CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23279/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – Umbria, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia e condomicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi per procura speciale in atti dall’[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio lo studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, elettivamente domiciliano e con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 869/2023 depositatail 24/04/2023.Numero registro generale 14606/2023Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 23279/2026Data pubblicazione 15/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine dall’ordinanza di sgombero n. 2741/1989,con cui il Sindaco di Empoli dichiarava inagibile il fabbricato di MarioCiampalini, dante causa dei controricorrenti, a seguito del dissesto dellasponda dell’Arno.Tale provvedimento, adottato per ragioni di sicurezza pubblica, avevareso l’immobile inutilizzabile e privo di concreta commerciabilità.Nel 2000 veniva dichiarata la pubblica utilità degli interventi diarretramento delle difese idrauliche e, con decreto prefettizio n. 820/2000,autorizzata l’occupazione d’urgenza. L’immissione in possesso avveniva il17 gennaio 2001, con immediato avvio delle demolizioni; il decretodefinitivo di esproprio veniva poi emanato il 13 novembre 2007.L’Amministrazione aveva inizialmente determinato l’indennitàprovvisoria in euro 28.450,12, poi integrata sino a euro 50.500,00 sullabase della stima della [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le sommeerano state riscosse dall’espropriato.Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla stimadefinitiva, sostenendo – sulla base della perizia di parte – che il valore realedel bene non fosse inferiore a euro 160.000,00 e chiedendo altresìl’indennità di occupazione per l’intero periodo 2000–2007.La CTU disposta nel giudizio di merito stimava il valore venale in euro147.000,00, al 2007, ma evidenziava che il fabbricato era gravementecompromesso dal dissesto idrogeologico e che il consolidamento dellasponda avrebbe richiesto opere dal costo sproporzionato (tra 500 e 600milioni di lire, secondo moneta avente corso legale), rendendoeconomicamente preferibile l’esproprio.Numero registro generale 14606/2023Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 23279/2026Data pubblicazione 15/07/2026Con sentenza n. 1736/2013 la Corte d’Appello riduceva il valore aeuro 75.000,00, valorizzando l’incidenza dell’ordinanza di sgombero qualevincolo non espropriativo idoneo a deprimere il valore di mercato.Questa Corte con ordinanza n. 19469/2019, cassava la decisione soloper profili diversi – sulla validità del decreto e la durata dell’occupazione –,rinviando per nuova determinazione delle indennità.2. Nel giudizio di rinvio gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] chiedevano laliquidazione dell’indennità di esproprio in euro 147.000,00 (secondo ilvalore attribuito dalla CTU) e dell’indennità di occupazione in euro28.665,00.La Corte d’Appello accoglieva integralmente la domanda, fondando ladecisione sul valore venale del bene; la Corte riteneva errata la stimaamministrativa (euro 50.500,00) e recepiva integralmente la valutazioneCTU, per euro 147.000,00, ritenuta tecnicamente corretta perché: fondatasu valori medi di mercato adeguatamente corretti tramite coefficienti(vetustà, stato manutentivo, qualità della zona, costi di restauro); calibratasulle caratteristiche intrinseche dell’immobile; depurata dai costi diconsolidamento della sponda, non gravanti sul proprietario.La Corte territoriale inoltre affermava che il valore di mercato cosìdeterminato rappresentava l’effettivo valore venale ai sensi dell’art. 32 T.U.espropri.La Corte di merito fondava la sua decisione sulla irrilevanzadell’ordinanza di sgomberoA differenza della precedente sentenza del 2013, la Corte di rinvio nonapplicava alcun abbattimento del valore per effetto dell’ordinanza disgombero, ritenendo che: il dissesto idrogeologico non costituisse un“vincolo conformativo” incidente sul valore venale; i costi di consolidamentodella sponda non potessero essere imputati al proprietario; la CTU avessegià considerato lo stato manutentivo e le lesioni dell’immobile.Numero registro generale 14606/2023Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 23279/2026Data pubblicazione 15/07/2026Inoltre la Corte d’Appello provvedeva alla quantificazione dellaindennità di occupazione, applicando il criterio della percentuale annuasull’indennità di esproprio, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità,commisurando l’indennità al valore venale di euro 147.000,00 e calcolandola somma complessiva in euro 28.665,00.3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Ministero con tremotivi. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, CiampaliniEmanuela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce “Violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001 eomesso esame di fatto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)”.Il Ministero lamenta che la Corte d’Appello ha determinato l’indennitàdi espropriazione recependo integralmente la stima CTU (per euro147.000), senza considerare l’incidenza dell’ordinanza di sgombero del1989, vincolo non espropriativo che – ai sensi dell’art. 32 – avrebbe dovutocomportare un significativo abbattimento del valore venale. L’omessavalutazione del provvedimento sindacale integra, oltre alla violazione dilegge, omesso esame di un fatto decisivo.2. Con il secondo motivo e in via subordinata il Ministero fa valere“Violazione dell’art. 39 legge n. 2359/1865 e omesso esame di fatto decisivo(art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)”.Essendo la dichiarazione di pubblica utilità anteriore al 30 giugno2003, non si applicherebbe l’art. 32 T.U. espropri, bensì l’art. 39 legge n.2359/1865.Anche secondo tale disciplina, la Corte avrebbe dovuto considerare ilvincolo non espropriativo derivante dall’ordinanza di sgombero, che incidenegativamente sul valore venale. L’omessa valutazione del vincolo integraviolazione della norma applicabile “ratione temporis” e omesso esame difatto decisivo.Numero registro generale 14606/2023Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 23279/2026Data pubblicazione 15/07/20263. Con il terzo motivo si deduce “Violazione dell’art. 384 c.p.c. edell’art. 57 d.P.R. 327/2001 (art. 360, n. 4 c.p.c.)”.Il Ministero si duole del fatto che la Corte di rinvio non si sarebbeconformata al principio di diritto enunciato dalla Cassazione con ordinanzan. 19469/2019.In particolare, la Corte di merito avrebbe applicato – almenoformalmente – l’art. 50 T.U. espropri, non applicabile “ratione temporis”, ecomunque avrebbe disatteso i limiti del giudizio rescindente nelladeterminazione dell’indennità di occupazione. Ciò integrerebbe violazionedell’art. 384 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza.4. I controricorrenti deducono l’inammissibilità e l’infondatezza delricorso.5. Sul primo motivo (art. 32 d.P.R. 327/2001; art. 360, nn. 3 e 5c.p.c.)Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha determinato l’indennità di espropriazionerecependo la stima del CTU, fondata su criteri tecnici coerenti con l’art. 32d.P.R. 327/2001 e calibrata sulle caratteristiche intrinseche del bene alladata del decreto. La censura del Ministero si incentra sull’omessaconsiderazione dell’ordinanza di sgombero del 1989 quale vincolo nonespropriativo incidente sul valore venale.La doglianza non coglie nel segno. La Corte d’Appello ha dato atto cheil dissesto idrogeologico e le lesioni dell’immobile erano già statiintegralmente considerati dal CTU mediante l’applicazione dei coefficienticorrettivi relativi allo stato manutentivo, alla vetustà e ai costi di recupero.L’ordinanza di sgombero non costituisce un vincolo conformativo autonomo,ma un mero effetto del dissesto naturale, già riflesso nella valutazionetecnica.Numero registro generale 14606/2023Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 23279/2026Data pubblicazione 15/07/2026Non ricorre, pertanto, né violazione dell’art. 32, né omesso esame difatto decisivo, risolvendosi la censura in una richiesta di rivalutazione delmerito, inammissibile in sede di legittimità.6. Sul secondo motivo (art. 39 l. 2359/1865; art. 360, nn. 3 e 5c.p.c.).Il motivo è parimenti infondato.Anche a voler ritenere applicabile “ratione temporis” l’art. 39 l.2359/1865, la conclusione non muta. La Corte territoriale ha determinato ilvalore venale secondo criteri estimativi conformi alla giurisprudenza dilegittimità, valorizzando le risultanze della CTU e tenendo conto dellecondizioni effettive del bene.L’assunto secondo cui l’ordinanza di sgombero avrebbe imposto unabbattimento del valore non trova riscontro: il provvedimento sindacale nonintegra un vincolo generale incidente sulla funzione sociale della proprietà,ma è mera conseguenza del dissesto idrogeologico, già considerato nellastima.L’omesso esame denunciato non sussiste, poiché la Corte haespressamente richiamato le condizioni dell’immobile e le cause dellelesioni, recependo integralmente la ricostruzione tecnica. Anche qui, lacensura si traduce in una sollecitazione a rivalutare il fatto, estranea algiudizio di legittimità.7. Sul terzo motivo (violazione dell’art. 384 c.p.c.; art. 360, n. 4c.p.c.)Il motivo è infondato.La Corte di rinvio si è attenuta al principio di diritto enunciato daquesta Corte con l’ordinanza n. 19469/2019, determinando l’indennità dioccupazione sino al decreto di esproprio e applicando il criterio dellapercentuale annua sull’indennità di espropriazione, vigente “rationetemporis”.Numero registro generale 14606/2023Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 23279/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il riferimento testuale agli artt. 50 e 22‑bis T.U. espropri non ha incisosul criterio effettivamente applicato, che risulta pienamente conforme aldictum rescindente. L’importo liquidato coincide con quello risultante dallacommisurazione percentuale al valore venale accertato, escludendoqualsiasi violazione dell’art. 384 c.p.c. o travalicamento dei limiti delgiudizio di rinvio.8. In via conclusiva tutti i motivi di ricorso risultano infondati.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della non debenza da parte del Ministero ricorrente, aisensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testointrodotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.S.U. n. 23535 del 20/9/2019), trattandosi di amministrazione pubblica(Cass., Sez., 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese processualiche liquida in favore dei controricorrenti in euro 5.000,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge.Non sussistono i presupposti, ex art.13, comma 1-quater,d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrentesoccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti