CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2020
Cassazione n. 33108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16589/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] S C P A, in persona del Responsabile degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 453/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Su ricorso della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. (di seguito, per brevità, la Banca) il Tribunale di Livorno pronunciava decreti nn. 1203/14, 1232/14, 1242/14 e 1368/14 con i quali ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, eredi Balestrini) a titolo di pagamento di alcuni crediti vantati dalla Banca nei confronti della società INDAL 2000 s.r.l. (poi s.p.a., di seguito, per brevità Indal) e assistiti da garanzie prestate (tra gli altri) dal socio, de cuius degli eredi Balestrini, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fondava il ricorso monitorio sulle fideiussioni rilasciate dal dante causa degli ingiunti (deceduto nel 2007) tra il 1991 e il 1998 e sosteneva di essere venuta a conoscenza del decesso di [OSCURATO:PERSONA] solo al momento dell'attivazione delle azioni di recupero del credito nell'aprile del 2014 quando aveva avuto cognizione che l'obbligazione fideiussoria si era trasmessa agli eredi per la morte dell'originario fideiussore. Avverso i decreti ingiuntivi proponevano opposizione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che adducevano: a) l'illegittimo frazionamento delle pretese ereditarie tutte relative al debitore principale Indal e basate sulle medesime fideiussioni rilasciate dall'originario fideiussore; b) l'inefficacia delle fideiussioni in relazione all'art 1956 cc e per la violazione delle regole di buona fede e correttezza, avendo la banca erogato credito nella consapevolezza del deterioramento delle condizioni economiche della debitrice principale. Il Tribunale di Livorno –riuniti i quattro giudizi di opposizione - accoglieva le opposizioni proposte dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] revocando integralmente i provvedimenti monitori e condannando la banca alla rifusione delle spese di lite. 2. Proponeva appello la Banca sosten endo che la sentenza era erronea nella parte in cui: - aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art 1956 c.c. relativa al contratto di fideiussione , posto che i contratti dovevano invece essere qualificati come contratti autonomi di garanzia; - aveva ritenuto che la banca fosse a conoscenza del decesso del garante originario (dando rilievo all’iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento delle quote sociali di Indal 2000 dal Balestrini ai suoi eredi) ed aveva affermato che non erano state inviate comunicazioni periodiche al garante ovvero ad un indirizzo sbagliato; - non aveva tenuto conto delle qualità personali degli eredi Balestrini e della conoscenza da parte loro sia delle fideiussioni rilasciate dal de cuius che della situazione patrimoniale della società garantite; - aveva dato atto che la banca era a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche diIndal 2000 al momento della concessione dei finanziamenti. Resistevano e proponevano appello incidentale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza per omessa declaratoria di inefficacia delle fideiussioni e nella parte in cui aveva disposto sulla regolamentazione delle spese processuali. La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 453/2020 rigettava entrambi gli appelli. 3. H a proposto ricorso , illustrato poi anche con memoria, la Banca. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, nel chiedere la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, hanno altresì chiesto la condanna della banca ex art. 96 comma 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. 1.1. Il primo motivo (pp. 19-23) denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 1956 c.c. e agli artt. 1175 e 1375 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha presunto la sua conoscenza dell’aggravamento della situazione patrimoniale della debitrice principale da elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, nonché nella parte in cui, sulla base di tale (illegittima) presunzione, ha ritenuto che la concessione di credito rappresentava una condotta violativa dei doveri di correttezza e buona fede. In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata va censurata laddove (p. 9) afferma che “risulta che la banca appellante abbia concesso nuove linee di credito alla debitrice principale pur conoscendo la situazione di difficoltà economica della stessa potendo essa stessa rilevare una crescita progressiva del debito (a prescindere dai bilanci che venivano proposti dalla debitrice principale) che avrebbe dovuto indurre la stessa a chiedere il rientro anziché continuare a finanziare considerato che la consapevolezza emerge dalla circostanza che la banca gestiva le linee commerciali di Indal e delle società controllate”. Si sostieneche, in relazione ai finanziamenti più risalenti (2006, 2009), controparte non ha mai allegato e tanto meno provato un aumento del debito di INDAL 2000 in quel periodo, con la conseguenza che la corte territoriale ha tratto la conoscenza di un fatto ignoto da un fatto altrettanto ignoto; mentre in relazione ai finanziamenti più recenti, la situazione di fiducia e crescita che INDAL 2000 stava vivendo li rendeva del tutto giustificabili. 1.2. Il secondo motivo (pp. 24-30) denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c, degli artt.2727, 2729 c.c. nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 2 Cost. , nella parte in cui la corte territoriale ha ravvisato violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella mancata comunicazione agli eredi Balestrini in merito alle fideiussioni. In particolare la sentenza impugnata va censurata laddove (p. 10) afferma che risulta inoltre agli atti il trasferimento delle quote agli eredi iscritto nel registro delle imprese nell’agosto del 2010 (ex art 2193 cc ai fini dell’ opponibilità) e che nessuna comunicazione relativa alle fideiussioni era stata mai inviata (oltre che ricevuta) all’indirizzo effettivo del de cuius (noto alla banca sin dal 1996) né agli eredi stessi (l’escussione è stata proposta dopo circa 15 anni) di talchè il comportamento della banca deve essere considerato contrario alle regole di correttezza e buona fede: essa era invero tenuta non solo a valutare il cd merito del cliente debitore principale ma anche a notiziare i fideiussori (della cui esistenza era a conoscenza) dovendosi considerare, come evidenziato dal Tribunale, che anche nel periodo prossimo alla liquidazione e successiva procedura concorsuale la Banca continuava ad erogare alla Indal finanziamenti con aumento della esposizione debitoria complessiva . Si sostiene che la corte territoriale, nel porre tale obbligo – peraltro sulla premessa di una presunzione di ignoranza degli eredi Balestrini circa l’esistenza delle fideiussioni stipulate dal de cuius e altresì di una presunzione di conoscenza in capo alla Banca della morte del de cuius – non avrebbe rispettato proprio il principio di buona fede e correttezza dichiaratamente applicato e sarebbe illegittimamente pervenuta a rimuovere l’obbligo di informazione espressamente previsto nei contratti a carico del garante. 1.3.Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 1956 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto dimostrata la mancata conoscenza delle fideiussioni e della situazione di aggravamento patrimoniale diIndal da parte degli [OSCURATO:PERSONA] sulla base di elementi presuntivi privi di gravità, precisione e concordanza. In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata va censurata laddove (p.11) afferma che gli eredi Balestrini … non avevano cariche in organi sociali della Indal e nella gestione della stessa e dunque non potevano formalmente conoscere la situazione debitoria della società garantita né sapere delle fideiussioni delle quali non risulta avessero avuto notizia prima dell’azione di recupero di cui al presente giudizio . C onclude poi la ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] pertanto ritenersi provata la mancata consapevolezza dell’esistenza della prestazione delle garanzie che, unitamente alla consapevolezza da parte della banca per quanto sopra detto, del peggioramento delle condizioni del cliente, consente la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 cc. . Si lamenta inoltre che la c orte territoriale, applicando erroneamente le regole sulla prova presuntiva, avrebbe dedotto dalla mancanza in Indal di funzioni gestorie de gli [OSCURATO:PERSONA] la mancata conoscenza, da un lato, delle fideiussioni rilasciate dal loro de cuiuse, dall’altro, delle difficoltà della società garantita.Si sottolinea che, da un lato, qualora il fideiussore sia anche socio della garantitasocietà di capitali, la mancanza di cariche sociali non esclude la presunzione della “comune conoscenza” delle difficoltà della debitrice; dall’altro, che la detenzione di una partecipazione sociale è da sola sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza in capo al garante (a prescindere dal fatto che lo stesso abbia o no assunto in seno alla garantita una carica sociale). 2.Il ricorso è inammissibile, come emerge manifestamente dalla stessa sintesi dei motivi in esso versati. Invero, tutti i motivi attengono unicamente alla valutazione di fatto operata dalgiudice di merito (peraltro in forma sostanzialmente sovrapponibile ed esente da vizi logici e giuridici) circa la: a) conoscenza da parte degli [OSCURATO:PERSONA] delle fideiussioni verso BCC e della loro esposizione; b) conoscenza da parte degli [OSCURATO:PERSONA] dello stato di crisi di Indal; c) conoscenza o conoscibilità da parte di BCC dello stato di crisi di Indal. La banca ricorrente, nel censurare i ragionamenti presuntivi svolti dalla c orte t erritoriale, da un lato, propone una diversa valutazione degli elementi posti a base dei ragionamenti e, dall'altro, invoca varie circostanze di cui lamenta una mancata considerazione. In tal modo, i motivi si risolvono nella mera riproposizione di questioni di fatto, da cui detrarre un’alternativa ricostruzione del merito: una impugnazione siffatta è evidentemente preclusa in sede di legittimità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Non emerge, invece, alcuna peculiarità negativa del ricorso che giustifichi l’applicazione dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente a rifondere a contropartele spese, che liquida in euro 15.000, oltre a euro 200 per esborsoed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificat