato per quanto già illustrato in precedenza.Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e laviolazione dell’art. 112 e 287 c.p.c., per aver la Corte di appello dichiaratola prescrizione dei crediti risarcitori azionati in via principale, ad eccezionedi quello vantato da [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non essendo i ricorrentisoccombenti riguardo all’azione di risarcimento e non avendo interesse afar dichiarare la prescrizione del credito rispetto alle parti ritenuto prive dilegittimazione attiva.8. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omessoesame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 112 e 287 c.p.c. per averla Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione del creditorisarcitorio preteso da [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA].Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per averla sentenza disposto, con motivazione meramente apparente, lacompensazione delle spese di giudizio nonostante l’integrale rigetto delledomande principali.Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse per le ragioni giàillustrate; il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza correttamentemotivato sulla sussistenza di giusti motivi di compensazione.9. L’unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCarlo Masselli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Antonio Masselli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Petrucci RaffaellaOrtolani e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. peraver la sentenza disposto, con motivazione carente o illogica, lacompensazione delle spese di causa nonostante il rigetto del gravame.Il motivo è inammissibile poiché, essendo i ricorrenti soccombenti all’esitodel giudizio, non hanno interesse a dolersi della compensazione, nonpotendo in alcun caso ottenere il rimborso delle spese sostenute per lacausa.In conclusione è accolto il primo motivo del ricorso incidentale di ArmandoRusso, detto Armandino, è respinto il secondo ed è assorbito il terzo; sonoassorbiti il ricorso principale e i ricorsi incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e diMaria [OSCURATO:PERSONA] del Sordo e sono respinti tutti gli altri ricorsiincidentali. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e di quelli incidentali, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], dettoArmandino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], dettoArmandino, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, dichiara assorbitiii ricorso principale e quelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e di MariaMaddalena Festa del Sordo e respinge tutti gli altri ricorsi incidentali;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette lacausa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e di quelli incidentali, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], dettoArmandino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 12.2.2026.Il Consigliere L a P r e s identeGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]