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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 37514/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/9/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa in data 14/12/19 dal Giudice dell'udienza pfliminare del locale Tribunale, ha assolto il predetto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt.110,81,61 n.2,416-bis.1,2,4,7 I.n. 895/67 per illegale detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di una pistola.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari deducendo carenza della motivazione, avendo la Corte di appello avallato la versione difensiva dell'imputato circa l'effettivo significato della captazione del 17.10.2018 - secondo l'imputato, avente ad oggetto una vettura e non una pistola - senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del primo giudice sulla non credibilità di tale versione, tardivamente resa, essendo incongruente la circostanza che il Caterino aveva portato la vettura incidentata presso un box del Palena, non sapendosi perché questi non l'aveva più acquistata e le ragioni per le quali doveva essere pulita e non essendosi data prova della esistenza di questa vettura né risultando che il Caterino svolgesse attività di commercio di auto usate.

3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato,oltre 616(proposto genericamente per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità,avendo la Corte di appello considerato l'intero svolgimento delle argomentazioni poste a base della prima pronuncia, puntualmente confutandole senza incorrere in vizi logici e giuridici.

4. Invero, attraverso l'analitica disamina del compendio captativo - unico fondamento della accusa - con ineccepibile valutazione in fatto ha ritenuto insufficiente il contenuto delle captazioni poste a base della prima decisione in quanto prive del requisito della gravità indiziainte,ai sensi dell'art. 192,comma 2, cod. proc. pen. e censurando le argomentazioni logiche del primo giudice in quanto prive del requisito della precisione.

Innanzitutto ha congruamente giustificato la più plausibile ipotesi che la pistola subito dopo la sua acquisizione in Cerignola da tale Stefano fosse stata consegnata al Villarusso presso il quale il Caterino si era recato nella locale [OSCURATO:PERSONA] ( v. pg.9 e s della sentenza) avendo necessità di scaricare presso di questi una "cosa" manifestando la propria paura per la presenza dei Carabinieri che avrebbero potuto controllare.

Quanto alla consegna dell'arma da parte del Caterino al Palena - fondata su una captazione del 5.1.2018 svoltasi nei pressi della abitazione del Palena - la sentenza impugnata dà non illogicamente conto della mancanza di una sicura identificazione dei due soggetti - un uomo ed una donna - che incontrarono il Caterino dopo che questi si era recato dal Villarusso, non risultando neanche riconosciuta la voce del Palena che - comunque - ha negato di essere stato presente in tale occasione, in presenza anche di una inconfutata allegazione difensiva della circostanza che l 'imputato in quel giorno ed in quell'ora non era neanche in casa.

Quanto, poi, alla successiva captazione del 17.1.2018, la Corte - del pari ineccepibilmente - non solo rileva che il colloquio tra il Caterino,Bergantino e Stoppiello del Nobile, avvenuto nei pressi della scuola ove lavorava il Palena, aveva ad oggetto il commercio di autovetture, ma che quello successivo tra il Caterino ed il Palena aveva una insuperabile connotazione di oscurità, risultando apodittica la versione accusatoria che ascriveva a tale colloquio l'oggetto illecito riguardante la pistola.

Quanto alla versione data dal Palena sull'oggetto di tale conversazione in sede di udienza preliminare, la Corte censura il ragionamento del primo Giudice sugli interrogativi richiamati dal ricorrente Pubblico Ministero, ritenuti irrilevanti e sui quali non si sono svolti approfondimenti in sede di esame dello stesso imputato, concludendo che non risultano gravi elementi per ritenere inattendibile la versione difensiva, ancorchè rispetto ad essa possono rimanere perplessità che - comunque - non consentono di superare la ritenuta inconsistenza del dato captativo,con la quale il ricorrente non si confronta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/9/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa in data 14/12/19 dal Giudice dell'udienza pfliminare del locale Tribunale, ha assolto il predetto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt.110,81,61 n.2,416-bis.1,2,4,7 I.n. 895/67 per illegale detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di una pistola. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari deducendo carenza della motivazione, avendo la Corte di appello avallato la versione difensiva dell'imputato circa l'effettivo significato della captazione del 17.10.2018 - secondo l'imputato, avente ad oggetto una vettura e non una pistola - senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del primo giudice sulla non credibilità di tale versione, tardivamente resa, essendo incongruente la circostanza che il Caterino aveva portato la vettura incidentata presso un box del Palena, non sapendosi perché questi non l'aveva più acquistata e le ragioni per le quali doveva essere pulita e non essendosi data prova della esistenza di questa vettura né risultando che il Caterino svolgesse attività di commercio di auto usate. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato,oltre 616(proposto genericamente per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità,avendo la Corte di appello considerato l'intero svolgimento delle argomentazioni poste a base della prima pronuncia, puntualmente confutandole senza incorrere in vizi logici e giuridici. 4. Invero, attraverso l'analitica disamina del compendio captativo - unico fondamento della accusa - con ineccepibile valutazione in fatto ha ritenuto insufficiente il contenuto delle captazioni poste a base della prima decisione in quanto prive del requisito della gravità indiziainte,ai sensi dell'art. 192,comma 2, cod. proc. pen. e censurando le argomentazioni logiche del primo giudice in quanto prive del requisito della precisione. Innanzitutto ha congruamente giustificato la più plausibile ipotesi che la pistola subito dopo la sua acquisizione in Cerignola da tale Stefano fosse stata consegnata al Villarusso presso il quale il Caterino si era recato nella locale [OSCURATO:PERSONA] ( v. pg.9 e s della sentenza) avendo necessità di scaricare presso di questi una "cosa" manifestando la propria paura per la presenza dei Carabinieri che avrebbero potuto controllare. Quanto alla consegna dell'arma da parte del Caterino al Palena - fondata su una captazione del 5.1.2018 svoltasi nei pressi della abitazione del Palena - la sentenza impugnata dà non illogicamente conto della mancanza di una sicura identificazione dei due soggetti - un uomo ed una donna - che incontrarono il Caterino dopo che questi si era recato dal Villarusso, non risultando neanche riconosciuta la voce del Palena che - comunque - ha negato di essere stato presente in tale occasione, in presenza anche di una inconfutata allegazione difensiva della circostanza che l 'imputato in quel giorno ed in quell'ora non era neanche in casa. Quanto, poi, alla successiva captazione del 17.1.2018, la Corte - del pari ineccepibilmente - non solo rileva che il colloquio tra il Caterino,Bergantino e Stoppiello del Nobile, avvenuto nei pressi della scuola ove lavorava il Palena, aveva ad oggetto il commercio di autovetture, ma che quello successivo tra il Caterino ed il Palena aveva una insuperabile connotazione di oscurità, risultando apodittica la versione accusatoria che ascriveva a tale colloquio l'oggetto illecito riguardante la pistola. Quanto alla versione data dal Palena sull'oggetto di tale conversazione in sede di udienza preliminare, la Corte censura il ragionamento del primo Giudice sugli interrogativi richiamati dal ricorrente Pubblico Ministero, ritenuti irrilevanti e sui quali non si sono svolti approfondimenti in sede di esame dello stesso imputato, concludendo che non risultano gravi elementi per ritenere inattendibile la versione difensiva, ancorchè rispetto ad essa possono rimanere perplessità che - comunque - non consentono di superare la ritenuta inconsistenza del dato captativo,con la quale il ricorrente non si confronta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te A
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