Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:90
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0484_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 marzo 2020 – XB / BCE
(causa T‑484/18)
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Assegno di famiglia – Assegno per figli a carico – Indennità scolastiche e prescolastiche – Eleggibilità – Rigetto delle richieste di beneficiare di tali assegni – Condizioni d’impiego dei titolari di contratti di lavoro a breve termine – Condizioni e regole applicabili ai contratti di lavoro a breve termine»
1.
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – [OSCURATO:PERSONA] di versamento degli importi corrispondenti agli assegni familiari richiesti – Carattere prematuro della domanda
(artt. 266, comma 1, TFUE)
(v. punti 28, 29)
2.
Funzionari – Principio della parità di trattamento – Principio di non discriminazione – Articolazione tra tali due principi
(v. punto 49)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Violazione – Nozione – Trattamento diverso di situazioni giuridiche e di fatto che non mostrano differenze essenziali o trattamento identico di situazioni diverse – Mancanza di giustificazione obiettiva – Valutazione alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dalle disposizione in esame
(v. punti 50, 51)
4.
Funzionari – Parità di trattamento – Potere delle istituzioni dell’Unione di creare diverse categorie di personale corrispondente alle loro esigenze legittime – Differenze di status esistente tra le diverse categorie di persone impiegate dall’Unione – Ammissione di alcune di queste categorie al beneficio esclusivo di taluni vantaggi o garanzie – Discriminazione – Insussistenza
(v. punti 52, 82)
5.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Titolari di contratti di lavoro a breve termine – Status specifico diverso da quello dei titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato – Giustificazione – Discriminazione – Insussistenza
(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato II b; norme della Banca centrale europea applicabili al personale impiegato su base temporanea)
(v. punti 55, 60, 63‑66, 81, 88)
6.
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 24 – Diritti dei minori – Obbligo per le istituzioni dell’Unione di instaurare un regime speciale di assegni familiari – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 24)
(v. punto 91)
7.
Funzionari – Imposta sugli stipendi – Riduzione per figlio a carico – Presupposti per la concessione – Versamento effettivo dell’assegno per figli a carico
(Regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, § 4, comma 2)
(v. punti 102‑104)
8.
Funzionari – Imposta sugli stipendi – Regime autonomo – Parità di trattamento – Limiti – Disuguaglianze eventualmente causate dalla sovrapposizione dei regimi fiscali comunitario e nazionali – Irrilevanza
(v. punto 108)
9.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato del personale – Consultazione obbligatoria – Portata – Obbligo per l’amministrazione di dare seguito alle osservazioni formulate dal Comitato del personale – Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, preambolo 9, clausola 4)
(v. punti 120, 121)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BCE del 6 novembre e del 4 dicembre 2017 che negano il beneficio di taluni assegni e, se del caso, delle decisioni della BCE del 2 febbraio 2018, recante rigetto di una domanda di riesame amministrativo, e del 5 giugno 2018, recante rigetto della domanda presentata ai sensi del procedimento di reclamo e, dall’altro, alla condanna della BCE al versamento degli importi corrispondenti a detti assegni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
XB è condannato alle spese.